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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 14 luglio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 22 giugno 2023

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per il supporto logistico all'attività del servizio di Elisoccorso del SUEM.

Note per la trasparenza

Viene approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto ed il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per la messa a disposizione di strutture logistiche presso la nuova sede di Belluno in favore dell’elisoccorso del SUEM.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 597 del 20 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato la stipula di una convenzione operativa con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema Servizio Emergenza Urgenza Medica (SUEM) 118 per il triennio 2022-2024, ai sensi della L.R. 11 maggio 2015, n. 11. Con la Deliberazione n. 952 del 2 agosto 2022 la Giunta regionale ha approvato la stipula di una seconda convenzione con il SASV – CNSAS, per lo stesso triennio, per lo svolgimento di attività di soccorso nell’ambito del sistema di protezione civile regionale.

Il SASV – CNSAS con nota prot. n. 00353/23-3.1.1 (prot. Reg. n. 166383 del 27 maggio 2023) ha comunicato alla Regione del Veneto l’intenzione di acquisire uno stabile sito in Belluno da adibire a propria sede operativa, in considerazione del fatto che la sede attuale non è più adeguata ad ospitare tutte le strutture necessarie a garantire le attività di soccorso. Tale fabbricato confina con l’aeroporto di Belluno ed è dotato di un accesso diretto al sedime aeroportuale ed alla pista, di hangar di dimensioni utili per ospitare più elicotteri e di un distributore di carburante aeronautico.

Il SASV – CNSAS ha richiesto alla Regione del Veneto l’erogazione, nell’ambito del corrente rapporto convenzionale, di un contributo straordinario pari ad Euro 300.000,00, non disponendo di fondi propri per coprire l’intera spesa d’acquisto dell’immobile, manifestando la disponibilità a mettere a disposizione parte dell’immobile, per un congruo periodo, per le esigenze operative del servizio regionale di elisoccorso.

Il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza e la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive dell’Area Sanità e Sociale hanno approfondito gli aspetti tecnici ed economici relativi alle possibili forme di collaborazione da sviluppare con il SASV-CNSAS a fronte dell’erogazione da parte dell’Amministrazione regionale del contributo richiesto. Da tale istruttoria è emerso quanto segue.

Con l’attivazione del nuovo eliporto presso l’ospedale di Pieve di Cadore è stata rimossa la base operativa temporanea allocata presso l’aeroporto di Belluno; pertanto quando le missioni di elisoccorso terminano con la consegna del paziente presso l’Ospedale di Belluno l’elicottero può svolgere la successiva missione di soccorso solo dopo aver effettuato il rifornimento a Pieve di Cadore.

Tale situazione può comportare, oltre ad un aumento dei costi di gestione a causa del costo dei minuti di volo necessari per il trasferimento a Pieve di Cadore, un ritardo nell’esecuzione delle missioni di soccorso; l’Azienda ULSS 1 Dolomiti ha evidenziato a tale proposito la necessità di allestire un deposito di carburante aeronautico che consenta di effettuare il rifornimento a Belluno. La necessità del rifornimento può interessare anche l’elicottero di Treviso, nel corso di una missione in territorio bellunese, sia per portarla a termine, sia per poter intraprendere una successiva missione dopo la consegna del paziente in ospedale.

E’ stato altresì evidenziato che l’eliporto di Pieve di Cadore è una struttura complessa dotata di una sofisticata impiantistica che può essere soggetta, soprattutto in caso di particolari eventi atmosferici a guasti che, per quanto temporanei e rapidamente risolti, possono rendere impossibile l’operatività dell’elicottero da quella sede, di fatto interrompendo il servizio, non essendo disponibili in provincia altre strutture che presentino caratteristiche idonee per ospitare una base di elisoccorso: in questi casi il trasferimento temporaneo della base presso l’aeroporto di Belluno potrebbe evitare l’interruzione del servizio. Tale trasferimento potrebbe essere utile anche qualora fossero presenti in quota, a livello dell’eliporto, fenomeni atmosferici che non consentono il volo: con lo spostamento della base ad una quota più bassa l’elicottero potrebbe operare al servizio delle aree non interessate dal maltempo.

Per poter attuare questa opzione è tuttavia necessario disporre, oltre che della possibilità di effettuare il rifornimento dell’aeromobile, anche di una struttura coperta adeguata a ricoverarlo. Da questo punto di vista, l’opzione sarebbe utile anche qualora l’elicottero, al rientro da una missione, non fosse in grado di rientrare a Pieve di Cadore a causa delle condizioni meteo avverse e dovesse quindi fermarsi ad una quota inferiore.

Infine, la sperimentazione effettuata nell’estate 2022 con un secondo elicottero nel bellunese, destinato a far fronte all’aumento della richiesta dei soccorsi in un periodo di grande afflusso turistico, ha dimostrato l’utilità di disporre di tale velivolo, la cui attivazione comporta notevoli costi per il noleggio delle attrezzature necessarie per allestire la base di elisoccorso, che potrebbero essere evitate qualora fosse disponibile in aeroporto a Belluno una struttura idonea ad ospitarla.

Considerati i costi che le Aziende sanitarie interessate dovrebbero sostenere per soddisfare autonomamente le esigenze sopra descritte, il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza e la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive hanno confermato la convenienza per la Regione della messa a disposizione da parte del CNSAS-SASV, a fronte dell’erogazione del contributo richiesto e senza ulteriori oneri, per un periodo di dieci anni, di quanto segue:

  1. la possibilità di ospitare nell’hangar un elicottero dell’elisoccorso del SUEM in tutti i casi in cui quest’ultimo ne abbia necessità, sia per esigenze programmate che estemporanee, incluso lo stazionamento del velivolo nel periodo di attivazione della base stagionale;
  2. la messa a disposizione della ditta esercente il servizio di elisoccorso del deposito e del distributore di carburante presenti presso la sede;
  3. la messa a disposizione dei locali necessari all’allestimento della base di elisoccorso stagionale.

Atteso che il SASV-CNSAS con nota prot. n. 00525/23 – 3.1.1 (protocollo regionale n. 244251 dell’8/5/2023) ha confermato la propria disponibilità a fornire quanto sopra per il periodo proposto, si propone la stipula di una convenzione con il SASV – CNSAS, secondo lo schema di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che prevede l’erogazione di un contributo una-tantum pari ad Euro 300.000,00, da corrispondere con le modalità indicate all’art. 6 della Convenzione stessa, a fronte della fornitura senza oneri dei servizi sopra descritti per un periodo di dieci anni.

Premesso quanto sopra, considerata la richiesta da parte dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti di allestire un deposito di carburante aeronautico che consenta di effettuare il rifornimento a Belluno, e considerata l’importanza di avere a disposizione un secondo elicottero nel bellunese, destinato a far fronte all’aumento della richiesta dei soccorsi in un periodo di grande afflusso turistico, gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2023 e euro 50.000,00 per gli esercizi successivi di validità della convenzione sono posti a carico dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti, da finanziarsi con le risorse annualmente assegnate per l’erogazione dei LEA.

Si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria della sottoscrizione della convenzione di cui al presente atto e dell’adozione degli atti conseguenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 21 marzo 2001, n. 74;

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;

VISTA la Deliberazione n. 952 del 2 agosto 2022;

VISTA la Deliberazione n. 597 del 20 maggio 2022;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per il supporto logistico all’attività del servizio di Elisoccorso del SUEM di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  1. di stabilire che la convenzione di cui al punto 2 decorre dalla data di sottoscrizione e per la durata di dieci anni, con esclusione del tacito rinnovo;
  1. di confermare altresì che gli oneri per il supporto logistico all’attività del servizio di Elisoccorso del SUEM, per un importo pari a euro 300.000,00 per l'esercizio 2023 e euro 50.000,00 per gli esercizi successivi di validità della convenzione, sono finanziati mediante le risorse annualmente assegnate all’Azienda Ulss 1 Dolomiti per l’erogazione dei LEA;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale della sottoscrizione, in nome e per conto della Regione del Veneto, della convenzione di cui al punto 2;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_754_23_AllegatoA_506493.pdf

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