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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 17 novembre 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 30 ottobre 2023

Bando per la capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione per le fitopatie della vite. L.R. 12 dicembre 2003 n. 40, articolo 64.

Note per la trasparenza

Bando di apertura termini per l’erogazione di un contributo pubblico finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie dei fondi di mutualizzazione delle fitopatie della vite a favore dei soggetti gestori dei fondi riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

I fondi di mutualizzazione sono strumenti innovativi che consentono di individuare compensazioni economiche in caso di perdite di produzione maggiore del 20% causate da eventi climatici avversi, fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali.

Sono costituiti su iniziativa diretta degli imprenditori agricoli associati in varie forme e si basano sul principio dell’aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche, attraverso la raccolta finanziaria derivata dalla adesione degli agricoltori e la corresponsione di risarcimento per i danni patiti dai soci secondo le regole definite dal fondo stesso.

Trattasi di strumenti della gestione del rischio in agricoltura introdotti nell’ambito della programmazione europea sullo sviluppo rurale 2014-2022 con il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; il relativo regime di aiuto ha trovato applicazione nel Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 (Sottomisura 17.2) gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Anche la nuova programmazione della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 mette in risalto detti strumenti di gestione del rischio ponendoli tra gli interventi previsti all’interno dei Piani strategici nazionali della PAC (articolo 76 del Reg. UE n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021). Il Piano Strategico della PAC 2023-2027, strumento programmatorio nazionale in materia di agricoltura, recependo gli indirizzi comunitari, ha previsto uno specifico intervento a livello nazionale, denominato "SRF02 – fondi mutualità danni”, a sostegno dei fondi di mutualizzazione e gestito dal MASAF.

La promozione dei fondi mira ad ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l’offerta di tali strumenti è oggi essenzialmente limitata ai prodotti assicurativi; infatti, i fondi di mutualizzazione possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di risk-management, in particolare a quello assicurativo per i rischi che non trovano in quest'ultimo concreta protezione.

Le condizioni per la costituzione e gestione funzionali al riconoscimento del soggetto gestore del fondo per poter operare nell’ambito dello Sviluppo rurale e, quindi, accedere alle relative provvidenze, sono definite dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019 n. 1411, che assegna allo stesso Ministero la promulgazione dell’atto finale di riconoscimento ad operare.

Ciò determina un riconoscimento da parte dell’autorità pubblica a conferma della correttezza delle procedure di gestione adottate, anche dal punto di vista della solidità finanziaria del fondo stesso.

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023) approvato con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591,  prevede, all’articolo 1, comma 2, che si applichino per il sostegno pubblico per l’anno 2023 le disposizioni di cui al regolamento UE n. 1305/2013 e del PSRN  2014-2022 - sottomisura 17.2. “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”.

La sottomisura 17.2. prevede che gli enti gestori dei fondi possano usufruire di contributi nazionali fino ad una aliquota massima del 70%.

Il MASAF ha stabilito nel PGRA 2023 che i contributi finanziari concessi nell’ambito del PSRN possano coprire le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualizzazione, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

Restano escluse le spese per la costituzione del capitale del fondo e gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori; spese che possono quindi essere ammissibili ai fini della sovvenzione pubblica diversa dal PSRN, fermo restando il limite di contributo del 70%.

In questo contesto si inserisce il dettato della L.R. 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura", articolo 64 “Fondi rischio mutualità” che prevede un contributo per la costituzione e capitalizzazione dei fondi mutualistici.

I fondi di mutualizzazione, annualmente, sulla base dei versamenti effettuati dagli agricoltori per la copertura mutualistica e delle spese sostenute per il funzionamento del fondo stesso, determinano la quota di capitale da destinare al pagamento delle compensazioni agli agricoltori per i danni che subiranno nel corso dell’annata agraria.

Il capitale di cui sopra copre solo parzialmente i danni subiti dagli agricoltori, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati dalla massiccia presenza di eventi climatici avversi, fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali.

Alla luce di quanto sopra si propone, con l’approvazione del presente bando, di incrementare il capitale destinato alla compensazione degli agricoltori, attraverso l’erogazione di contributi a favore dei soggetti gestori riconosciuti dal MASAF con apposito decreto ed operanti nel territorio della Regione del Veneto.

In particolare, considerato che la viticoltura regionale è soggetta ad una recrudescenza della patologia Flavescenza Dorata che sta esponendo il settore a rischi crescenti di depauperamento del patrimonio viticolo, tanto che l’Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto ha adottato, con decreto direttoriale 26 maggio 2023 n. 47 idonee misure di lotta obbligatoria, si propone di indirizzare l’intervento a favore di fondi di mutualizzazione che comprendano le fitopatie della vite.

Il fondo di mutualizzazione può rappresentare uno strumento efficace per la compensazione delle perdite economiche delle imprese viticole che hanno visto ridursi il loro potenziale produttivo a causa delle fitopatie; l'intervento pubblico consentirà di incrementare le disponibilità finanziarie del fondo.

L’Allegato A del presente provvedimento individua le condizioni di accesso al bando e le relative prescrizioni.

Al fine di consentire agli enti gestori dei fondi di mutualizzazione di individuare le aziende agricole che hanno subito danni da fitopatie della vite nel corso del 2023 e che, quindi, potranno essere oggetto di compensazione avvalendosi del sostegno pubblico ai sensi del presente bando, si propone di fissare al 30 dicembre 2023 il termine per la presentazione delle domande di contributo.

Considerata l’alta specializzazione ed esperienza operativa raggiunta dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura, si ritiene opportuno incaricare l’Agenzia, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001, della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento.

Per l’intervento di capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione, si mette a disposizione l’importo di euro 103.500,00 per l’anno 2023, che trova copertura nel capitolo di spesa n. 104625 “Fondo rischio mutualità – trasferimenti correnti (art. 64, L.R. 12/12/2003, n. 40)" che presenta sufficiente disponibilità, il cui impegno sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroalimentare.

Il contributo viene erogato ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento UE n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale – PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 “Gestione del rischio”;

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia approvato con decisione CE 2 dicembre 2022 n. 8645;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36 paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. (UE) n.1305/2013 e s.m.i. ;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2019 n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento della revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023 n. 64591 “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023”;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Direttore della Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto 26 maggio 2023 n. 47 “Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l’anno 2023”;

VISTA la L.R.  9 novembre 2001 n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti” e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare il bando per la capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione per le fitopatie della vite di cui all’articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 descritto nell’Allegato A del presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
     
  3. di fissare al 30 dicembre 2023 il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti gestori fondi di mutualizzazione riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158 ed operanti nel territorio della Regione del Veneto;
     
  4. di incaricare della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi l’Agenzia veneta per i pagamenti;
     
  5. di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, lo schema di convenzione di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l’Agenzia veneta per i pagamenti per la gestione del bando di cui al punto 2;
     
  6. di determinare in euro 103.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività di cui al punto 2, alla cui assunzione di impegno provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5, disponendo la copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 104625 “Fondo rischio mutualità – trasferimenti correnti (art. 64, L.R. 12/12/2003, N.40) del bilancio di previsione 2023-2025;
     
  7. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 6, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
     
  8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
     
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5;
     
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
     
  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1308_23_AllegatoA_515511.pdf
Dgr_1308_23_AllegatoB_515511.pdf

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