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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 22 dicembre 2023
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2022 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2023.
Con la presente deliberazione si riconoscono le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2022 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2023.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la Legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Legge finanziaria statale per il 1996), art. 3 (commi dal 24 al 41), quale disposizione finalizzata a disincentivare l’uso della discarica e incentivare il recupero di materia; il gettito regionale del tributo in parola è allocato in apposito fondo ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale.
L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.
In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova attuazione nell’art. 39 della Legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e puntuale regolamentazione nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 336 del 23.03.2021, con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni, sostituendo quella approvata con D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014.
Con D.G.R. n. 1121 del 17.08.2021 è stato ulteriormente aggiornato il metodo di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla D.G.R. n. 336/2021, escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183 comma 1 lett. b-ter, punto 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), disposizione recepita all’art. 20 comma 4 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Inoltre con la D.G.R. n. 544 del 09.05.2023 sono stati fornite alcune precisazioni per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e sono stati modificati gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti al punto 6 dell’Allegato A della DGR n. 336/2021, eliminando la necessità di accompagnare i dati richiesti ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata con la trasmissione dei Piani Economico Finanziari (PEF) approvati per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Tutto ciò ricordato e precisato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati. Con nota n. 101579 del 16.11.2023 (prot. reg. n. 619255 del 16.11.2023) ARPAV ha comunicato la conclusione della suddetta procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2022, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 336/2021 e ss.mm. ii..
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:
Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 336/2021 e ss.mm. ii., con scadenza fissata al 15.05.2023, solo il Comune di Torrebelvicino (VI) ha inviato la dichiarazione di veridicità tardivamente e pertanto deve essere assoggettato al pagamento del tributo nella misura piena e non può accedere ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima L.R. n. 3/2000.
Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso che riporta quanto segue:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;
VISTA la D.G.R. del 23.03.2021, n. 336;
VISTA la D.G.R. del 17.08.2021, n. 1121;
VISTA la D.G.R. del 09.08.2022, n. 988, che approva l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
VISTA la D.G.R. del 09.05.2023, n. 544;
VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la nota di ARPAV prot. n. 101579 del 16.11.2023;
delibera
(seguono allegati)
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