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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 07 luglio 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 815 del 04 luglio 2023

Decreto Interministeriale 20 ottobre 2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione". L.R. n. 24 del 06.09.1991. Primi indirizzi operativi sull'applicazione delle Linee guida nazionali.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono forniti i primi indirizzi operativi sull’applicazione del Decreto interministeriale 20 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2022, avente ad oggetto le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, tenuto conto della disciplina regionale vigente in materia di elettrodotti.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” è materia di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 29, comma 2, lettera g), rientrano tra le competenze dello Stato le funzioni amministrative concernenti le reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 kV e conseguentemente spettano alle Regioni quelle relative alle reti inferiori a tale soglia.

A livello nazionale la materia è disciplinata, tra l’altro, dal Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, dalla Legge 28 giugno 1986 n. 339 e dalla Legge n. 290 del 27 ottobre 2003 di conversione del D.L. 29 agosto 2003, n. 239.

Per quel che riguarda la Regione del Veneto, la materia risulta disciplinata dalla L.R. 6 settembre 1991 n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”, come modificata, da ultimo, dalla L.R. 15 marzo 2022 n. 7.

Va rammentato che la Regione, in base all’art. 89, comma 7 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, ha delegato alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV e che l’art. 31 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27, detta disposizioni integrative per l’esercizio della delega.

Occorre tenere presente che tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) vi sono, tra gli altri, quelli di promuovere interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione; di trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, al fine di creare le condizioni per l’affermarsi di nuovi scenari energetici entro i quali anche i consumatori e prosumatori possano svolgere un ruolo attivo; di aumentare la capacità di rete per la distribuzione di energia da fonte rinnovabile.

Lo sviluppo ed il potenziamento delle reti di distribuzione, infrastrutture abilitanti per incrementare l’efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale, rientrano inoltre tra le leve di attuazione dell’obiettivo di decarbonizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).

Con Decreto 20 ottobre 2022, in attuazione dell’art. 61 “Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica” del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120/2020, il Ministro della Transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), di concerto con il Ministro della Cultura, acquisita l’intesa espressa in sede di Conferenza Unificata il 12 ottobre 2022, ha adottato le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”. Il Decreto interministeriale è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022).

La principale finalità delle Linee guida ministeriali è pertanto quella della semplificazione dei procedimenti autorizzativi per le infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, in conformità ai principi dell’attività amministrativa previsti dalla Legge n. 241/1992, di competenza delle Regioni e degli enti locali per le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1000 V), di media tensione (superiori a 1000 v e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della rete elettrica nazionale.

In estrema sintesi le Linee guida prevedono le seguenti misure di semplificazione:

  • un’autorizzazione unica per la costruzione, esercizio e modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, che viene rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. La procedura deve essere conclusa entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza e costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti, nonché dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio;
  • la denuncia di inizio lavori (DIL) per la realizzazione di interventi che riguardano la costruzione e l’esercizio di reti di media tensione interrate senza limiti di estensione o in cavo aereo fino a determinate estensioni, nonché la realizzazione di opere indispensabili alle reti stesse. La DIL deve essere presentata al Comune competente, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e deve essere accompagnata da un progetto definitivo e da una relazione dettagliata che attesti la conformità delle opere da realizzare alle normative vigenti;
  • l’autocertificazione per gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica esistenti in media tensione, a determinate condizioni. Questi interventi possono comportare limitate modifiche al tracciato o all’altezza dei sostegni, nonché variazione della tipologia di impianto da “aereo in conduttori nudi” a “cavo aereo”, esclusi gli interventi interrati;
  • le fattispecie di interventi, come la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, l’ammodernamento tecnologico, l’installazione di contatori e la deramificazione, che non richiedono alcun titolo edilizio, pur nel rispetto dei vincoli esistenti e siano limitati alla disponibilità dell’area interessata;
  • alcune misure di semplificazione per l’acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche.

Il Decreto 20 ottobre 2022, all’art. 7, comma 1, prevede che le Regioni e le Province autonome adeguino, qualora necessario, le proprie discipline entro 180 giorni dalla loro entrata in vigore e che, decorso inutilmente tale termine, si applichino le Linee guida ai nuovi procedimenti.

Conseguentemente a far data dal 13 luglio 2023 le Linee guida si applicheranno ai nuovi procedimenti amministrativi.

Resta tuttavia ferma, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto 20 ottobre 2022, la validità ed efficacia di eventuali disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi regionali e provinciali che disciplinano l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di reti ed impianti di distribuzione anche tramite attività libera, limitatamente agli interventi assentibili mediante DIL o autocertificazione come previsti dalle Linee guida stesse.

Tutto ciò premesso, risulta necessario fornire i primi indirizzi operativi, come riportati in Allegato A alla presente deliberazione, a beneficio delle Province, dei Comuni e degli operatori di settore interessati, in merito all’applicazione delle Linee guida nazionali, individuando le disposizioni della legge regionale che potranno trovare ancora applicazione, in quanto non interessate dalle novità apportate con le Linee guida in parola o in quanto più favorevoli rispetto alle stesse.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;

VISTA la Legge n. 339 del 28 giugno 1986;

VISTO il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 29, comma 2, lettera g);

VISTO il D.L. n. 239 del 29 agosto 2003, convertito in Legge n. 290 del 27 ottobre 2003;

VISTO il Piano nazionale Integrato per l’energia e il Clima (PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

VISTO il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13.07.2021;

VISTA la L.R. n. 24/1991 e ss. mm.;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i primi indirizzi operativi a beneficio delle Province, dei Comuni e degli operatori di settore interessati, in merito all’applicazione delle Linee guida nazionali, individuando le disposizioni della legge regionale che potranno trovare ancora applicazione, in quanto non interessate dalle novità apportate con le Linee guida in parola o in quanto più favorevoli rispetto alle stesse, di cui all’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
  3. di demandare al Direttore Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica l’esecuzione e l’assunzione degli atti amministrativi conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_815_23_AllegatoA_507221.pdf

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