Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 26 maggio 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 561 del 09 maggio 2023

Individuazione dei criteri ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2023 (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).

Note per la trasparenza

Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi Carnivori selvatici per l’anno 2023, secondo le indicazioni degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamenti UE n. 1407/2013 e ss.mm.ii., n. 1408/2013 e ss.mm.ii. e n. 316/2019).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della L.R. 6/2013) che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993, destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.

Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.

Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi Carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente riapprovati di anno in anno con modifiche non sostanziali, concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti. A tale proposito si richiama, da ultimo, la DGR n. 344 del 23.03.2021, con la quale è stato altresì aggiornato l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici (Allegato B a detto provvedimento).

Nella premessa di detta deliberazione, sono descritti i passaggi normativi in base ai quali, a tutt’oggi, viene confermata anche per i contributi erogati a titolo di indennizzo per danni causati da fauna protetta, quali appunto i grandi Carnivori, la natura di contributi de minimis ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 (quest’ultimo modificato e aggiornato con Regolamento UE 316/2019).

Si dà atto dell’interlocuzione con l’Associazione regionale Allevatori del Veneto (ARAV), la quale, con nota prot. 126301 del 7.03.2023, ha inviato le proprie proposte ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti, mettendo in evidenza che per quanto riguarda gli ovi-caprini, in particolare per le razze autoctone regionali, Alpagota, Brogna, Foza e Lamon, gli stessi hanno avuto un adeguamento considerando da una parte il loro valore intrinseco per la biodiversità zootecnica, e dall’altra il mercato reale di domanda e offerta di questo tipo di capi, mettendo in evidenza le oggettive difficoltà di rimpiazzo degli animali persi a causa delle predazioni, proposte che vengono accolte nell'allegato al presente atto.

Con la DGR n. 414 del 07.04.2023 avente ad oggetto “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2023 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio. L. R. n. 6/2013 (art. 3); DGR n. 1030/2022.”, in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 1030 del 16.08.2022, il riparto delle risorse recate per l'anno 2023 dal fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013 è stato deliberato in via previsionale in euro 260.000,00 per danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede a:

  • approvare i criteri per l’ammissibilità e la valutazione economica dei danni da grandi Carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura nel 2023, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  • incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali al richiamato Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;

VISTA la DGR n. 414 del 07/04/2023;

VISTA la DGR n. 1030 del 16.08.2022;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019, n. 321 del 17.03.2020, n. 344 del 23.03.2021 e n. 289 del 22.03.2022;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTO l’art.2, c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri per l’ammissibilità e la valutazione economica dei danni causati dai grandi Carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura nel 2023 nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo relativi alle istanze dell'anno 2022 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 289 del 22.03.2022;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento che si renda necessario all’esecuzione del presente atto, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali al richiamato Allegato A;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_561_23_AllegatoA_502865.pdf

Torna indietro