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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 09 maggio 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 441 del 18 aprile 2023

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Biogas San Vittorio s.r.l. - società agricola" - Comune di Ponte di Piave (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola” (CUAA 04465990267), con sede legale in via Postumia, 53 – Comune di Oderzo (TV) e operativa (sede impianto) in via Ferrata – Comune di Ponte di Piave (TV), con DGR n. 1022 del 5 giugno 2012. 

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1022 del 5 giugno 2012 e s. m. e i. (DGR n. 489 del 21 aprile 2020), la società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola” (CUAA 04465990267), con sede legale in via Postumia, 53 – Comune di Oderzo (TV) e operativa (sede impianto) in via Ferrata – Comune di Ponte di Piave (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Ponte di Piave (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - e loro residui colturali - pari a 11.500 tonnellate all'anno tal quali ossia il 59 % in peso della biomassa), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino e avicolo, pari a 4.593 t/a t.q., ossia il 21 % del totale in peso);

-  sottoprodotti della lavorazione dei cereali (semi spezzati di mais), pari a 2.500 t/a t.q. (12 %);

-  sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce), pari a 1.500 t/a t.q. (8 %). 

Con la medesima DGR n. 1022/2012 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 27 dicembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola” è entrato formalmente in esercizio.

In data 10 ottobre 2022 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1022/2012 e s. m. e i., prevedendo un nuovo Piano di alimentazione dell’impianto termoelettrico (Allegato A), articolato come segue:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - e loro residui colturali - pari a 10.430 tonnellate all’anno tal quali); 

- sottoprodotto di origine biologica proveniente dell’attività di allevamento (effluente zootecnico di origine  bovina e avicola) per un totale di 6.093 t/a t.q.;

- sottoprodotto della lavorazione dei cereali per un totale di 2.500 t/a t.q.;

- sottoprodotto della trasformazione dell’uva (vinacce) per un totale di 1.500 t/a t.q.;

- sottoprodotto della lavorazione del latte (siero) per un totale di 3.500 t/a t.q..

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 1022 del 5 giugno 2012 (Allegato B), prendendo atto, contestualmente, del superamento delle precedenti modifiche e integrazioni all’autorizzazione unica. Si dà atto, pertanto, che dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti della DGR n. 489 del 21 aprile 2020, con la quale si era apportata una variazione di natura strutturale e all'esercizio dell'impianto termoelettrico in argomento e che ora risulta totalmente superata.

Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 14 febbraio 2023, ha avviato l’iter amministrativo istruttorio previsto per le varianti di modesta entità ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 20 febbraio 2022 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della variante di progetto presentata dalla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola la modifica e l’integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-  la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 85891 del 14 febbraio 2022);

-  le Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Ponte di Piave – TV, Provincia di Treviso, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ARPA Veneto, AVEPA) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);

-  non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità sino al 13 marzo 2037 delle superfici sulle quali è realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Ponte di Piave –TV, foglio 3, mappale n. 386) e relative opere e infrastrutture connesse – elettrodotto privato – rinnovabili (Comune di Ponte di Piave –TV, foglio 3, mappali nn. 60, 66, 144, 238, 248, 376, 381, 382, 383, 386), a seguito di:

-  atto di frazionamento protocollato all’Agenzia del Territorio –Ufficio Provinciale di Treviso al n. 2012/136115 del 18 giugno 2012 gli originari mappali nn.70, 71 e 144 hanno dato origine, tra l’altro, alle particelle 375, 378 e 379;

-  contratto di costituzione di diritto di superficie e di costituzione delle relative servitù registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Montebelluna il 15 marzo 2012 al n. 1576, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 16 marzo 2012, al Registro generale n. 8436 e Registro particolare n. 6303, come da atto notarile del 13 marzo 2012 a firma del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (Rep. n. 9045 e Racc. n. 5421), inerente il mappale n. 375, foglio 3, Comune di Ponte di Piave;

-  successiva variazione, il mappale n. 375 (protocollo dell’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Treviso n. TV0199739 del 24 maggio 2015) è stato soppresso generando la particella n. 386.

In capo al Concessionario della rete di distribuzione dell’energia elettrica, “e-distribuzione SpA”, è confermata la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto di rete elettrica pubblico (Comune di Ponte di Piave - TV, foglio 3, mappali nn. 55, 381, 382, 383), attraverso:

-  contratto costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Montebelluna il 21 gennaio 2013 al n. 405, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 22 gennaio 2013, al Registro generale n. 2860 e Registro particolare n. 1745 come da atto notarile del 29 novembre 2012 e 28 dicembre 2012 a firma del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (Rep. n. 10264 e Racc. n. 6086);

-  contratto di costituzione di servitù di accesso, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Montebelluna il 21 gennaio 2013 al n. 406, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 22 gennaio 2013, al Registro generale n. 2861 e 1746, come da atto notarile del 29 novembre e 28 dicembre 2012 a firma del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (Rep. n. 10265 e Racc. n. 6087);

-  contratto di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Montebelluna il 21 gennaio 2013 al n. 404, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 22 gennaio 2013, al Registro generale n. 2863 e Registro particolare n. 1748, come da atto notarile del 29 novembre e 28 dicembre 2012 a firma del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa (Rep. n. 10266 e Racc. n. 6088).

Nel corso del 2022, alla naturale scadenza quinquennale, la società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola”, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, l’aggiornamento della perizia di stima inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché per il ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 356.326,03, da maggiorare per indicizzazione, spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 488.235,59.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo alla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1022/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono apportate modifiche e integrazioni al progetto dell’impianto termoelettrico assentito con DGR n. 1022 del 5 giugno 2012;

3. di confermare in capo alla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola” (CUAA 04465990267), con sede legale in via Postumia, 53 – Comune di Oderzo (TV) e operativa (sede impianto) in via Ferrata – Comune di Ponte di Piave (TV), le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e impianti riportate nell’Allegato A, catastalmente individuati nel Comune di Ponte di Piave –TV- foglio 3, mappali nn. 60, 66, 144, 238, 248, 376, 381, 382, 383 e 386 e il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 474605 del 13 ottobre 2011, n. 12981 dell’11 gennaio 2012, n. 49482 del 1° febbraio 2012 e n. 131122 del 19 marzo 2012, n. 368898 del 29 settembre 2016, n. 369000 del 29 settembre 2016, n. 464041 del 28 novembre 2016, n. 508051 del 23 dicembre 2016, n. 74061 del 26 febbraio 2018, n. 438588 dell’11 ottobre 2019, n. 48695 del 31 gennaio 2020, n. 470886 del 10 ottobre 2022, n. 85981 del 14 febbraio 2023;

4. di stabilire che le autorizzazioni di cui all’Allegato A, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Ponte di Piave –TV- foglio 3, particelle n. 58, 60, 66, 70, 71, 76, 144, 238, 248, 315, perdono efficacia e quindi decadono il 13 marzo 2037, termine ultimo di validità dei contratti di costituzione del diritto di superficie allegati alla documentazione di progetto;

5. di confermare in capo alla società, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione SpA” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, la costruzione e l’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Biogas San Vittorio” in derivazione dalla linea MT aerea esistente denominata “Negrisia”, ubicato in Comune di Ponte di Piave (TV), foglio 3, mappali nn. 55, 381, 382 e 383, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 12981 dell’11 gennaio 2012 e n. 131122 del 19 marzo2012;

6. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 21 aprile 2020 inerente il precedente completamento della costruzione e la modifica dell’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

7. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato “A” approvato al punto 9. della DGR n. 1022 del 5 giugno 2012, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

8. di comunicare, alla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica originaria – deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 5 giugno 2012;

9. di approvare l’importo di euro 488.235,59 (quattrocentottantottomiladuecentotrentacinque/59) quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzate, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_441_23_AllegatoA_501435.pdf
Dgr_441_23_AllegatoB_501435.pdf

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