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Bur n. 85 del 27 giugno 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 22 giugno 2023

Stagione venatoria 2023/2024. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).

Note per la trasparenza

Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2023/2024, a conclusione del correlato iter istrutto-rio, acquisito il parere consultivo dell’ISPRA.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la prote-zione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Isti-tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venato-rio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare: 

a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;

b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libe-ra scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto a trasmettere all’ISPRA, con nota prot. n 233548 del 2.05.2023 il progetto di calendario venatorio 2023/2024 per l’acquisizione del previsto parere consultivo. Unitamente alla nota richiamata, il progetto di calendario è stato supportato da due ulteriori elaborazioni, la prima denominata “Relazione Accompagnatoria al progetto di Calendario 2023-2024” e la seconda “Documentazione a supporto della Relazione e del Progetto di calendario 2023-2024”. Tali elaborazioni sono il risultato dell’analisi dei dati elementari provenienti dalla lettura dei tesseri-ni venatori per il triennio 2017-2018 –2019-2020. Il predetto approccio rappresenta la prosecuzione delle modalità adottate per la gestione dei contenziosi che sono emersi durante la stagione venatoria 2022-2023 sul relativo calendario venatorio. In tale ottica si sono iniziate a sviluppare ed elaborare metodiche e ap-procci di carattere quantitativo in grado di fornire delle informazioni di ritorno per valutare l’effettivo sfor-zo di caccia e/o l’incidenza dei prelievi conseguenti alle scelte gestionali operate a livello di calendario ve-natorio.

Con l’allegata nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 331611 del 20.06.2023, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l’ISPRA ha trasmesso il proprio parere con-sultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell’ambito del citato parere, l’Istituto nazionale ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell’ISPRA medesimo, non appaio-no condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata dall’Amministrazione regionale.

La parte di osservazioni critiche che si possono “desumere” a carico di specie stanziali quali lepre, fagia-no, starna, pernice rossa, ecc. non risultano riferite (proprio perché l’ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere, solo in parte condivisa, (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: “L’Applicazione dei Key concepts a livello regionale”) l’affermazione dell’ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la pos-sibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano…”).

 Pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l’ISPRA non la propone) avuto riguardo alle spe-cie stanziali, specie per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (articolo 8 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). 

Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” da-gli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l’ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati.

In altre parole, per le specie stanziali l’ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei sog-getti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attivi-tà di ripopolamento; ecc.) consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scosta-mento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. 

Certamente la soluzione migliore sarebbe che l’ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca este-ri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio. 

Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire ap-punto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92. 

Il calendario venatorio per la stagione 2023-2024 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di In-cidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 inviata alla Direzione Agroambiente, Pro-grammazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 del 1° agosto 2022.

Di seguito, vengono riportate le scelte gestionali dell’Amministrazione regionale relativamente alle spe-cie oggetto di caccia, ai periodi di prelievo, ai carnieri giornalieri e stagionali ammissibili e alle forme di caccia all’interno del calendario venatorio 2023-2024.

A. SPECIE CACCIABILI

TORTORA

Per quanto concerne la specie Tortora selvatica, ISPRA evidenzia che: “la specie è indicata nelle valu-tazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recente-mente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazio-ni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall’Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all’attivazione di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente)”. 

Ciò detto, per quanto riguarda la specie Tortora selvatica (Streoptopelia turtur) in Veneto si prevede la caccia in preapertura nelle sole giornate del 2 e 3 settembre (con un carniere massimo pari a 5 tortore per cacciatore) e nel periodo compreso tra il 17 settembre e il 30 settembre 2023 nella sola forma della caccia da appostamento, con carniere pari a 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagio-ne. In linea con il Piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo cor-rispondente al 50 % della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime cinque stagioni (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022) per un limite massimo prelevabile corrispondente a 870 tortore. La rilevazione degli esemplari di Tortora oggetto di prelievo verrà attuata, anche per la stagione ve-natoria 2023-2024, attraverso l’utilizzo della rilevazione in modalità online, per singola giornata di caccia, che consente l’indicazione da parte del singolo cacciatore dei prelievi stessi. Il monitoraggio giornaliero è quindi garantito dalla piattaforma software già ampiamente collaudata nel corso della stagione venatoria 2022-2023 di cui al Decreto n. 788/2022 “Prelievo venatorio della specie Tortora selvatica (Streptopelia tur-tur). Adozione dei manuali denominati "Caccia della Tortora" nelle due versioni per Desktop e dispositivo Mobile”.

CORVIDI E COLOMBACCIO

L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, anche in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento. Si evidenzia innanzitutto l’assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione. Probabilmente l’ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel me-se di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/1992.

Il carniere annuo per cacciatore rispetto ad un potenziale di 425 capi per specie, si attesta su qualche unità a valere su uno sforzo di caccia (numero di cacciatori interessati) che per la Ghiandaia interessa non più di 5.000 cacciatori, per la Gazza 1.500 cacciatori circa, Cornacchia grigia circa 3.000 unità mentre per la Cornacchia nera poco più di un centinaio ovviamente rilevati sull’intera stagione venatoria.

Dall’analisi dei tesserini emerge che l’interesse venatorio per i Corvidi risulta soprattutto funzionale al controllo numerico di queste specie. Va infatti ricordato che i Corvidi sono oggetto di Piani di Controllo visto, soprattutto, il loro negativo impatto sulla selvaggina stanziale.

Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio delle specie Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e l’11 gennaio 2024, evidenziando che per le specie in parola è ammessa anche la caccia in preapertura. In particolare, nel-le giornate del 2, 3, 4, 6 e 7 settembre per Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, mentre nelle sole giornate del 2 e 3 settembre 2023 per la specie Colombaccio con carniere massimo realizzabile pari a 10 capi.

STARNA, FAGIANO E QUAGLIA

Il calendario venatorio prevede, come per la passata stagione, l’intenzione di consentire il prelievo della Starna (Perdix perdix) e del Fagiano (Phasianus colchicus) dal 17 settembre al 31 dicembre 2023, mentre per la Quaglia (Coturnix coturnix), in ossequio al parere rilasciato dall’Istituto nazionale di riferimento, si prevede il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 ottobre 2023. 

A supporto di queste scelte gestionali, si evidenzia quanto segue.

Starna

L’ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 no-vembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della ripro-duzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° otto-bre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica. L’analisi quantitativa dimostra che l’interesse venatorio su tale specie riguarda non più del 12% dei cacciatori (dai 4.000 ai 4.300) con un car-niere medio di due capi a cacciatore per un totale che non supera gli 8.000 capi per stagione venatoria no-nostante l’inclusione delle due ultime due decadi di settembre nel triennio oggetto di indagine, in conclu-sione solo una frazione di cacciatori risulta interessata alla specie e mediamente realizza non più dello 0,5% del carniere potenziale.

Fagiano

L’ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza defini-to dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l’ISPRA considera idoneo per la con-servazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre in quan-to coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tar-dive”. 

A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di set-tembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, al-meno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli ri-produttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° otto-bre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica. L’analisi quantitativa dimostra un no-tevole interesse venatorio per questa specie, peraltro molto presente in territorio veneto. Nonostante più del 50% dei cacciatori effettui tale caccia il carniere medio risulta comunque una frazione di quello potenziale (medio 5 capi, potenziale 35).

Quaglia

L’ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale com-preso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell’Amministrazione re-gionale, di incidere significativamente sull’entità dell’impatto paventato dall’ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

Si evidenzia inoltre che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 dicembre. Si fa inoltre presente che la specie è giudicata a livello europeo e globale come “Least concern” dall’IUCN, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine. La progressione dei prelievi nel periodo compreso tra settembre e dicembre vede concentrarsi nel primo bimestre (17 settembre – 31ottobre) circa l’80% dei prelievi e solo il restante 20% nel bimestre successivo (novembre – dicembre); il carniere medio stagionale realizzato è di 3 capi su un carniere potenziale di 50 capi. L’interesse venatorio sulla specie interessa una quota di cacciatori di circa 3.000 unità e quindi non più del 8,5% del totale.

Ciò detto, nonostante un potenziale interesse venatorio per la specie in parola anche nei mesi di no-vembre e dicembre, in ossequio al parere espresso da ISPRA, l’Amministrazione regionale ritiene condivi-sibile stabilire la data di chiusura della caccia alla specie Quaglia al 31 ottobre 2023 con limitazione dei carnieri pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

ALLODOLA

In riferimento alla specie Allodola (Alauda arvensis) già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carnie-re giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.

Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.

Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la bana-lizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.

In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei resi-dui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.

In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale PSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dun-que vengono eseguiti interventi di taglio frazionato o, nella nuova programmazione, un massimo di due sfalci, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento.

Di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono 54000 ha dedicati al man-tenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati –pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche 5329 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante ar-boree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia er-bacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.

Azione rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo, sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finan-ziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat che com’è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizza-zione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, gra-zie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.

L’Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattut-to nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti. Pertanto, si conferma quale data di apertura della caccia il 1° ottobre 2023 e la chiusura al 31 dicembre 2023. 

MERLO 

L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l’assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l’ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l’ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie Merlo “….. L’eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela….(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell’appostamento..)”. Anche in questo caso è utile contestualizzare sulla realtà veneta l’intensità del prelievo e la frazione di cacciatori effettivamente interessati a tale prelievo venatorio. I cacciatori interessati in media sul triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 considerato sono circa 10.000-11.000 unità (sempre conteggiate sull’intera stagione venatoria) con un carniere medio di 13-14 capi su un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria. La frequenza modale (periodo all’interno del quale si realizza la più elevata frequenza relativa del prelievo) si concentra nel mese di otto-bre. Quindi non si ritiene che l’eventuale limitazione della caccia vagantiva alla specie in parola comporti una diminuzione significativa all’inconveniente del disturbo stante che il prelievo si concentra in un perio-do nel quale la caccia vagantiva è consentita a più specie.

Al riguardo, si ritiene che il calendario venatorio sottoposto ad approvazione non si discosti sostanzial-mente dalle indicazioni fornite dall’ISPRA medesimo all’interno del suo parere consultivo, anche in consi-derazione del fatto che il calendario venatorio prevede la caccia nel periodo compreso dal 17 settembre al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- la specie è giudicata “Least concern” in Europa e in Unione Europea (con trend in aumento) anche dalla Red List of European Birds, 2021, documento ufficiale della Commissione Europea;

- la specie è classificata “Least Concern” a livello globale da “BirdLife international (2023) Scheda infor-mativa sulla specie: Turdus Merula”;

BECCACCIA

L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal do-cumento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”

Nel rammentare che l’arco temporale massimo indicato per la specie Beccaccia dall’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/1992 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ri-tiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/1992 (terza dome-nica di settembre) tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scienti-fiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L’IUCN classifica infatti la specie “Least concern” in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie “Sicura” in Unione Europea.

- sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall’Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;

- anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile; http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052;

- che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto;

- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla leg-ge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venato-ri).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 20 gennaio, si evidenzia che:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L’IUCN classifica in-fatti la specie “Least concern” in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie “Sicura” in Unione Europea;

- che in merito alla data d’inizio della migrazione prenuziale, vi sono ormai numerose e recenti evi-denze scientifiche, pubblicate e in corso di pubblicazione, che identificano il periodo fine febbraio-inizio di marzo quale periodo iniziale della migrazione della beccaccia. Tali evidenze vengono de-terminate su beccacce svernanti in Italia, grazie all’ausilio della telemetria satellitare e della tecno-logia GPS-GSM, (Tedeschi et al., 2019 - Current Zoology) (Università di Milano Relazione attività 2020-2021). In particolare si ritiene utile riportare come, negli anni 2019, 2020 e 2021, sono state registrate le partenze per la migrazione prenuziale di 21 beccacce, le quali sono avvenute solo a par-tire dai primi giorni di marzo in avanti;

- che la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio effettuato mediante telemetria satellitare, con-fluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology) e i cui risultati sono ulteriormente confer-mati dai dati invernali e primaverili degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

- che i dati precedentemente considerati appaiono in armonia con le modifiche apportate ai Key Concepts predisposti da tutti gli Stati UE, i quali assegnano l’inizio della migrazione prenuziale della specie al mese di febbraio inoltrato, confermando pertanto la correttezza delle valutazioni ef-fettuate dalla Regione del Veneto;

- che, la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della “Direttiva Uccelli”, la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: ”Nello studio sui concetti fon-damentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrappo-sizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della ri-produzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.”).

L’interesse venatorio per questa specie coinvolge mediamente poco più di 5.000 cacciatori sull’intera stagione venatoria, i quali realizzano un carniere medio stagionale di 3 - 4 capi su un carniere ammissibile di 20 capi stagionali. Va sottolineato infine che, con riguardo all’estensione della caccia alla seconda deca-de di gennaio, la sua incidenza sul prelievo complessivo non supera il 5% del totale confermando, anche sotto il profilo della sostenibilità della chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio, la scarsa rilevanza della seconda decade di gennaio sul prelievo della specie.

Tutto ciò detto, si ritiene di poter consentire il prelievo della Beccaccia nel periodo compreso tra il 17 settembre e il 20 gennaio 2024 limitando i carnieri a 3 capi giornalieri e 20 stagionali. Infine, qualora si do-vessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conserva-zione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedi-mento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attra-verso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo at-traverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale. Tale sistema di monitoraggio ha già trovato condivisione da parte dell’Istituto nazionale il quale esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.

AVIFAUNA ACQUATICA

Per la stagione venatoria 2023-2024, al pari della precedente stagione, è intenzione dell’Amministrazione regionale consentire, per le seguenti specie: Germano reale (Anas platyrhynchos), Fo-laga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Alzavola (Anas crecca), Mestolone (Anas cly-peata), Canapiglia (Anas strepera), Porciglione (Rallus acquaticus), Fischione (Anas penelope), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino (Lymnocryptes mi-nimus), il prelievo nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024, avvalendosi quindi della decade di sovrapposizione. 

A tal proposito, si evidenzia che ISPRA nell’ultimo paragrafo di pagina 5 del proprio parere, specifica quanto segue: “Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l’applicazione della decade di sovrapposizione.”.

Inoltre, sempre all’interno del parere rilasciato, l’Istituto nazionale a pagina 11 (terzo paragrafo), così si esprime: “Per quanto concerne la possibilità di stabilire date di chiusura della caccia non conformi rispetto al KCD sulla base di dati a livello regionale, lo scrivente Istituto non è competente ad esprimere un parere. Sotto il profilo tecnico, si segnala come l’istruttoria prodotta su incarico del Ministero dell’Ambiente sia sta-ta effettuata prendendo in esame soprattutto i dati disponibili riferiti alle regioni meridionali e occidentali, in quanto di norma i primi spostamenti migratori si verificano alle latitudini inferiori e alle latitudini più occi-dentali. Per tale ragione questo Istituto non ha esaminato in dettaglio la situazione riferita al Veneto. Per va-lutare le date di inizio della migrazione, tuttavia, è possibile riferirsi al modulo “Analysis of the current mi-gration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” dell’Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022) e ai dati di carniere raccolti nelle passate stagioni venato-rie.”.

Ciò precisato, a supporto delle scelte gestionali dell’Amministrazione regionale, si evidenzia inoltre quanto segue.

In ordine alla data di chiusura all’avifauna acquatica si evidenzia come i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall’Associazione Faunisti Veneti e dall’Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell’arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l’inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all’avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio. 

A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimo-strano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Ita-lia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il germano reale, l’alzavola, il fischione, il codo-ne, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d’acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il fistione turco, il piovanello pancianera, il marangone minore, la pivie-ressa, l’avocetta, l’oca selvatica, l’oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Da ultimo, si evidenzia che sulla scorta della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Diret-tiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia, inoltre, che sulle 12 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili di seguito considerate, ben 9 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (Fischione, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Porciglio-ne, Moriglione), mentre solo 3 (Germano reale, Fischione, Beccaccino) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 30 gennaio non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per Germano reale, Fischione, Beccaccino viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica eccezione è rappresentata dal Germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e de-mografiche della specie in Europa. 

Per questo motivo, la caccia estesa sino al 30 gennaio non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per Germano reale, Fischione, Beccaccino viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni.

Inoltre, per quanto concerne la fissazione della data di chiusura della stagione venatoria per gli Anatidi e per l’intera avifauna acquatica, sussistono ulteriori valutazioni di ordine tecnico che supportano la decisio-ne dell’Amministrazione regionale di prevedere la chiusura al 31 gennaio 2024.

Al fine di contestualizzare puntualmente i dati più recenti disponibili sui periodi di migrazione pre-nuziale delle specie oggetto di prelievo venatorio, si prende in esame lo specifico studio pubblicato, l’Atlante Europeo delle Migrazioni “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, del Prof. Dr. Franz Bairlein (Insti-tute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany), con la collaborazione del Prof. Dr. Frank Mattig (Insti-tute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany) e del Dr. Roberto Ambrosini (Università di Milano, Mi-lano, Italia), aggiornato a febbraio 2022. Il documento citato affronta la questione del periodo pre-riproduttivo in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio, considerando tutti gli Stati Europei inte-ressati e l’insieme dei dati validati ricompresi negli oltre 24 milioni di dati di inanellamento a disposizione per tale studio.

EURING è l'organizzazione che coordina i programmi europei di inanellamento degli uccelli e ha lo scopo di promuovere e incoraggiare:

- la cooperazione scientifica e amministrativa tra i sistemi nazionali di inanellamento;

- lo sviluppo e mantenimento di standard elevati nell'inanellamento degli uccelli;

- gli studi scientifici sugli uccelli, in particolare quelli basati su individui marcati;

- l'uso dei dati per la gestione e la conservazione degli uccelli.

Lo studio dal titolo “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CON-CEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC” ricade nel più ampio progetto dell’Atlante delle migrazioni.

Gli autori dello studio citato sono stati incaricati dall’EURING di determinare, con affidabilità, il perio-do pre-riproduttivo (comprensivo della fase di migrazione verso i luoghi di nidificazione così come indicato all’art. 18 comma 1 bis della L. n.157/1992) in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio conside-rando tutti gli Stati europei interessati.

EURING e gli autori dello studio rilevano, infatti, che i “nuovi Key-Concepts 2021”, presi come riferi-mento dagli Stati membri, sono riferiti a fonti bibliografiche o concertati con i portatori di interesse e non derivanti dall’informazione primaria sui dati di inanellamento.

Quindi, l’obiettivo dello studio è quello di fornire un'adeguata base informativa al fine di superare le in-congruenze nelle stime nazionali dei tempi di migrazione ed è perciò, in questa sede, richiamato a supporto delle motivazioni specifiche del calendario venatorio oggetto del presente provvedimento.

Di seguito si riportano, per singole specie, considerazioni di ordine tecnico e alcune analisi dati relativi alle letture dei tesserini venatori riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, a supporto delle scelte gestionali da parte dell’Amministrazione regionale all’interno del calendario venatorio sottoposto ad approvazione.

Germano reale

L’ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del pe-riodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto…e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gen-naio…Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione….Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venato-ria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell’areale che comprende l’Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effet-ti negativi sulle popolazioni di questa specie.

Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il calendario prevede di mantenere la data del 31 gennaio 2024 e ciò anche in considerazione di: 

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Euro-pa;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 – 4.610.000;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzio-ne, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Ger-mano reale;

- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei ca-lendari venatori evidenziano come “La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiu-sura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione vena-toria su queste ultime, che sono meno abbondanti.” senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;

- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel pa-ragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia at-tualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coinci-dente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbe-ro una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione del-la specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecu-zione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”;

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida in-terpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;

- della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all’interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 11, lettera g);

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, al-le pagine 59-62, individua la III decade di gennaio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida in-terpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) già facente parte della DGR n. 970/2022 quale Allegato C.

La relativa uniformità nella distribuzione dei prelievi nel corso delle tre stagioni venatorie considerate conferma che tale specie in Italia assume natura sedentaria, e i capi che sono interessati dalla migrazione sono effettivamente rari come hanno dimostrato recenti tentativi di tracciamento mediante telemetria, ciò a voler significare che le date di inizio migrazione indicate dal parere ISPRA (ultima decade di dicembre ) (che a sua volta richiama quelle dei Key Concepts 2021) non sono conciliabili con quelle individuate dall’Atlante Europeo delle Migrazioni (III settimana di gennaio) in quanto riguardano i piccoli contingenti della popolazione che, appunto, affronta la migrazione e non invece l’intera popolazione. Sulla base della analisi dei tesserini venatori va evidenziato l’interesse venatorio rappresentato dal Germano reale da parte dei cacciatori (circa 6.000 unità) i quali realizzano un carniere medio stagionale di 7-8 capi su un totale di potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Folaga

L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del pe-riodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipen-denza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del di-sturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conser-vazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data anteceden-te al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni puntualmente recepite all’interno del calendario venatorio rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la data del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio; 

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa; 

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 945.000 – 1.550.000 coppie; 

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa; 

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi;

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;

 - che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migra-tion Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 98-101, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).

La Folaga è oggetto di un interesse venatorio che non supera mediamente i 450 cacciatori. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 1.800 capi, pari ad un carniere di circa 4 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Gallinella d’acqua

L’ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migra-zione pre-nuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipen-denza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del distur-bo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conserva-zione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

 Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d’acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venato-rio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni puntualmente recepite all’interno del calendario venatorio rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 909.000 – 1.444.000;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migra-tion Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 95-97, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).

La Gallinella d’acqua è oggetto di un interesse venatorio che non supera mediamente gli 800 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 3.500 capi, pari ad un carniere di circa 4 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carnie-re potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Alzavola

L’ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riprodu-zione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razio-nale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);

- della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagi-na 21 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antece-dente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a so-le due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- la specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean-Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla ter-za domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;

- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto ri-portato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficia-le di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini del-la redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;

- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie pro-tette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sosten-gono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 – 915.000 coppie; 

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (1 de-cade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- L’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migra-tion seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 55-58, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui si conferma che le prime partenze per la migrazione prenuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio;

- la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazio-nale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende pratica-mente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi.

 L’Alzavola è oggetto di un interesse venatorio che non supera mediamente i 2.000 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 28.000 capi, pari ad un carniere di circa 14 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carnie-re potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Mestolone

L’ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migra-zione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza dome-nica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di con-fusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data ante-cedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- la specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean – Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa spe-cie;

- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto ri-portato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficia-le di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini del-la redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) dalla Red List of European Birds 2015, sia nel documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Euro-pa;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 170.000 – 233.000; 

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 ago-sto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;

- la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento o stabilità delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che il paventato disturbo citato da ISPRA non si verifica. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020);

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Mi-gration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migra-tion seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 71-74, individua il periodo tra la I decade e la II decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- la migrazione pre-nuziale della specie, verificata sul sito Eurobirdportal, raccomandato dalla Com-missione Europea, dimostra che nel quadrante europeo che include la regione Veneto ha luogo a partire dal mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

Il Mestolone è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 600 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, non supera i 2.500 capi, pari ad un carniere di circa 4 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Canapiglia

L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del pe-riodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di set-tembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipen-denza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusio-ne con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività vena-toria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data ante-cedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- la specie è giudicata in aumento nel lungo termine e stabile nel medio e breve termine nella regio-ne biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021); 

- la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popo-lazioni di questa specie;

- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto ri-portato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficia-le di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini del-la redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il calendario mantiene la data del 31 gennaio 2024 e ciò anche in considerazione di: 

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migra-tion Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 51-54, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 – 125.000;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° deca-de di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wet-lands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

La Canapiglia è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 750 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 3.000 capi, pari ad un carniere di circa 4 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 50 capi stagionali.

Porciglione

L’ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del pe-riodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l’inizio della migra-zione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio…. e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza do-menica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzio-ne e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa; 

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migra-tion Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 93-94, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva.

- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 314.000 – 693.000;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio; 

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Il Porciglione è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 400 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 600 capi, pari ad un carniere di circa 2 capi stagionali a cacciatore. 

Fischione

L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e di-pendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confu-sione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antece-dente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a so-le due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- la specie è giudicata stabile nel lungo termine e con tendenza incerta nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterra-nean -Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;

- la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la ste-sura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comu-nitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art.18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazio-ne) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Eu-ropea; 

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Mi-gration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 47-50, individua la III decade di gennaio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 469.000 – 645.000; 

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l’inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts; 

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;

- la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito “Eurobirdportal”, raccoman-dato dalla Commissione Europea, comincia, nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la re-gione Veneto, nella prima decade di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);

- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wet-lands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Il Fischione è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 1.100 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 9.200 capi, pari ad un carniere di circa 10 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Codone

L’ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e di-pendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confu-sione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie pro-tette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, so-stengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antece-dente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a so-le due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- la specie è giudicata in aumento nel lungo e medio termine e con tendenza incerta nel breve ter-mine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa - Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Ze-natello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;

- la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto ri-portato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficia-le di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini del-la redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; 

- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea e “Least concern” in Europa (UE + Stati extra UE) nella Red List of European Birds, 2015; 

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Mi-gration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 63-66, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 – 269.000; 

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi; 

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa; 

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d’inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante me-diterraneo che include la regione Veneto cominciano nel mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/ );

- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (Wet-lands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Il Codone è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 600 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 1.750 capi, pari ad un carniere di circa 4 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 50 capi stagionali.

Marzaiola

Il calendario venatorio risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:

- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands Internationl, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l’Italia e i paesi dell’Europa cen-tro-orientale e meridionale durante la migrazione una tendenza incerta nel lungo, medio e breve termine (Wetlands International, 2021);

- in Italia la specie transita principalmente nel mese di agosto e settembre, e l’attività venatoria si svolge sulla coda della migrazione post-nuziale.

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio; 

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; 

- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazio-ne) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Eu-ropea;

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Mi-gration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 67-70, individua la III decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 352.000 – 524.000; 

- la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015 è giudica-ta stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International; 

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° deca-de di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; 

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie; 

- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

La Marzaiola è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 225 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 310 capi, pari ad un carniere di circa 2 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Beccaccino

L’ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza do-menica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzio-ne e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell’assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;

- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie pro-tette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, so-stengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data ante-cedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- i risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l’elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 40.000 beccaccini. (Tramontana & Sorrenti, 2019, Tramontana & Sorrenti 2020);

- la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la ste-sura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comu-nitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio; 

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;

 - che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 125-128, individua la tra III decade di gennaio e la I decade di febbraio l’inizio della migrazione pre-riproduttiva; 

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.670.000 – 5.060.000; 

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts; 

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie

- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine all’eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di praticanti.

Il Beccaccino è oggetto di un interesse venatorio che interessa circa 2.500 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 10.000 capi, pari ad un carniere di circa 4 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Frullino

L’ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e di-pendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre spe-cie cacciabili (Beccaccino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell’assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;

- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie pro-tette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, so-stengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto di-chiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antece-dente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a so-le due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;

- I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l’elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 6000 frullini. (Tramontana & Sorrenti 2019, Tramontana & Sorrenti, 2020);

- la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la ste-sura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comu-nitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 31 gennaio, si evidenzia che:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre - 31 gennaio; 

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa; 

- che l’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione “EURING Eurasian-African Bird Mi-gration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, alle pagine 123-124, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 19.600 – 44.500; 

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key concepts”; 

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Gui-da);

- dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

Il Frullino è oggetto di un interesse venatorio che non supera i 660 cacciatori in Veneto. Il totale dei prelievi stagionali, riferiti al triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, si attesta in media su circa 1.850 capi, pari ad un carniere di circa 3 capi stagionali a cacciatore rispetto ad un carniere potenziale di 425 capi per l’avifauna migratoria.

Moriglione

L’ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del pe-riodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmes-si ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della mi-grazione prenuziale già in gennaio… è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia…. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e di-pendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confu-sione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);

- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ot-tobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse setti-manali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente al punto 11 lettere f) e g) del calendario venatorio og-getto di approvazione.

 Dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince infatti che la pressione venatoria non risulta es-sere un fattore di maggiore criticità per tale specie.

 Il prelievo venatorio del Moriglione in Veneto è fortemente limitato, in quanto la normativa vigente (Legge n. 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la data di inizio della migrazione prenu-ziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie, gran parte delle zone umide della regione Veneto di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi. Inoltre se è vero che la classificazione AEWA nella colonna A1b ne prevede il divie-to di caccia, è altrettanto vero che la Commissione ha chiesto l'eccezione, poiché la Direttiva Uccelli ne consente il prelievo. Peraltro, è già dato pacificamente accertato che il prelievo venatorio non è considerato un fattore che ha influenzato il declino di tale specie, che è invece attribuito alle trasformazioni degli habi-tat riproduttivi.

 Un recente studio effettuato da Acma in 34 zone italiane, ha valutato che la popolazione in transito post nuziale e in parte svernante non dimostra più il declino accertato fino al 2012, e appare in ripresa.

Ne consegue che in tal modo viene altresì rispettato il contenuto precettivo che emerge dalla corretta lettura della nota della Commissione Europea ARES (2019)3896523 del 19 giugno 2019, la quale, pur dan-do atto che Moriglione e Pavoncella sono specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della Diret-tiva 2009/147/CE, afferma che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l’obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l’emendamento all’Accordo AEWA approvato anche dall’Unione Europea, secondo le seguenti modalità. In altri termini, se la base giu-ridica per la tutela viene individuata nell’art. 7, paragrafo 4, della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l’attività venatoria delle specie cacciabili di cui all’allegato II “…rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2”, e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare “…le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in parti-colare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ri-creative”, quanto esposto dimostra che le misure già presenti e quelle in corso di adozione adottate dalla Regione e alle quali comunque si adeguerà automaticamente, sono più che sufficienti a dimostrare la so-stenibilità del prelievo per le suddette specie, e il rispetto anche delle prescrizioni della nota della Commis-sione Europea per attuare gli emendamenti all’Accordo che si richiama pertanto al documento “Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli”, redatto dalla stessa Commissione, il quale prevede che la caccia del-le specie in declino “non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino”, e dunque ben può essere superata la sospensione della caccia “fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione”.

Ciò detto, in riferimento al Piano di gestione nazionale del Moriglione (Aythya ferina) di recente approva-zione (vedi Accordo n. 108/CSR in data 10 maggio 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Mini-stri), l’Amministrazione scrivente prevede il reinserimento della specie in parola tra le quelle oggetto di prelievo, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024, con i seguenti limiti di carnie-re: 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali. Sempre in linea con il Piano di gestione sopra richiamato, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75% della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata oggetto di prelievo, risultando quindi tra loro comparabili per un limite massimo prelevabile corrispondente a 2472 capi su scala regionale. Ciò peraltro è confermato da ISPRA che nel proprio parere così riporta: “In accordo con il Piano di gestone nazionale, recentemente approvato in via formale, il prelievo del Moriglione Aythya ferina non dovrà supe-rare la soglia del 75% degli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata os-sia, in base ai dati trasmessi da codesta Amministrazione, il valore soglia sarebbe di 2472 individui”. La ri-levazione degli esemplari di Moriglione oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.

Da ultimo si evidenzia che, anche per questa specie, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11 lettera f) e lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione. 

TURDIDI

Il calendario prevede il prelievo di Cesena (Turdus pilaris), di Tordo sassello (Turdus iliacus) e di Tordo bottaccio (Turdus philomelos) dal 17 settembre 2023 al 20 gennaio 2024, avvalendosi quindi della decade di sovrapposizione. A tal riguardo si evidenzia che ISPRA nell’ultimo paragrafo di pagina 5 del proprio parere specifica quanto segue: “Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l’applicazione della decade di sovrappo-sizione.”.

Inoltre, sempre all’interno del parere rilasciato, l’Istituto nazionale a pagina 11 (terzo paragrafo), così si esprime: “Per quanto concerne la possibilità di stabilire date di chiusura della caccia non conformi rispetto al KCD sulla base di dati a livello regionale, lo scrivente Istituto non è competente ad esprimere un parere. Sotto il profilo tecnico, si segnala come l’istruttoria prodotta su incarico del Ministero dell’Ambiente sia sta-ta effettuata prendendo in esame soprattutto i dati disponibili riferiti alle regioni meridionali e occidentali, in quanto di norma i primi spostamenti migratori si verificano alle latitudini inferiori e alle latitudini più occi-dentali. Per tale ragione questo Istituto non ha esaminato in dettaglio la situazione riferita al Veneto. Per va-lutare le date di inizio della migrazione, tuttavia, è possibile riferirsi al modulo “Analysis of the current mi-gration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC” dell’Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022) e ai dati di carniere raccolti nelle passate stagioni venato-rie.”.

Ciò precisato, a supporto delle scelte gestionali dell’Amministrazione regionale, si evidenzia inoltre quanto segue.

Cesena

L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazio-ne e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/1992 (ter-za domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);

- della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia alla Cesena il 20 gennaio si evi-denzia quanto segue. 

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata “Least Concern” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea nella Euro-pean Red List of Birds 2015;

- di quanto riportato dall’ISPRA medesimo nella pubblicazione “I Tordi in Italia” uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del Paese. Nel Veneto, quindi, la migrazione prenuziale comincia più tardi. Questa situa-zione è evidenziata nello stesso testo “Tordi in Italia” alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all’articolo 7 comma 4 della direttiva 147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione prenuziale;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 – 28.600.000 coppie;

- ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venato-rio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo”;

- l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della mi-grazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 3 ricatture “northbound” cioè ri-catture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che si-curamente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica as-solutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione. Nel mede-simo studio è indicata come decade di inizio migrazione anche la prima di febbraio, comunque successiva a quella utilizzata come termine della stagione venatoria della specie Cesena (seconda decade di gennaio);

- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale;

- delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissio-ne Europea, il quale dimostra come, nei quadranti che includono la Calabria e l’Africa settentriona-le, vi sia una diminuzione delle presenze a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;

- che tutte le fonti sopra citate, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria “Guida alla Stesura dei Calendari venatori”, convergono a identificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena;

- è quindi evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiu-sura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Tordo sassello

L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bot-taccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

- che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio ve-natorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tendono a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio;

- la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la ste-sura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comu-nitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori). 

Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia al Tordo sassello il 20 gennaio si evidenzia quanto segue. 

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata: “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”; 

- la specie è giudicata “Quasi minacciata” dall’IUCN;

- la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea dalla Red List of European Birds;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 13.200.000 – 20.100.000 coppie;

- l’allineamento temporale delle date di chiusura nell’ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tor-do sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 19 gennaio);

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della mi-grazione prenuziale alla prima decade di febbraio, basandosi su 2 ricatture “northbound” cioè ricat-ture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un cam-pione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da so-le 6 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicu-ramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;

- per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalente-mente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della spe-cie;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

- da ultimo, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

Tordo bottaccio

L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazio-ne e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/1992 te-nuto conto:

- della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

- della stabilità/tendenza all’incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

Per quanto riguarda la previsione di chiusura della caccia al Tordo bottaccio al 20 gennaio si evidenzia quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settem-bre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Euro-pea, sia in Europa;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.000.000 – 120.000.000 di coppie;

- data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 ago-sto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella prima decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale;

- l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della mi-grazione prenuziale alla prima decade di febbraio, basandosi su 14 ricatture “northbound” cioè ri-catture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 42 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che si-curamente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori.

- le uniche zone ad essere interessate da migrazione nella prima decade di gennaio, sono la Puglia, la Sardegna e una parte del centro Italia fra cui una parte della Toscana, mentre in Sicilia e resto del centro sud la migrazione parte dalla seconda decade di gennaio, il che appare abbastanza incon-gruente. Si ritiene tale base ed elaborazione statistica assolutamente insufficiente a fornire con cer-tezza informazioni sui tempi di migrazione. Nel medesimo studio, per la parte di territorio che ri-comprende il Veneto, è indicata come decade di inizio migrazione anche la prima di febbraio, co-munque successiva a quella utilizzata come termine della stagione venatoria della specie in parola (seconda decade di gennaio).

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalente-mente indicato per l’Italia ricade nell’ultima decade di gennaio. Considerando che la sovrapposi-zione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa ciò permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Quindi, in applicazione del principio di omogeneità, si intende unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

MORETTA

In riferimento alla specie Moretta (Aythya fuligula), l’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale che prevede la possibilità di cacciare la specie in parola nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 20 gennaio 2024, con carnieri pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compre-so tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata… ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.

Ciò premesso, si ricorda che l’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992, consente il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre fino alla fine di gennaio, anche sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida); 

- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migra-zione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida); 

- che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Mo-retta tabaccata (Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Ve-neto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Spe-ciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (Aythya filigula);

- che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è estremamente ridotto posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;

- la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse na-zionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia di-mostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l’impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta ta-baccata in Italia;

- la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l’istruzione dei cacciatori. A questo propo-sito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio hanno compiuto un esame di ricono-scimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;

- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conse-guenza con l’apertura del prelievo venatorio alla Moretta il 1° novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;

- inoltre, si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione “cri-tico”, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l’IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata “Least concern” in Europa e “Near threatened” a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come ni-dificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obli-gations Article 12 Birds Directive;

- da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazio-ni che interessano l’Italia e il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la specie è in au-mento o stabile nell’arco di più di 30 anni in (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatel-lo et al., 2021).

La Moretta tabaccata (Aythya Nyroca) è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale.

Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestio-ne. 

Ciò detto, a supporto dell’inserimento della specie Moretta nel calendario venatorio oggetto di approva-zione, si evidenzia che l’Amministrazione regionale intende restringere il periodo di prelievo venatorio dal 1° novembre 2023 al 20 gennaio 2024 e ciò al fine di ridurre l’impatto sulla popolazione nidificante di Mo-retta tabaccata (Aythya Nyroca), limitando il carniere a 2 capi giornalieri e 5 capi stagionali per cacciatore.

Per questa specie, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministe-ro dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11 lettera d) e lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

La gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici, compresa quindi la specie Moretta, prevede l’assoluto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali la-ghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

La rilevazione degli esemplari di Moretta oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica mo-dalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.

COTURNICE

Per quanto riguarda la specie Coturnice (Alectoris graeca), il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di prelievo venatorio limitatamente nei mesi di ottobre e novembre (in particolare dal 1° ottobre al 30 novembre 2023), esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riprodut-tivo della specie.

Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provin-ciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l’esiguità degli stessi, non possono che definirsi “residuali”.

L’Amministrazione provinciale di Belluno, attraverso il personale del Corpo di Polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi an-nuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Re-gione del Veneto con Delibera di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell’Istituto Su-periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quin-di anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.

All’uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l’effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di ri-spettiva competenza. La sede di Treviso, nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censi-mento primaverile di Coturnice e Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal piano di ge-stione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il cor-so si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.

In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di con-servazione, ciò che effettivamente avviene.

Nel restante territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più og-getto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell’ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 'Sinistra Brenta' e segnata-mente nei comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.

Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell’habitat tipico della specie, sino ad un re-cente passato, tali interventi erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione ar-bustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle co-vate e, di conseguenza favorire la conservazione e l’incremento delle popolazioni del galliforme alpino.

Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportuna-mente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale apparte-nente ai Corpi di Polizia provinciale.

Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell’ambiente e dei contin-genti faunistici che lo caratterizzano.

 Da ultimo, per quanto concerne eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autori-producentesi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all’interno di Aziende agri-turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una “fitness” estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca “inesorabile” degli ausiliari e di conseguenza all’abbattimento.

B. FORME DI CACCIA

In relazione al suggerimento di ISPRA secondo il quale "La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Moriglione e Canapiglia limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi", si ritiene di non aderire a tale sugge-rimento atteso che lo stesso non è supportato da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprende-re la ratio dell'indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.

C. GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

Il calendario prevede la possibilità di due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e dell’art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/1993) tenuto conto di quanto segue:

a) la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. “appo-stamento fisso”, riduce inoltre l’impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;

b) detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull’attività venatoria;

c) poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;

d) questa iniziativa è coerente e concorre con l’indicazione contenuta nel parere dell’ISPRA, ove que-sto sostiene che “L’attuazione di forme corrette di gestione dell’avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valuta-re l’impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili”. Questa disposizione permette di comprendere quali siano le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto all’attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in periodo feria-le alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L’acquisizione di questi dati permetterà di conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull’impatto del prelievo venatorio, pro-prio nel senso raccomandato dall’ISPRA;

e) quanto alle conseguenze sull’avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell’ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, codone e moretta sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 6 lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta so-stanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e no-vembre; 

f) tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 6 lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;

g) le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (In-ternational Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della mag-gior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di cac-cia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;

h) il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;

i) le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i Turdidi), sono favorevoli;

j) nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

In relazione invece ai fattori di carattere quantitativo, che supportano la decisione di concedere le due giornate integrative, si richiamano le risultanze di cui all’elaborazione denominata “Analisi dei dati re-lativi alle giornate aggiuntive di caccia all’avifauna migratoria-acquatica” inviata con nota prot. n 233548 del 2.05.2023, che sul tema sviluppa una specifica sezione quantificando l’incidenza specie per specie del prelievo ascrivibile alle due giornate aggiuntive. Tale elaborazione risulta essere stata utilizzata anche nel corso della precedente stagione venatoria. L’ampiezza della serie storica utilizzata, unita alla stabilità del campo di variazione nel corso del triennio, portano a concludere che la sua integrazione con un ulteriore biennio non comporterebbe significativi scostamenti ai risultati esposti. Seguirà comunque a breve la tra-smissione degli ulteriori dati necessari per meglio esplicitare quanto sopra. 

A quanto sopra esposto si ritiene opportuno ricordare che, in sede di richiesta di parere ad ISPRA in ordine al progetto di calendario per la stagione venatoria 2023-2024, con nota prot. n. 233548 del 02.05.2023 è stato inviato un dettagliato documento avente ad oggetto: “Analisi dei dati relativi alle gior-nate aggiuntive di caccia all’avifauna migratoria-acquatica”. Tale documento è finalizzato a dimostrare, a livello di Regione Veneto, e per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, i due indicatori relativi alla pressione venatoria e alla incidenza del prelievo venatorio complessivo, fino a tre giornate ed infine limita-tamente alle due giornate integrative e ciò a ulteriore supporto della scelta di prevedere due giornate di cac-cia aggiuntive all’avifauna migratoria nei soli mesi di ottobre e novembre.

D. MAMMIFERI

Lepre comune e Coniglio selvatico 

 L’ISPRA espone quanto segue: “Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica da-ta di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune Lepus europaus. È noto, infatti, che alla terza domenica di settembre mol-te femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni an-drebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus naturalizzate nel pas-sato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia”.

Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/1992 (terza do-menica di settembre) tenuto conto:

- che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due set-timane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);

- che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagio-ne venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura po-sticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

Volpe 

Nel caso della Volpe, l’ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita oltre al prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottiche di mira. 

Si ritiene di mantenere l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992 (dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024) senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

- nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;

- non vengono segnalate, dalle competenti sedi territoriali dell’Amministrazione regionale, proble-matiche particolari connesse al prelievo della volpe nell’intera stagione venatoria;

- trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

E. PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

Premesso che la data di inizio per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993), si evidenzia come il calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l’allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministra-zioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al ri-guardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una parti-colare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/1993), le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all’allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l’opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell’ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell’addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

F. VALICHI MONTANI 

Per quanto disposto dall’art. 21, comma 3, della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunisti-co venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sul valico montano rappresentato dal “Monte Pizzoc” è vietata.

G. PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Pernice rossa

Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.

L’ISPRA afferma che l’inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie…. “si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie al-loctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un’operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico”. 

Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA (concernen-ti l’inquinamento genetico che potrebbe conseguire all’immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano non condivisibili.

Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Co-turnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).

Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Quaglie d’allevamento

L’Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in colla-borazione con le Province e la Città Metropolitana di Venezia (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul territorio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di presi-dio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all’indirizzo formulato dall’ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento im-messi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.

 Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ov-viamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l’incontro e l’eventuale ibridizza-zione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà vene-ta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie japonica del genere Co-turnix, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

H. CONTAMINAZIONE DA PIOMBO

Le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/57, che vietano l’uso di munizioni spezzate conte-nenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea, sono recepite al punto 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l’approvazione dell’allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2023/2024, facente parte integrante del presente prov-vedimento quale Allegato B, dando atto che l’eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria se-condo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2023-2024.

Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell’approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, que-stioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cac-ciabili in assenza di un “Piano di Gestione”;

b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.

Quanto all’inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazio-ne della c.d. Direttiva “Uccelli” di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l’avifauna. Tra queste 19 spe-cie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva “Uccelli” (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l’approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell’attività venatoria. Tanto è vero che l’ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclu-sione nei piani di gestione. 

Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall’ISPRA la Regione, a prescindere dall’esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri sta-gionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazione SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle rela-tive popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell’art. 18 e 19 della Legge n. 157/1992 co-sì come da tempo recepito nei termini di cui all’art. 17 della L.R n. 50/1993.

Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell’accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell’ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climati-che, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migra-zione prima della scadenza della durata dell’attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/1992. 

In conclusione, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunisti-co-venatoria ha svolto, con esito favorevole, l’istruttoria tecnica di propria competenza del calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2023/2024, oggetto di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Preso atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 331611 del 20.06.2023 (Allegato A);

RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l’articolo 16 della L.R. n. 50/1993;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico venatorio regionale 2022/2027”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA altresì la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 331611 del 20.06.2023, facente parte del presente provvedimento quale Allegato A;
  3. di dare atto che il calendario venatorio per la stagione 2023-2024 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del dpr n. 357/1997 e s.m.i., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022;
  4. di approvare, visto l’esito favorevole dell’istruttoria tecnica svolta dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2023/2024 così come riportato nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  5. di prendere atto della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;
  6. di disporre l’estensione anche alla stagione venatoria 2023/2024 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_755_23_AllegatoA_506516.pdf
Dgr_755_23_AllegatoB_506516.pdf
Dgr_755_23_AllegatoC_506516.pdf

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