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Deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 22 giugno 2023
Nuove disposizioni in esecuzione dell'articolo 8 "Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB" della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria".
In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della L.R. 23 novembre 2012, n. 43, con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento di quanto precedentemente disposto dalla DGR 21 maggio 2013, n. 780, attraverso l’approvazione di una nuova disciplina in materia di contabilità delle IPAB. Contestualmente, si demanda la costituzione di un Gruppo di lavoro per la definizione di elementi utili al monitoraggio dell’applicazione delle “Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB” accompagnati da proposte di modifica della disciplina contabile delle IPAB approvato con il presente provvedimento e, non da ultimo, per la definizione di indicatori di bilancio utili per la rilevazione del grado di equilibrio economico finanziario nella gestione economico - finanziaria delle IPAB. Infine, si limita temporalmente la validità delle autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della L.R. n. 43/2012 al fine di consentire una più efficiente valorizzazione del patrimonio immobiliare delle IPAB.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43, il Legislatore ha modificato il sistema di contabilità delle IPAB del Veneto, superando l'adozione della contabilità finanziaria (basata unicamente sulla logica di cassa) per sostituirla con quella di tipo economico - patrimoniale (che accoglie i principi di cassa e competenza), con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione. Si è approdati, quindi, all'abbandono del modello contabile indicato dalla Legge Crispi 17 luglio 1890, n. 6972, in favore dell'adozione delle logiche ragionieristiche previste dal legislatore nazionale per le società di diritto privato.
In attuazione di quanto disposto dal secondo comma del predetto art. 8 della L.R. n. 43/2012, la Giunta regionale, incaricata di dare attuazione alla norma, al fine di dare compiuta realizzazione alla riforma sulla contabilità degli IPAB, ha approvato la DGR 21 maggio 2013, n. 780 e i relativi allegati, individuando le disposizioni esecutive del succitato articolo di legge.
Come attestato dagli uffici regionali competenti, l’evoluzione del contesto socio economico in cui operano le IPAB del Veneto, le necessità informative della Regione unitamente a quelle degli enti di analizzare meglio la loro situazione contabile, i mutamenti, anche normativi (in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139), intervenuti rispetto al 2013 in ordine alle esigenze correlate al sistema di rilevazione e rendicontazione contabile delle IPAB e le aggravate condizioni di gestione degli ultimi anni - caratterizzate peraltro dai postumi dell’emergenza pandemica - orientano verso un’azione di aggiornamento del sistema contabile delle IPAB stesse e, in particolare, delle “Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB” di cui all’Allegato A alla DGR n. 780/2013 e dei relativi allegati.
Pertanto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, della L.R. n. 43/2012, con il presente provvedimento si propone l’approvazione della nuova disciplina in materia di contabilità delle IPAB, come riportata all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante “Nuove disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43”, in sostituzione di quelle precedentemente approvate con DGR n. 780/2013 e dei rispettivi allegati.
La natura prevalentemente formale delle modifiche apportate con il presente provvedimento rispetto alla DGR n. 780/2013, nonché gli esiti dell'istruttoria espletata dagli uffici delle Direzione dei Servizi Sociali, motivano la necessità di procedere all'adeguamento della disciplina in materia di contabilità delle IPAB del Veneto.
In particolare, si evidenzia che la nuova disciplina è comprensiva di tre allegati non previsti dalla previgente disciplina, nello specifico:
Inoltre, al fine di accompagnare in modo graduale la fase di transizione al nuovo sistema contabile, si propone di approvare un documento contenente le principali indicazioni utili quale “Vademecum per il corretto utilizzo delle poste del patrimonio netto delle IPAB”, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento.
La nuova disciplina approvata con il presente provvedimento produrrà i suoi effetti a decorrere dall’esercizio contabile 2023, con l’approvazione, da parte di ciascuna IPAB, del relativo bilancio di esercizio secondo gli schemi di cui alla disciplina medesima, come espressamente previsto dall’art. 23 dell’Allegato A alla presente deliberazione.
Inoltre, alla luce del sopra descritto contesto di criticità gestionale e al fine, peraltro, di supportare l’attività regionale di vigilanza e controllo delle IPAB del Veneto esercitata ai sensi della normativa vigente (art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23), si rileva la necessità di demandare al Direttore della Direzione Servizi Sociali la costituzione di un Gruppo di Lavoro che coinvolga plurimi profili competenti in materia di contabilità pubblica e di contabilità delle IPAB, dedicato ai seguenti ambiti di azione:
Infine, considerato che sulla scorta della previsione di cui all’art. 8, comma 9 della L.R. n. 43/2012 e della disciplina contenuta nell’art. 45, comma 1 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46 e nelle DGR 11 marzo 2005 n. 757, 9 agosto 2005 n. 2307 e 28 febbraio 2006 n. 455, le IPAB possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, si propone in via generale di determinare la validità delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 8, comma 9 della L.R. n. 43/2012 per una durata massima di due anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento regionale di autorizzazione, al fine di favorire la massima valorizzazione del patrimonio delle IPAB ed evitare che, in forza di un’autorizzazione regionale ottenuta numerosi anni prima, un ente proceda alla vendita del proprio patrimonio a un prezzo inferiore al valore effettivo al momento della vendita.
I contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi in data 14 giugno 2023 con l'organizzazione rappresentativa delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 117 della Costituzione italiana;
Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
Visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
Visto l’art. 45, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 43;
Visto l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;
Viste le DGR nn. 757/2005, 2307/2005 e 466/2006;
Vista la DGR n. 780/2013;
Preso atto dell'istruttoria d'ufficio
delibera
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