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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 26 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 09 maggio 2023

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2021 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2022 e modifica degli obblighi amministrativi elencati al punto 6 dall'Allegato A della DGR n. 336/2021, con indirizzi su alcune scadenze relative ad attività previste dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2021 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2022. Inoltre vengono fornite alcune precisazioni per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, modificati gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti al punto 6 dell’Allegato A della DGR n. 336/2021 e stabilita la scadenza con cui i Comuni e/o Consigli di bacino devono rendicontare le iniziative legate al sostegno del riuso dei beni (art. 25 comma 5 delle Norme di Piano) e/o alla riduzione dello spreco alimentare (art. 26 comma 4 delle Norme di Piano). Inoltre viene attivata, in via sperimentale e volontaria, la rendicontazione dei rifiuti simili per l’anno 2022.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria statale per il 1996), art. 3 (commi dal 24 al 41), quale disposizione finalizzata a disincentivare l’uso della discarica e incentivare il recupero di materia; il gettito regionale del tributo in parola è allocato in apposito fondo ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale.

L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.

In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova attuazione nell’art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e puntuale regolamentazione nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 336 del 23.03.2021, con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni, sostituendo quella approvata con D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014.

Con D.G.R. n. 1121 del 17.08.2021 è stata ulteriormente aggiornata il metodo di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla D.G.R. n. 336/2021, escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183 comma 1 lett. b-ter, punto 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), disposizione recepita all’art. 20 comma 4 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Nel merito si precisa anche che, per la percentuale di Raccolta Differenziata utilizzata a fini statistici e funzionale alla pianificazione regionale calcolata con il metodo nazionale (DM 26/05/2016), i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d’acqua sono da considerarsi “frazioni neutre”.

Inoltre, in linea con le disposizioni della recente Legge del 17/05/2022 n. 60 (Legge Salvamare), si prevede l’esclusione dai calcoli di cui sopra anche per i rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. b-ter, punto 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”. Tale disposizione è stata recepita all’art. 7 comma 6 del citato Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Si precisa, tuttavia, che per quanto riguarda i rifiuti abbandonati l’esclusione dal calcolo funzionale alla certificazione  è attuabile solo nel caso sia stata  attivata una procedura ai sensi dell’art. 192 del TUA o per cui vi sia agli atti dell’Amministrazione Comunale una segnalazione o un esposto, debitamente verificato, o i rifiuti siano stati raccolti in campagne di pulizia autorizzate. Si evidenzia che i rifiuti non correttamente conferiti nei contenitori dedicati, ma depositati nelle aree attigue, si configurano come conferimento errato e non rientrano nelle categorie per le quali è prevista l’esclusione dal calcolo per la percentuale di raccolta differenziata di cui sopra.

Tutto ciò ricordato e precisato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Osservatorio Regionale sui Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati. Con nota n. 113162 del 22.12.2022 (prot. reg. n. 2115 del 02.01.2023) e successiva nota di rettifica prot. n. 4229 del 17.01.2023 (prot. reg. n. 29885 del 17.01.2023), ARPAV ha comunicato la conclusione della suddetta procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 336/2021.

In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:

  • la certificazione è stata completata per tutti i 563 Comuni;
  • 519 Comuni superano l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 €/t);
  • 37 Comuni presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65% e quindi dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo nella misura del 65% (16,78 €/t);
  • 7 Comuni non superano il 50% di raccolta differenziata e pertanto sono soggetti al pagamento del tributo in misura piena (25,82 €/t); tra queste Amministrazioni i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo non hanno ancora provveduto a realizzare “almeno la raccolta differenziata della frazione verde e di quella putrescibile, nonchè di carta, metalli, plastica e vetro”, come stabilito dall’art. 7 comma 3 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, e si ritiene pertanto di applicare a tali Amministrazioni comunali quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3/2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima e l’impedimento altresì all’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima L.R. n. 3/2000.

Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 336/2021, con scadenza fissata al 16.05.2022 (in quanto il 15 maggio 2022 era un giorno festivo) si rileva quanto segue:

  • 9 Comuni hanno trasmesso oltre la scadenza la dichiarazione di veridicità;
  • 34 Comuni hanno trasmesso oltre la scadenza il Piano Economico Finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

In relazione alla trasmissione del PEF, si evidenzia che nella deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 363 del 3 agosto 2021, che approva il metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il PEF deve essere redatto secondo il metodo MTR-2 dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2022-2025, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo. I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono gli Enti territorialmente competenti, ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo (c.d. Consigli di Bacino), o, in caso contrario, il Comune.

Nella succitata deliberazione vengono indicate anche le tempistiche con cui l’Ente territorialmente competente deve trasmettere tutta la documentazione ad ARERA: entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno in esame, la predisposizione del PEF d’Ambito tariffario (2022-2025) e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

La Legge del 25.02.2022 n. 15 di conversione del DL 228/2021 (“Milleproroghe 2022”) stabilisce che a decorrere dal 2022, i Comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Si evidenzia, che, con la medesima legge, tale termine è stato prorogato per il 2022 al 31 maggio 2022, successivamente prorogato al 30 giugno e poi al 31 luglio 2022 (DM Interno 28 giugno 2022).

Si rileva che tutti i 34 Comuni che hanno presentato in ritardo il PEF ai sensi delle tempistiche impartite dalla D.G.R. n. 336 del 23.03.2021 hanno trasmesso tale documentazione entro i termini prorogati dalla normativa nazionale; si ritiene pertanto adempiuto tale obbligo amministrativo necessario per la certificazione dei rifiuti urbani prodotti, previsto dal punto 6 dall’Allegato A della DGR n. 336 del 17.08.2021, per l’anno 2022 per tutti i Comuni.

Alla luce del fatto che le tempistiche di trasmissione del PEF potranno in futuro essere ancora modificate dalla normativa statale e rilevato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30.12.2022 è stato istituito il Comitato di Bacino regionale, organismo previsto dalla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, con compiti di ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale e di vigilanza sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore, si ritiene di demandare al Comitato di Bacino di definire le necessità informative e le modalità di reperimento delle stesse per esercitare i propri compiti.

Conseguentemente, non sarà più necessario accompagnare i dati richiesti ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata con la trasmissione dei PEF e pertanto si ritiene opportuno modificare, come di seguito proposto, il punto 6 dall’Allegato A della DGR n. 336/2021 nella parte relativa agli obblighi amministrativi (secondo capoverso, punto 3):

“3 - entro il 15 maggio dovrà essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti a mezzo PEC:

“Dichiarazione di veridicità” secondo il modello previsto (Allegato B), eventuali dichiarazioni degli impianti di recupero di materia (Allegato C). La “Dichiarazione di veridicità” firmata dal legale rappresentante del Comune/Consiglio di Bacino o delegato garantisce l’autenticità delle informazioni trasmesse e la responsabilità del soggetto incaricato alla trasmissione.”

Relativamente alla dichiarazione di veridicità, tutti i 9 Comuni che l’hanno inviata tardivamente hanno indicato delle motivazioni legate alla modifica dell’affidamento del servizio o alla riorganizzazione interna del Comune stesso, situazioni congiunturali di transizione da un sistema di gestione ad un altro che ha generato alcuni disservizi per i Comuni tra cui il ritardo di invio della documentazione succitata. Alla luce delle motivazioni addotte e visto che il contenuto ritardo ha reso comunque possibile procedere alla certificazione dei dati da parte di ARPAV, si ritiene adempiuto l’obbligo amministrativo sopra richiamato.

Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso che riporta quanto segue:

  • sono 7 le Amministrazioni Comunali, elencate alla Tabella A, che sono assoggettate al pagamento del tributo intero ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del 50%;
  • sono 37 le Amministrazioni Comunali, elencate alla Tabella B, che sono assoggettate al pagamento del tributo nella misura del 65% ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65%;
  • le restanti Amministrazione Comunali superano l’obiettivo del 65% e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 €/t), rientrando nella Tabella C.

L'Aggiornamento di Piano, inoltre, prevede l'attuazione di azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti, in parte già enunciate nel Piano 2010-2020, incentivando attività di riuso dei beni come i Centri del Riuso, impianti di preparazione per il riutilizzo e il recupero delle eccedenze alimentari.

Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni in merito alla rendicontazione da parte di Comuni e/o Consigli di bacino delle iniziative legate al sostegno del riuso dei beni (art. 25 comma 5 delle Norme di Piano) e/o alla riduzione dello spreco alimentare (art. 26 comma 4 delle Norme di Piano). Entro il 28 febbraio di ogni anno, come previsto per gli obblighi amministrativi per la procedura per la certificazione della percentuale della raccolta differenziata ai sensi della D.G.R. n. 336 del 23.03.2021, i succitati Enti dovranno caricare sull’applicativo web O.R.So. le informazioni relative alle iniziative messe in atto per sostenere il riuso di beni e/o la riduzione dello spreco alimentare, ovvero le relative campagne di comunicazione realizzate al fine di poter accedere in futuro ai finanziamenti previsti dalla linea di finanziamento Linea 2 del “Fondo incentivante di Piano”. Per il corrente anno tale termine viene fissato al 15 maggio 2023.

Stante la piena operatività del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, per i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di cui agli allegati L-quater e L-quinquies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, è data facoltà ai Comuni/Consigli di Bacino, o al gestore da essi delegato, la rendicontazione di tali flussi nell’applicativo web O.R.So. ai sensi degli art. 6 bis c. 3 e 4 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Si ritiene di attivare anche una rendicontazione sperimentale e volontaria di tali flussi relativi al 2022 con scadenza fissata al 15 maggio 2023. Tali flussi, seppur contabilizzati dal punto di vista statistico, non concorreranno al calcolo della raccolta differenziata a fini ecotassa e non saranno utilizzati per la pianificazione regionale.

Per le annualità successive il termine per la rendicontazione dei rifiuti simili sarà il 28 febbraio, come previsto dalla DGR n. 336/2021.    

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la D.G.R. n. 288 del 11.03.2014;

VISTA la D.G.R. n. 336 del 23.03.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1121 del 17.08.2021;

VISTA la D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, che approva l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTE le note di ARPAV prot. n. 113162 del 22.12.2022 e prot. n. 4229 del 17.01.2023;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 
  2. di approvare la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica alle Amministrazioni comunali come riportata negli appositi elenchi dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo speciale nella misura indicata nell’Allegato A;
  4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2021) decorre dal 01 gennaio 2022;
  5. di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l’annualità 2022 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, che in armonia con l’art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo;
  6. di stabilire che i conguagli attivi siano compensati con i conferimenti in discarica successivi alla pubblicazione della presente deliberazione;
  7. di modificare, come di seguito proposto, il punto 6 dall’Allegato A della DGR n. 336/2021 nella parte relativa agli obblighi amministrativi (secondo capoverso, punto 3): “3 - entro il 15 maggio dovrà essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti a mezzo PEC:“Dichiarazione di veridicità” secondo il modello previsto (Allegato B), eventuali dichiarazioni degli impianti di recupero di materia (Allegato C). La “Dichiarazione di veridicità” firmata dal legale rappresentante del Comune/Consiglio di Bacino o delegato garantisce l’autenticità delle informazioni trasmesse e la responsabilità del soggetto incaricato alla trasmissione;
  8. di fissare la scadenza per la rendicontazione sull’applicativo web O.R.So., da parte di Comuni e/o Consigli di bacino, delle iniziative messe in atto per sostenere il riuso di beni e/o la riduzione dello spreco alimentare ovvero le relative campagne di comunicazione realizzate, ai sensi degli art. 25 e 26 delle Norme di Piano dell’Aggiornamento di Piano approvato con D.G.R. n. 988/2022, per l’anno 2022 al 15 maggio 2023 e per gli anni successivi al 28 febbraio di ogni anno;
  9. di precisare che l’esclusione dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) per "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183 comma 1 lett. b-ter, punto 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) si applica ai rifiuti abbandonati per cui si è attivata una procedura ai sensi dell’art. 192 del succitato decreto legislativo o per cui vi sia agli atti dell’Amministrazione Comunale una segnalazione o un esposto, debitamente verificato, o i rifiuti siano stati raccolti in campagne di pulizia autorizzate;     
  10. di attivare una rendicontazione sperimentale e volontaria da parte dei Comuni/Consigli di Bacino, o al gestore da essi delegato, dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di cui agli allegati L-quater e L-quinquies del D. Lgs. 152/2006, nell’applicativo web O.R.So., per i dati 2022, entro il 15 maggio 2023;
  11. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della trasmissione del presente provvedimento: ai Comuni del Veneto, ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’ARPAV, all’ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia; 
  12. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_544_23_AllegatoA_502814.pdf

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