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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 30 maggio 2023


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 09 maggio 2023

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni e per la costituzione e la riorganizzazione delle Unioni di Comuni (art. 32 D.Lgs n. 267/2000) e delle Unioni montane (L.R. 40/2012), nonché indicazioni per le attività di sondaggio in materia di fusioni di comuni ai sensi dell'art. 7 bis LR n. 25/92. Anno 2023.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per predisporre progetti di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovra comunale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali e la fusione di Comuni.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Le recenti riforme della P.A. evidenziano l’importanza strategica delle iniziative di sviluppo integrato del territorio, capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e più allargati in grado di erogare servizi in modo efficiente ed efficace e adeguati ai bisogni del territorio. Sebbene i continui tagli dei trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali, i vincoli posti alla spesa, alle assunzioni e alle dinamiche associative agli enti locali rendano complessa l'attività volta al raggiungimento di tali obiettivi, la Regione del Veneto con la L.R. n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, recentemente novellata dalle LL.RR. 2/2020 e 3/2020, nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, mira a realizzare un riordino territoriale attraverso l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica.

Lo studio di fattibilità rappresenta lo strumento informativo atto a supportare le scelte degli Amministratori per ampliare l’ambito di operatività dell’ente locale, individuando due soluzioni:

- la costituzione di una forma associativa stabile e in grado di coniugare il livello di gestione con quello di programmazione, quale l’Unione di Comuni o l’Unione montana in area omogenea montana;

- la fusione di Comuni, quale forma peculiare di riordino della governance locale. 

Per favorire questo approccio la Regione del Veneto, tenuto conto delle finalità previste nella citata L.R. n. 18/2012, mette a disposizione contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità per la fusione tra Comuni o a concorso delle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali nella forma dell’Unione di Comuni o dell’Unione montana.

La stessa L.R. 18/2012 prevede inoltre, tra le sue finalità, lo sviluppo della fusione tra Comuni e, in particolare, all’art. 9 dispone che, nel riparto delle risorse disponibili, sia data preferenza per le fusioni rispetto alle forme di gestione associata.

Gli studi di fattibilità finalizzati alle fusioni di Comuni dovranno, a pena di revoca del contributo, attenersi ai criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 541 del 5 maggio 2020, in esito al procedimento previsto all’art. 10 comma 3 bis della succitata LR n. 18/2012. Lo strumento dello studio di fattibilità finalizzato alla scelta della fusione di Comuni è ancora più rilevante alla luce del percorso intrapreso dall’Amministrazione regionale di adozione del nuovo Piano di riordino territoriale, che si concluderà alla fine del corrente anno e che detterà le linee guida per una semplificazione dei livelli di governance, con la previsione di nuovi ambiti ottimali di esercizio associato di funzioni, nonché con il sostegno ad una nuova stagione di fusioni di Comuni del Veneto.

A seguito di recente novità normativa introdotta con L.R. n. 3/2020, che ha inserito l’art. 7 bis alla L.R. 25/1992, è prevista l’effettuazione di un sondaggio da parte di ciascun Comune coinvolto nel procedimento di fusione, per valutare il grado di consenso della popolazione interessata dalla modifica territoriale. La presentazione dell’esito di tale sondaggio preliminare costituisce parte integrante dello studio di fattibilità per la fusione. In attuazione della disposizione contenuta al succitato art. 7 bis della L.R. n.25/92, si stabilisce che tale sondaggio dovrà coinvolgere indicativamente una percentuale di almeno il 10% degli aventi diritto al voto di ciascun Comune coinvolto nel progetto di fusione. Quanto alle modalità di svolgimento del sondaggio, gli Enti hanno facoltà di proporlo in formato digitale, nei siti e social istituzionali, in formato cartaceo, porta a porta, nel corso di eventi informativi, ecc. o, auspicabilmente, integrando tutti gli strumenti e le modalità a propria disposizione per coinvolgere la cittadinanza fin da subito nel progetto di fusione. Quanto al contenuto del sondaggio, si ritiene che i temi che necessariamente debbano essere sottoposti ai cittadini siano: il favore o meno al progetto di fusione; la scelta del nome dell’eventuale nuovo Comune; la preferenza per l’utilizzo dei contributi statali/regionali che deriverebbero dalla realizzazione del progetto; l’indicazione dei servizi comunali da implementare o migliorare in caso di fusione. Con esclusione del primo quesito, per tutte le questioni da sondare gli Enti proponenti hanno facoltà di indicare delle opzioni tra cui i cittadini possono scegliere, così come è auspicabile che integrino l’attività di sondaggio con ulteriori quesiti relativi a problematiche specifiche di ciascun territorio coinvolto.

Le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del presente provvedimento, quantificate in € 80.000,00, sono stanziate nel capitolo 101743 del Bilancio dell’esercizio in corso.

Con questo provvedimento vengono stabiliti, per l’anno 2023, i criteri e le modalità operative per la assegnazione di contributi a concorso delle spese sostenute dagli Enti locali per l’elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni e per la costituzione e la riorganizzazione delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane, contenuti nell’Allegato A, mentre la domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 28, 30 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 421;

VISTA la L.R. 24.12.1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 e s.m.i. "Norme in materia di Unioni montane";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 23.12.22, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la L.R. 23.12.2022, n. 32 “Bilancio di Previsione 2025-2025”;

VISTA la DGR n. 541 del 05.05.2020 “Definizione criteri, parametri e standard minimi per la redazione degli studi di fattibilità di fusione tra Comuni. Art.10 comma 3bis Legge regionale 27 Aprile 2012 n.18 come modificato dalla LR 30 gennaio 2020 n.3. Deliberazione/CR n. 33 del 24 marzo 2020”;

VISTA la DGR n. 1665 del 30.12.2022 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 60 del 26.01.2023 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il Decreto del Direttore Area risorse finanziarie, strumentali, ICT e enti locali del 30.12.2022, n. 71“Bilancio finanziario gestionale 2023-2025”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per l’anno 2023, i criteri e le modalità indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni per l’elaborazione di studi di fattibilità per la riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e delle strutture volti alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) o di una Unione montana (L.R. 40/2012) e a favore delle Unioni di Comuni/montane per progetti di riorganizzazione per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad essa appartenenti o per l’adesione di nuovi Comuni;
  3. di dare atto che la domanda per l’assegnazione del contributo deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B, che si approva e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  4. di determinare in € 80.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101743 del Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023 “Azioni regionali per favorire studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni e per progetti di riorganizzazione sovracomunale delle funzioni e dei servizi (Art. 10, c. 3, L.R. n. 18/2012)”;
  5. di dare atto che la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
  6. di incaricare il Direttore Responsabile della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi all’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con l’apposito atto di cui al punto 3. rientra negli obiettivi del documento di programmazione regionale DEFR 2023-2025;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 c.1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_523_23_AllegatoA_502856.pdf
Dgr_523_23_AllegatoB_502856.pdf

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