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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 09 maggio 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 18 aprile 2023

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.". Comune di Caorle (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.” (CUAA 03925140232), con sede legale in Piazza Renato Simoni, n. 3 – Comune di Verona (VR) e operativa in Via Brussa - Comune di Caorle (VE), con DGR n. 1135 del 26 luglio 2011 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1567 del 3 settembre 2013 e DDR n. 133 del 9 agosto 2017).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1135 del 26 luglio 2011 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1567 del 3 settembre 2013 e DDR n. 133 del 9 agosto 2017), la “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.” (CUAA 03925140232), con sede legale in Piazza Renato Simoni, n. 3 – Comune di Verona (VR) e operativa in Via Brussa - Comune di Caorle (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Caorle (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 1.500 tonnellate all’anno tal quali, ossia il 7% in peso della biomassa complessiva) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 19.000 t/a t. q., ossia il 93% in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 1135/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 29 novembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 18 gennaio 2023 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1135/2011, prevedendo una modifica al Piano di approvvigionamento della biomassa (Allegato A). L’attuale “ricetta”, assentita in ultima con DGR n. 1567/2013, verrebbe rimodulata prevedendo l’approvvigionamento anche dei sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero (polpe) e dei cereali (spezzato di mais). A regime d’esercizio, la sezione di produzione di biogas dell’impianto termoelettrico in argomento risulterà alimentata nel seguente modo:

- 16.700 tonnellate all’anno tal quali espresse in peso con prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi loro residui colturali;

- 1.950 t/a t.q. di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extraziendale;

- 500 t/a t.q. di sottoprodotti della lavorazione dei cereali – spezzato di mais;

- 250 t/a t.q. di sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero – polpe surpressate.

Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 21 febbraio 2023, ha avviato l’iter amministrativo istruttorio previsto per le varianti di modesta entità ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 1135 del  26 luglio 2011 (Allegato B), prendendo atto, contestualmente, del superamento della precedente modifica e integrazione all’autorizzazione unica. Si dà atto, pertanto, che dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti della DGR n. 1567/2013 con la quale erano state apportate variazioni di natura strutturale e all'esercizio dell'impianto termoelettrico in argomento.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 23 febbraio 2023 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della variante di progetto presentata dalla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere al medesimo Soggetto istante una modifica e integrazione dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-  la Società agricola istante ha trasmesso, in data 21 febbraio e 7 marzo 2023, la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria;

-  lo Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Venezia di AVEPA ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso previsto al comma 1, art. 20 della legge n. 241/1990. Rimasto silente nel corso dell’istruttoria ha sostanzialmente confermato il Piano aziendale presentato dalla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.”, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, nel corso dell’iter conclusosi con DGR n. 1135/2011 e s. m. e i.;

-  le restanti Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Caorle – VE, Città metropolitana di Venezia, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, ARPA Veneto) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);

-  non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali è realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Caorle –VE, foglio 21, mappale n. 167, nonché mappali nn. 27, 96, 166, 168 e 169), a seguito di acquisizione a fascicolo istruttorio del contratto di proprietà registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Verona I il 30/11/2010, al n. 21927, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 06/12/2010, al Registro generale n. 40057 e Registro particolare n. 24285, come da atto notarile del 15 novembre 2010 a firma del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona (Rep. n. 102636 e Racc. n. 19917).

In capo al Concessionario della rete di distribuzione dell’energia elettrica, “e-distribuzione SpA”, è confermata, inoltre, la disponibilità delle superfici (Comune di Caorle –VE, foglio 21, mappale n. 169) interessate dalle opere connesse (elettrodotto) all’impianto termoelettrico, attraverso i seguenti due contratti di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto e passaggio per cabina elettrica:

-  atto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Chioggia il 23/05/2011 al n. 1418, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 24/05/2011, al Registro generale n. 17233 e Registro particolare n. 10948, come da atto notarile del 18/05/2011 a firma del dott. Alessandro Caputo, notaio in Chioggia (Rep. n. 150018 e Racc. n. 17393);

-  atto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Chioggia il 23/05/2011 al n. 1419, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 24/05/2011, al Registro generale n. 17234 e Registro particolare n. 10949, come da atto notarile del 18/05/2011 a firma del dott. Alessandro Caputo, notaio in Chioggia (Rep. n. 150019 e Racc. n. 17394).

Al fine del rispetto della condizione di garantire la messa in pristino dei luoghi (art. 12 del D Lgs n. 387/2003), la Società istante, con nota del 28 novembre 2022, aveva già trasmesso, in adempimento alla DGR n. 453/2010 e s. m. e i. (DGR n. 253/2012), l’aggiornamento della perizia di stima approvata con il rilascio del titolo abilitativo originario elevando i costi complessivi inerenti la demolizione delle opere, infrastrutture di progetto - nonché ripristino ex ante delle aree interessate - a euro 547.955,97. Con nota del 18 novembre 2022, era stato, altresì, trasmesso l’aggiornamento (Atto integrativo n. 4) della fideiussione n. 14/2036829 del 21 novembre 2014, emessa dall’Istituto bancario “BPER Banca SpA”, con la quale si dà atto degli impegni di ripristino dei luoghi previsti dall’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, pari a euro 735.356,92.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo alla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1135 del 26 luglio 2011 e s. m. e i. (DGR n. 1567 del 3 settembre 2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono apportate modifiche e integrazioni al progetto dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 1135 del 26 luglio 2011 e successivamente modificato con DGR n. 1567 del 3 settembre 2013 e DDR n. 133 del 9 agosto 2017;

3. di confermare in capo alla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.” (CUAA 03925140232), con sede legale in Piazza Renato Simoni, n. 3 – Comune di Verona (VR) e operativa in Via Brussa - Comune di Caorle (VE), le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e impianti così come modificati dall’Allegato A “Modifiche all’autorizzazione unica” al presente, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 118513 del 9 marzo 2011, n. 132768 del 16 marzo 2011, n. 228270 del 12 maggio 2011, n. 92285 del 28 febbraio 2013, n. 129532 del 25 marzo 2013, n. 31521 del 18 gennaio 2023 e n. 99434 del 21 febbraio 2023;

4. di confermare, altresì, in capo alla società, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, Via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata “La Brussa”, e il punto di connessione, denominato “Secondo Bacino”, su linea MT esistente uscente dalla cabina primaria AT/MT “Bibione”, ubicata nel territorio del Comune di Caorle (VE), foglio 21, mappale n. 169, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 118513 del 9 marzo 2011 n. 132768 del 16 marzo 2011e n. 276273 del 9 giugno 2011;

5. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, stanti le intervenute variazioni progettuali, dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 3 settembre 2013 inerente il precedente completamento della costruzione e la modifica dell’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

6. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 4. della DGR n. 1567 del 3 settembre 2013, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

7. di comunicare, alla “Società agricola Agrienergia La Brussa s.s.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica originaria – deliberazione della Giunta Regionale n. 1135 del 26 luglio 2011;

8. di approvare l’importo di euro 735.356,92 (settecentotrentacinquemilatrecentocinquantasei/92) quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati nell’Allegato A al presente, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_443_23_AllegatoA_501437.pdf
Dgr_443_23_AllegatoB_501437.pdf

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