Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 30 maggio 2023
Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2023, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto e delle scuole dell'infanzia non statali. L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980.
Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto e alle scuole dell’infanzia non statali per l’anno 2023.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.
Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:
Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadite anche a livello nazionale dal “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, approvato nelle sedute della Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021, del 4 agosto 2021 e del 9 settembre 2021 e recepito con D.G.R. n. 1607 del 19 novembre 2021, risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti. Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2023 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.
Per quanto attiene il finanziamento dei servizi per la prima infanzia previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di € 15.500.000,00, dalle risorse regionali stanziate al capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”.
Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con D.G.R. n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 22/2002 e della L.R. n. 2/2006:
Criteri di riparto
Peso
Nr bambini frequentanti nel corso dell’anno
0,50
Nr bambini iscritti nel corso dell’anno
0,20
Nr giorni di apertura del servizio nel corso dell’anno
Nr giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto
0,10
Il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti fino a n. 5 ore giornaliere (part-time) è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno.
Come noto, ai sensi della L.R. n. 32/1990 le domande di contributo vengono inviate dagli enti gestori dei servizi o dagli enti titolari entro il 30 aprile di ogni anno e il finanziamento viene riconosciuto a copertura parziale dei costi di gestione per l’anno solare in corso (gennaio-dicembre 2023) utilizzando come criterio di riparto i dati della gestione dell’anno solare precedente (gennaio-dicembre 2022).
Ove il dato dell’anno precedente non fosse disponibile, i servizi compilano la domanda indicando, in ordine di priorità:
Per quanto attiene variazioni di titolarità dei servizi, stante l'essenzialità rivestita dai servizi rivolti alla prima infanzia, intesi come prestazioni di rilevante interesse pubblico finalizzati alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali delle famiglie, si ritiene di garantire i contributi regionali ai nuovi gestori anche in assenza del bando regionale. Rimane inteso che in mancanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale non è possibile accedere a contributi pubblici, ai sensi della L.R. 22/2002.
Infine, si stabilisce che la U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile eroghi i contributi regionali ai servizi alla prima infanzia sulla base delle domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno; messa a conoscenza di eventuali cambi di titolarità in corso d'anno, essa recepisce e ove possibile interviene ripartendo le quote di competenza tra l'ente gestore cedente e subentrante.
Ne consegue che:
Con riferimento alle scuole dell’infanzia non statali previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di € 15.500.000,00, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, di cui € 2.000.000,00 saranno destinati quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati a carico della scuola, per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.
I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la D.G.R. n. 3316 del 13/10/2000 ed approvati con D.G.R. n. 2501 del 21/09/2001:
Criteri di riparto Fondo per la gestione
Nr sezioni autorizzate e funzionanti, secondo i parametri seguenti:
50% del Fondo
Scuole con 1 sezione
1,00
Scuole con 2 sezioni
1,12
Scuole con 3 sezioni
1,31
Scuole con 4 sezioni
1,57
Scuole con 5 sezioni
1,88
Scuole con 6 sezioni
2,16
Scuole con 7 sezioni
2,40
Scuole con 8 sezioni
2,61
Scuole con 9 sezioni
2,94
Scuole con 10 e più sezioni
3,00
Nr bambini frequentanti, secondo i parametri seguenti:
Fino a 20 bambini
Da n. 21 a n. 40 bambini
1,15
Da n. 41 bambini a n. 60 bambini
1,30
Oltre 60 bambini
1,45
Criteri di riparto Fondo per insegnanti di sostegno
Nr insegnanti di sostegno a carico dell’Ente
Ai sensi della L.R. n. 23/1980 i contributi regionali vengono erogati a sostegno dei costi di gestione e degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico in corso (2022-2023), sulla base dei dati noti al 31 ottobre 2022. La domanda può essere integrata con i dati sugli insegnanti di sostegno entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Ogni variazione intervenuta successivamente ai termini previsti dalla legge non è tenuta in considerazione ai fini del riparto.
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all’art. 2 “Funzioni dell’Azienda Zero”, elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera f bis) ove è prevista “l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali”.
Si propone di incaricare Azienda Zero per la fase dell’erogazione delle somme assegnate per l’anno 2023 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle Leggi su menzionate, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2023. Di Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.
Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 31.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti e delle scuole dell’infanzia non statali, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, del Bilancio regionale di previsione 2023-2025, entro il corrente esercizio, per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
Con la Legge Regionale di “Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025” potrebbero, altresì, essere previsti ulteriori fondi per il capitolo di spesa n. 100012, recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11, da destinare ad integrazione del contributo programmato come di seguito:
Servizi prima infanzia L.R. n. 32/1990
31,25% del contributo aggiuntivo
Scuole dell’infanzia non statali L.R. n. 23/1980
68,75% del contributo aggiuntivo
Di cui 37,5% a copertura delle spese per insegnanti di sostegno
Il riparto degli importi così individuati sarà effettuato secondo i medesimi criteri e nei confronti dei medesimi beneficiari del contributo programmato per l’anno 2023.
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti il D. Lgs. n. 65/2017;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n.118/2001;
la L.R. n. 23/1980;
la L.R. n. 32/1990;
la L.R. n. 39/2001;
la L.R. n. 22/2002;
la L.R. n. 2/2006;
la L.R. n. 19/2016;
la L.R. n. 32/2022;
l’art.2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
la D.G.R. n. 3316 del 13/10/2000;
la D.G.R. n. 2501 del 21/9/2001;
la D.G.R. n. 247 del 15/3/2022;
la D.G.R. n. 1607 del 19/11/2021;
la D.G.R. n. 60 del 26/01/2023;
delibera
e verranno ripartiti secondo i medesimi criteri e nei confronti dei medesimi beneficiari, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato.
Torna indietro