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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 11 luglio 2023
Procedura per la segnalazione degli illeciti (whistleblowing). Adeguamento al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.
Con il presente atto viene revisionata, conformandola alle vigenti disposizioni normative che disciplinano l’istituto del whistleblower, la procedura, definita con D.G.R. n. 576 del 5 maggio 2016.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.
In attuazione di tale disposizione, con delibera n. 576 del 5 maggio 2016, la Giunta regionale del Veneto approvava la procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto e la correlata modulistica.
Con la direttiva UE n. 1937 del 26 novembre 2019 è stata disciplinata la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante introduzione di norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
Con deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021, nelle more del recepimento della citata Direttiva, ANAC approvava le Linee Guida transitorie disciplinanti l’istituto del whistleblower suddivise in tre parti. Nella prima parte si dava conto dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa. Nella seconda parte si declinavano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale afferenti le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata, chiarendo il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e fornendo indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni. Nella terza parte si dava conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell’art. 54-bis.
Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2023-25, approvato con D.G.R. 96 del 30 gennaio 2023, è stata riproposta tra le misure specifiche quella (n. 29) della “”Revisione della DGR n. 576/2016, ad oggetto: “Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 54-bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.”, cd. Whistleblowing, conformemente alle previsioni di cui alla Legge n. 179/2017 e con Linee guida A.N.AC.”.
Alla direttiva UE 2019/1937 è stata data attuazione con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo 2023), che, dopo avere abrogato l’articolo 54-bis sopra menzionato, in sua sostituzione raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l’istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del whistleblower, incentivandolo all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il D.Lgs. 24/2023 entrato in vigore il 30 marzo 2023 sarà efficace per il settore pubblico a decorrere dal 15 luglio 2023.
L’art. 4 del D.Lgs. 24/2023 dispone che “1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. (…) 2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. (…) 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.
Si valuterà l’opportunità di acquisizione di un applicativo informatico, idoneo a garantire sia la riservatezza del segnalante che il contenuto della segnalazione, quale strumento ulteriore per la ricezione delle segnalazioni mediante canale interno.
In conformità al D.Lgs. 24/2023, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la Procedura recante “Tutela del soggetto che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 – Procedura per la segnalazione interna degli illeciti” (Allegato A), unitamente al "Modulo di segnalazione degli illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" (Allegato B) che vengono ora presentati alla Giunta regionale.
Si attesta che le rappresentanze ed organizzazioni sindacali più rappresentative sono state sentite ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D. Lgs. n. 24/2023.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165, rubricato «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti».;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 5 maggio 2016 ad oggetto: “Adozione della “Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
VISTA la Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».
VISTA la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante «La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione»;
VISTE le Linee guida sulla tutela del whistleblower approvate transitoriamente da ANAC con delibera n. 469 del 24 giugno 2021", nelle more del recepimento della Direttiva 2019/1937;
VISTA la deliberazione di Giunta della Regione del Veneto 30 gennaio 2023, n. 96 di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023-2025;
VISTO il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937;
VISTO l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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