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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 26 maggio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 09 maggio 2023

Disposizioni sui tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati ed erogatori privati esclusivamente ambulatoriali per l'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto nell'anno 2022. DGR n. 1397 del 11 novembre 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono fornite indicazioni sulle modalità di remunerazione dell’attività svolta dagli erogatori ospedalieri privati accreditati ed erogatori privati esclusivamente ambulatoriali per l’assistenza ospedaliera e per la specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto nell’anno 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., la Giunta regionale ha il compito di determinare i principi e i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie e degli erogatori privati accreditati per l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale, inoltre, deve definire l’insieme delle regole e dei criteri che determinano il meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni sanitarie, al fine di governare l’offerta delle stesse prestazioni.

Al fine di adempiere al dettato nazionale, con Deliberazione n. 925 del 5 luglio 2021 sono stati approvati i criteri e determinati i tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati per l'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini, sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto, per il triennio 2021-2023.

Con successiva Deliberazione n. 101 del 7 febbraio 2022 sono stati determinati i tetti di spesa degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella Regione del Veneto per il triennio 2022-2024, rinviando ad un successivo provvedimento l’assegnazione dei tetti di spesa a partire dall’anno 2022 per l’erogazione delle prestazioni ai cittadini non residenti nel Veneto.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 1397 dell'11 novembre 2022 ha quindi individuato, per il biennio 2022-2023, i criteri per la determinazione dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati sia ospedalieri che esclusivamente ambulatoriali per l'assistenza erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto.

I Direttori Generali delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sono stati pertanto incaricati di assegnare a ciascun erogatore ospedaliero privato accreditato il tetto di spesa, in un unico importo, per l'erogazione sia delle prestazioni di ricovero ospedaliero che di specialistica ambulatoriale e a ciascun erogatore esclusivamente ambulatoriale il tetto di spesa per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Bisogna ora ricordare che le Regioni sono sottoposte a due tipologie di vincoli di natura economico-finanziaria.

Il primo attiene al rispetto del vincolo di cui al Decreto Legge n. 95/2012 e successive modificazioni (cd. spending review), il quale prevede il contenimento del costo di acquisto delle prestazioni da privato accreditato entro i valori contabilizzati nell’esercizio 2011, fatte salve alcune deroghe riferite a determinate specialità, alle prestazioni di alta complessità e a determinate categorie di soggetti erogatori (IRCCS).

Il secondo vincolo attiene all’equilibrio complessivo del bilancio del Servizio Sanitario Regionale e in tal senso è necessario ricordare che la mobilità sanitaria interregionale è regolata nel secondo esercizio successivo rispetto alla data di erogazione della prestazione. In tal modo qualora i flussi di mobilità attiva interregionale siano crescenti nel tempo, una Regione si potrebbe trovare nella condizione sfavorevole di anticipare sia economicamente che finanziariamente il ristoro delle prestazioni al privato accreditato venendo a sua volta rimborsata sotto il profilo economico e finanziario solo dopo due anni, peraltro con la possibilità che alcune prestazioni possano non essere riconosciute oppure contestate dalla Regione di residenza dell’assistito.

L’attuale quadro economico finanziario del servizio sanitario regionale impone, oggi più che mai, un’attenzione particolare a non creare condizioni di costi della produzione carenti di adeguata copertura economica finanziaria e pertanto, a salvaguardia degli equilibri di bilancio  e per garantire la possibilità che gli erogatori privati accreditati possano effettuare prestazioni per residenti di altre regioni all’interno di un quadro economico certo e predeterminato, sono state emanate le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 1397/2022.

Si deve ora richiamare che nell’ultima seduta del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali che si è tenuto in data 16 marzo 2023 è stato certificato l’equilibrio di bilancio dell’esercizio 2022 del SSR veneto e che, nello stesso consesso, la Regione ha dichiarato, avvalendosi di apposita istruttoria prodotta da Azienda Zero, agli atti della Direzione Programmazione e Controllo SSR, il rispetto del vincolo di costo di cui al citato DL 95/2012.

Pertanto, il verificarsi del rispetto dell’equilibrio economico finanziario dell’anno 2022 e il contemporaneo rispetto del vincolo di spending review consentono di:

1) riconoscere agli erogatori privati accreditati l’intero fatturato riferito alla competenza 2022 delle prestazioni erogate ai residenti di altre Regioni, fermo restando le verifiche amministrative e sanitarie in capo alle Aziende Ulss;

2) autorizzare pertanto, per il solo anno 2022, anche l’importo eccedente il tetto di spesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero o di specialistica ambulatoriale erogate nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, stabilito con richiamata DGR 1397/2022.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse statali annualmente assegnate alla Regione del Veneto per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) già in disponibilità delle Aziende ULSS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 8 quinquies e sexies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l’art 15, comma 14, così come modificato, per la rideterminazione del limite di spesa di cui al primo periodo del citato comma, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 45, comma 1-ter, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la deliberazione n. 925 del 5 luglio 2021;

VISTA la deliberazione n. 101 del 7 febbraio 2022;

VISTA la deliberazione n. 1397 del 11 novembre 2022;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Ulss territorialmente competenti degli erogatori privati accreditati ospedalieri ed esclusivamente ambulatoriali di:
    1. riconoscere agli erogatori privati accreditati l’intero fatturato riferito alla competenza 2022 delle prestazioni erogate ai residenti di altre Regioni, fermo restando le verifiche amministrative e sanitarie in capo alle Aziende Ulss;
    2. autorizzare pertanto, per il solo anno 2022, anche l’importo eccedente il tetto di spesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero o di specialistica ambulatoriale erogate nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, stabilito con richiamata DGR 1397/2022;
  3. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse statali annualmente assegnate alla Regione del Veneto per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) già in disponibilità delle Aziende ULSS;
  4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Programmazione e Controllo SSR, per le parti di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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