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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 20 giugno 2023


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 634 del 24 maggio 2023

Modifica alla DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini" (art. 41, comma 4, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3). Deliberazione/CR n. 44 del 18/04/2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene aggiornata la disciplina in materia di tirocini extracurriculari applicata nella Regione del Veneto introducendo la possibilità di svolgimento delle esperienze formative in modalità agile e la possibilità di attivare tirocini per soggetti svantaggiati con previsione di un orario settimanale ridotto.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il tirocinio è un'esperienza formativa in ambiente lavorativo che aiuta a acquisire nuove competenze professionali attraverso la conoscenza diretta della realtà produttiva. L'obiettivo è favorire l'inserimento lavorativo o l'occupabilità del soggetto. Non è un rapporto di lavoro, ma uno strumento di politica attiva che permette di apprendere con l'affiancamento di persone competenti presenti sul posto di lavoro. Questo aiuta a sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere mansioni specifiche.

La competenza per disciplinare il tirocinio spetta alla Regione, poiché rientra tra le competenze regionali residuali inerenti all'istruzione e alla formazione professionale ai sensi dell'art. 117, comma 4 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha stabilito che la regolamentazione del tirocinio non è di competenza statale, poiché non è assimilabile ai contratti di lavoro né ai diritti civili e sociali essenziali.

In Veneto, la disciplina dei tirocini extracurriculari è data dalla DGR n. 1816 del 7 novembre 2017, che si basa sulle linee guida dell'accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Le Regioni si sono accordate su una regolamentazione generale per evitare confusioni e incertezze, ma ogni regione ha stabilito le proprie disposizioni applicative e talvolta ha introdotto regole specifiche per tutelare i tirocinanti in base alle esigenze del territorio. L'accordo per questo non prevede una regolamentazione dettagliata.

La presente deliberazione propone due modifiche alla disciplina dei tirocini per quanto riguarda l'applicazione dello strumento. La prima modifica riguarda la possibilità di svolgere il tirocinio in modalità agile, ovvero in luoghi diversi dalla sede di lavoro del soggetto ospitante o del datore di lavoro. La seconda modifica riguarda il limite minimo di orario settimanale per lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio.

La prima proposta di modifica riguarda la possibilità di svolgere il tirocinio in luoghi diversi dalla sede di lavoro del datore di lavoro. L’attuale disciplina regionale dei tirocini extracurriculari prevede che il tirocinante sia presente in azienda in affiancamento al tutor aziendale e acquisisca competenze attraverso l'osservazione e la pratica delle attività lavorative.

Durante l'emergenza sanitaria dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, le aziende hanno dovuto adattarsi a nuove modalità di esecuzione delle attività lavorative e hanno sperimentato nuove modalità di verifica e controllo. Pertanto, anche le esperienze di tirocinio si sono adattate e si è riconosciuto che la formazione on-the-job può essere realizzata anche a distanza.

La modifica proposta si basa sui seguenti principi: l'esperienza di tirocinio deve essere formativa, le attività del progetto possono essere svolte da remoto e dev'essere presente una copertura assicurativa adeguata.

Per lo svolgimento del tirocinio in modalità agile, sono posti i seguenti limiti: l'attività deve svolgersi negli ambienti di lavoro del soggetto ospitante per almeno il 60% dell'orario settimanale previsto e, in ogni caso, per non meno di 3 giorni alla settimana; inoltre il tirocinio è possibile solo in aziende dove lo smart working è già utilizzato dai dipendenti che svolgono attività equivalenti a quelle previste per il tirocinante.

 La seconda modifica alla disciplina dei tirocini riguarda l'orario settimanale minimo che un'esperienza di tirocinio deve prevedere. Tale modifica viene introdotta solo a favore di soggetti svantaggiati, come previsto all'art. 9, comma 2, della disciplina approvata dalla DGR n. 1816/2017. In particolare, la disciplina prevede che l'esperienza si presume formativa solo se prevede un orario settimanale non inferiore al part-time al 50% dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Tuttavia, i tirocini possono avere anche una finalità di integrazione sociale e non solo di inserimento lavorativo. In questo senso, i servizi sociali delle Pubbliche Amministrazioni utilizzano ampiamente tali strumenti e avviano soggetti svantaggiati in contesti lavorativi per evitare situazioni di esclusione sociale. In particolare, nella DGR n. 1816/2017, questi tirocini sono definiti come tirocini con finalità terapeutiche, riabilitative e di inclusione sociale e lavorativa.

Per favorire l'utilizzo di tali tirocini, sono state previste alcune deroghe alla normativa. Ad esempio, sono stati previsti limiti numerici, la durata dell'esperienza, il divieto di ripetibilità, il divieto di prevedere nel progetto formativo profili professionali elementari connotati da compiti ripetitivi. Inoltre, si deroga anche all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione nei limiti minimi stabiliti dalla DGR n. 1816/2017.

Per gli stessi soggetti svantaggiati, quando si attiva la suddetta tipologia di tirocinio, si propone di derogare anche al limite di orario settimanale, stabilendo che possano essere previste esperienze con un orario settimanale non inferiore a 12 ore. Tale limite è stato previsto ritenendo che un orario inferiore non qualifichi l'esperienza. In questo modo, si favorisce l'inserimento dei soggetti svantaggiati in un contesto lavorativo, anche se la prospettiva di inserimento lavorativo non è immediata.

Le modifiche sono riportate nell’Allegato A «Modifiche all’Allegato A della DGR 7 novembre 2017 n. 1816 contenente “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Sulle proposte di modifica, ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 3/2009, è stata consultata la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che ha affidato alla sottocommissione “Politiche del Lavoro” l'esame delle proposte e l'espressione del parere. Nella riunione del 17 febbraio 2023, la sottocommissione ha votato all'unanimità in favore delle suddette proposte di modifica. È stata inoltre sentita, ai sensi dell’art. 41 comma 3 della legge regionale n. 3/2009, la competente commissione consiliare che il 3 maggio 2023 ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Visto l’art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;
  • Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;
  • Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;
  • Visto l’accordo del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l’approvazione di linee guida in materia di tirocini;
  • Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali del 17 febbraio 2023;
  • Visto l’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;
  • Vista la DGR n. 1816 del 7 novembre 2017;
  • Vista la deliberazione n. 44/CR del 18 aprile 2023;
  • Visto il parere positivo n. 272 della Sesta Commissione consiliare competente in materia espresso alla Giunta regionale il 3 maggio 2023;
  • Visto l’art. 2, co 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione «Modifiche all’Allegato A della DGR 7 novembre 2017 n. 1816 contenente “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”», di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente atto, compresa l’adozione dei modelli di convenzione, progetto formativo individuale e attestazione finale di tirocinio;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_634_23_AllegatoA_504217.pdf

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