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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 30 maggio 2023


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 570 del 09 maggio 2023

Riclassificazione del punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero da classe 3 (3 stelle) a classe 4 (4 stelle). Parziale modifica della deliberazione n. 2238 del 23 dicembre 2016.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, a parziale modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 2238 del 23 dicembre 2016, il punto nascita dell’Ospedale di Camposampiero viene riclassificato da classe 3 (3 stelle) a classe 4 (4 stelle).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2238 del 23 dicembre 2016, cui si fa rinvio, è stato identificato il modello veneto della rete assistenziale per il percorso nascita e in particolare della rete dei punti nascita. In sintesi, è stata prevista l’articolazione della rete secondo quattro classi, indicando i relativi parametri di riferimento (Allegato A), individuando le strutture corrispondenti alle citate quattro classi (Allegato B) ed infine identificando i requisiti funzionali, operativi e di sicurezza per ciascuna classe della rete dei punti nascita (Allegato C).

In particolare, per quanto riguarda il punto nascita dell’Ospedale di Camposampiero, lo stesso è indicato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2238/2016, per effetto del numero di parti annui, nel livello della rete corrispondente al simbolo 3* (***). Giova ricordare che temporaneamente, fino all’attivazione della Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera di Padova (ora avvenuta), il punto nascita dell’Ospedale di Camposampiero era stato considerato afferente al livello rappresentato con il simbolo 4* (****), ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1628 del 6 novembre 2018.

Negli ultimi anni presso gli Ospedali di Camposampiero e di Cittadella, entrambi di afferenza dell’Azienda Ulss 6 Euganea, vi è stato un progressivo incremento dei nati, molti dei quali con età gestazionale inferiore alla norma correlati anche all’età materna al primo parto.

In conseguenza di tale incremento, il punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero soddisfa gli standard tecnologici, i collegamenti funzionali ed i percorsi di cura in favore dei neonati pretermine, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2238/2016. Nel medesimo Ospedale, inoltre, sono presenti n. 4 posti letto di Terapia intensiva neonatale, così come previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019.

Conseguentemente, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 6 Euganea ha richiesto, con nota acquisita agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria, che il punto nascita di Camposampiero venga riclassificato con attribuzione della Classe 4* (****), al fine di poter gestire in maniera graduale i neonati di età gestazionale e peso inferiori rispetto a quelli attualmente assistiti, secondo quanto previsto dall’Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2238/2016.

Per quanto finora esposto a seguito della positiva valutazione da parte della Direzione competente, si propone di riclassificare il punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero dal livello 3* rappresentato con il simbolo "***" al livello 4* rappresentato dal simbolo “****”.

Al fine di riscontrare l’applicazione dei requisiti e degli standard operativi di sicurezza analogamente a quanto avviene per l'attività dei Punti Nascita, si prescrive il monitoraggio dell'attività svolta nell'Unità di Cure Intensive Neonatali dell'Ospedale di Camposampiero in relazione all'età gestazionale, alle patologie presentate, alla necessità di supporto respiratorio e delle altre funzioni vitali dei nati ricoverati, con riferimento alla loro condizione in-born o out-born. Si dà incarico al Comitato Percorso Nascita della Regione del Veneto, istituito con Decreto n. 47 del 20 marzo 2012 e smi, del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, di effettuare tale monitoraggio.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 2238 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 1628 del 6 novembre 2018;

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 47 del 20 marzo 2012;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di riclassificare, sulla base delle valutazioni riportate in premessa, il punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero dal livello 3* rappresentato con il simbolo "***" al livello 4* rappresentato dal simbolo “****”, a parziale modifica di quanto rappresentato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2238/2016;
  3. di incaricare il Comitato Percorso Nascita della Regione del Veneto, istituito con Decreto n. 47 del 20 marzo 2012 e smi del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, di effettuare il monitoraggio dell'attività svolta nell'Unità di Cure Intensive Neonatali dell'Ospedale di Camposampiero in relazione all'età gestazionale, alle patologie presentate, alla necessità di supporto respiratorio e delle altre funzioni vitali dei nati ricoverati, con riferimento alla loro condizione in-born o out-born;
  4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento, ivi compresa l’emanazione di disposizioni tecniche operative, qualora necessario;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



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