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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 09 maggio 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 18 aprile 2023

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. - società agricola" - Comune di Cona (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola” (CUAA 00551880289), con sede legale in via Villa del Bosco, 77 – Comune di Candiana (PD) e sede operativa (sede impianto) in via Sista Alta, 21 – Comune di Cona (VE), con DGR n. 2485 del 19 ottobre 2010.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2485 del 19 ottobre 2010 e successiva rettifica (DGR n. 352 del 29 marzo 2011) e variante (DGR n. 1777 del 29 settembre 2014), la società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola” (CUAA 00551880289), con sede legale in via Villa del Bosco, 77 – Comune di Candiana (PD) e sede operativa (sede impianto) in via Sista Alta, 21, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 53.430 tonnellate all’anno tal quali, pari al 53 % del totale della biomassa in peso e liquame suino, pari a 44.704 t/a t.q., pari al 44% della biomassa) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 3.270 t/a, t.q., pari al 3% della biomassa), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 2485/2010 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

In data 10 settembre 2011 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola” è entrato formalmente in esercizio.

In data 2 gennaio 2023 e 3 marzo 2023, con integrazione documentale  volontaria, la medesima Società agricola ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2485/2010 e ss. mm. e ii., prevedendo (Allegato A) la modifica al piano di alimentazione della sezione di produzione di biogas dell’impianto termoelettrico. Il nuovo piano di approvvigionamento prevede la rinuncia all’utilizzo dell’effluente zootecnico di origine suina, un miglior efficientamento nell’utilizzo dell’effluente di origine bovina, nonché un modesto incremento delle biomasse vegetali, risultando pertanto articolato nel seguente modo:

  • 40.654 tonnellate all’anno tal quali di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino);
  • 3.500 t/a t.q. di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 2485 del 19 ottobre 2010 (Allegato B), dando atto, contestualmente, del superamento delle precedenti rettifiche, modifiche e integrazioni all’autorizzazione unica. Pertanto, dall'esecutività del presente provvedimento cesseranno gli effetti delle DGR n. 352/2011 e n. 1777/2014, con le quali si erano apportate variazioni di natura strutturale e all'esercizio dell'impianto termoelettrico in argomento.

Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria alla medesima data di inoltro dell’istanza, ha avviato l’iter amministrativo istruttorio ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 3 marzo 2023 alle Amministrazioni e agli Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti all’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola”, una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa chiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 121644 del 3 marzo 2023);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia, sede di Venezia, ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso previsto al comma 1, art. 20 della legge n. 241/1990. Rimasto silente nel corso dell’istruttoria ha sostanzialmente confermato il Piano aziendale presentato dall’originaria ragione sociale “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola”, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, nel corso dell’iter conclusosi con DGR n. 2485/2010;
  • la Città metropolitana di Venezia, con nota acquisita al protocollo regionale n. 134927 del 10 marzo 2023, ha espresso parere favorevole alla modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto;
  • le restanti Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (Comune di Cona -VE, ARPA Veneto e Azienda ULSS 3 Serenissima) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità sino al 31 marzo 2025, delle superfici sulle quali è realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Cona -VE- foglio 35, mappali n. 11, 16, 26, 94, 102 e 121), a seguito di:

  • contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2 il 6 aprile 2010 al n. 6149, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia – Sezione staccata di Chioggia (VE) in data 8 aprile 2010 al Registro generale n. 2175 e Registro particolare n. 1379, come da atto notarile del 1° aprile 2010 a firma della dott.ssa Maria Leotta, notaio in Piove di Sacco (PD) (Repertorio n. 86.768 e Raccolta n. 13.376);
  • revisione degli elementi censuari del 21 gennaio 2014, pratica n. VE0016751 in atti del 21 gennaio 2014, istanza di parte (n. 14825.1/2014), l’originaria particella n. 3 del foglio 45 – Comune di Cona (VE) risulta essere stata soppressa originando la particella n. 121 annessa, con il medesimo atto, al finitimo foglio 35, medesimo Comune di Cona (VE).

In capo al Concessionario della rete di distribuzione dell’energia elettrica, “e-distribuzione SpA”, è confermata la disponibilità delle superfici interessate dalle opere connesse (elettrodotto) all’impianto termoelettrico, attraverso: atto preliminare di servitù per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato tramite M.U.I. in data 11 maggio e 1° luglio 2010, come da atto notarile del 25 giugno 2010, a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria -RO (Repertorio n. 115.140 e fascicolo n. 30.550), la società “e-distribuzione S.p.A.” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della linea elettrica (Comune di Cona -VE- foglio 35, mappali n. 11 e n. 26).

La Società istante, con nota protocollo n. 527679 del 28 dicembre 2018, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Albo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2963 e giurata presso il Tribunale Ordinario di Rovigo (RO) il 27 novembre 2018, inerente all’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 85.335,84, da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 114.520,70.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo alla società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2485 del 19 ottobre 2010 e successiva rettifica (DGR n. 352 del 29 marzo 2011) e variante (DGR n. 1777 del 29 settembre 2014);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono apportate modifiche e integrazioni al progetto dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 2485 del 19 ottobre 2010, successivamente rettificato con DGR n. 352 del 29 marzo 2011 e già modificato con DGR n. 1777 del 29 settembre 2014;

3. di confermare in capo alla società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola” (CUAA 00551880289), con sede legale in via Villa del Bosco, 77 – Comune di Candiana (PD) e sede operativa (sede impianto) in via Sista Alta, 21, le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e impianti riportate nell'Allegato A, catastalmente individuati nel Comune di Cona (VE), foglio 35, mappali n. 11, 16, 26, 94, 102 e 121, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 100960/48.24 del 23 febbraio 2010, n. 157359/48.24 del 22 marzo 2010, n. 366807/48.24 del 5 luglio 2010, n. 504487 del 7 novembre 2012, n. 261884 del 19 giugno 2013, n. 360122 del 27 agosto 2014, n. 635 del 2 gennaio 2023 e n. 121644 del 3 marzo 2023;

4. di stabilire che le autorizzazioni di cui all’Allegato A, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Cona (VE), foglio 35, mappali n. 11, 16, 26, 94, 102 e 121, perdono efficacia e quindi decadono il 31 marzo 2025, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

5. di confermare, altresì, in capo alla società, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione SpA” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, l’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica ubicata in Comune di Cona (VE), foglio 35, mappale n. 11 e 26, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 100960/48.24 del 23 febbraio 2010 e 366807/48.24 del 5 luglio 2010;

6. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, stanti le intervenute variazioni progettuali, dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 352/2011 e n. 1777/2014, inerenti il precedente completamento della costruzione e la modifica dell’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

7. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 9. della DGR n. 2485 del 19 ottobre 2010, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

8. di comunicare, alla società “Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. – società agricola” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica originaria – deliberazione della Giunta Regionale n. 2485 del 19 ottobre 2010;

9. di approvare l’importo di euro 114.520,70 (euro centoquattordicimilacinquecentoventi/70) quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_442_23_AllegatoA_501436.pdf
Dgr_442_23_AllegatoB_501436.pdf

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