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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 862 del 11 luglio 2023
Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
Con il presente provvedimento si approva l’articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli elenchi delle stesse che risultano operanti nel territorio della Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche attraverso l’attivazione di strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme ad eventuali figlie e figli minori. L’articolo 7 della citata legge prevede che le suddette strutture comunichino con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, la quale l’approva e rende pubblico l’elenco delle stesse, presenti ed operanti nel territorio veneto.
Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza presenti in Veneto, individuate in centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello e le relative disposizioni operative declinate nel “Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza”, Allegato D alla citata deliberazione.
Il predetto Regolamento, al punto 3, prevede che, in caso di nuova attivazione, il responsabile della struttura provveda a comunicare i relativi dati alla Regione per l’approvazione, mentre al punto 5, relativamente all’aggiornamento dei dati della struttura di accoglienza, dispone che lo stesso provveda alla compilazione e alla trasmissione di schede di rilevazione entro il 28 febbraio di ogni anno, e qualora lo ritenga opportuno o necessario, potrà in qualunque momento segnalare alla competente Direzione regionale, le variazioni intervenute nella articolazione organizzativa della propria struttura. Il mancato aggiornamento, comporta la cancellazione della struttura dall’elenco.
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 5 e della modifica dell’art. 4 della L.R. n. 5/2013, disposte con la legge regionale n. 22 del 21 giugno 2018, sono state riconosciute, quali strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, case rifugio di tipo A e case rifugio di tipo B.
Conseguentemente, la Giunta regionale ha approvato con cadenza annuale le articolazioni organizzative delle strutture in argomento secondo le intervenute modifiche di legge. Da ultimo, con la DGR n. 592 del 20.05.2022 è stata approvata l’articolazione organizzativa di n. 26 centri antiviolenza e n. 28 case rifugio (n. 16 di tipo A e n. 12 di tipo B).
Relativamente ai requisiti strutturali ed organizzativi, quanto previsto dalla L.R. n. 5/2013 s’integra con la normativa nazionale di cui all’Intesa, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014 modificata dalla recente Intesa - Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, che ha aggiornato e ridefinito le caratteristiche che le citate strutture devono rispettare. Tale Intesa del 14 settembre 2022 prevede inoltre, all’articolo 15, il periodo transitorio di 18 mesi dall’adozione della stessa, per l’adeguamento da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio alle caratteristiche organizzative previste.
Conformemente alle disposizioni del Regolamento di cui alla DGR n. 1254/2013 sopra richiamata, la Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile ha acquisito quindi, anche per il corrente anno, le schede di rilevazione dalle strutture di accoglienza e sostegno, verificando la sussistenza dei requisiti strutturali ed operativi previsti dalla normativa regionale e nazionale di riferimento, tenendo conto per quest’ultima del previsto periodo transitorio di adeguamento. A seguito delle verifiche effettuate, si provvede ad approvare l’articolazione organizzativa delle strutture riportate negli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Le strutture inserite in tali elenchi e destinatarie del riparto delle risorse regionali e statali di cui alla DGR n. 400 del 07.04.2023 di approvazione della programmazione regionale annuale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, saranno soggette a una rilevazione straordinaria rispetto alle nuove scadenze fissate con la citata DGR n. 400/2023 (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) e al termine del sopra menzionato periodo transitorio, al fine di verificare l'adeguamento richiesto dall'Intesa del 14 settembre 2022. Scaduto il termine del periodo transitorio e in assenza di nuove determinazioni, il mancato rispetto e adeguamento ai requisiti di cui alla citata Intesa, comporteranno il non riconoscimento delle strutture e la cancellazione dagli elenchi regionali. Al fine, inoltre, del citato adeguamento si richiama, tra l’altro, quanto richiesto per i centri antiviolenza dall’art. 2, comma 3 dell’Intesa del 14 settembre 2022, in merito all'"essere accessibile in presenza almeno cinque giorni alla settimana".
Richiamando inoltre che con la DGR n. 400/2023 è stata approvata la “Disciplina sportelli di centri antiviolenza”, con la citata rilevazione straordinaria sarà effettuato anche il monitoraggio sugli sportelli dei centri antiviolenza riportati nell’elenco di cui al presente Allegato A e il rispetto della menzionata disciplina, condizione necessaria per il loro inserimento negli elenchi regionali.
Alla luce dell’istruttoria svolta dalla Struttura regionale competente, si rileva inoltre l’inserimento nell’elenco di cui all’Allegato B, delle seguenti nuove strutture per le quali gli Enti promotori hanno provveduto ad inviare la corrispondente scheda di rilevazione:
Si segnala inoltre la scheda di rilevazione inviata dall’Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo con sede operativa in Vicenza, per la nuova Casa rifugio di tipo B, denominata Casa rifugio Santa Chiara, ente con esperienza in Lombardia nella gestione di case rifugio e riconosciuto dalla Regione Lombardia. Tale casa rifugio sarà operativa in Veneto a partire dal 1 settembre 2023, come da note acquisite al prot. regionale n. 181620 del 3 aprile 2023, n. 235469 del 3 maggio 2023 e n.315483 del 16 giugno 2023. Considerato che gli elenchi oggetto di approvazione con il presente provvedimento riportano strutture già operanti sul territorio veneto, la Casa rifugio “Santa Chiara” non viene inserita nell’elenco di cui all’Allegato B.
Ciò premesso, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile sulle schede di rilevazione presentate dalle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto e degli esiti della stessa, con il presente provvedimento si propone di approvare l’articolazione organizzativa delle citate strutture e il conseguente aggiornamento degli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”. Si propone altresì, di incaricare la predetta Unità Organizzativa della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione nel sito internet istituzionale dei predetti elenchi, così come previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;
Viste la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013 e la DGR n. 400 del 7 aprile 2023;
Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;
delibera
(seguono allegati)
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