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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 09 maggio 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 18 aprile 2023

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Società agricola "Vio Antonio e C. s.s." - Comune di Eraclea (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola alla società agricola “Vio Antonio e C. s.s.” (CUAA 00698930278), con sede legale e operativa (sede impianto) in via G. Donizetti 1 – Comune di Eraclea (VE), ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 37/2003.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazioni al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

In data 21 giugno 2022 la società agricola "Vio Antonio e C. s.s." (CUAA 00698930278), con sede legale ed operativa in via G. Donizetti, 1 – Comune di Eraclea (VE), ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 8.050 t/a t.q., ossia l’85 % del totale in peso della biomassa conferita),  e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate –  350 tonnellate all’anno tal quali, ossia il 4 % del totale in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto (paglia di frumento e stocchi di mais – 1.050 tonnellate all’anno tal quali, ossia l’11 % del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha indetto la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto di produzione di energia.

Nel corso dell’istruttoria tecnica è emersa la necessità di adeguare il progetto del nuovo insediamento produttivo al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a febbraio 2022. L’adozione di questo nuovo strumento di Programmazione ha comportato un allungamento dei tempi di istruttoria per le difficoltà oggettive di predisposizione della documentazione, cartacea e digitale, utile all’espressione del parere favorevole dell’Autorità (Valutazione di compatibilità idraulica). Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 23 novembre 2022, è stata, pertanto, accolta la richiesta del rappresentante della società agricola “Vio Antonio e C. s.s.” di posticipare la conclusione del procedimento, oltre al termine fissato dall’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, secondo le modalità del comma 2 dell’art. 14-ter della legge 241/90, al fine di predisporre la documentazione essenziale richiesta dall’Autorità di Bacino.

Soltanto in data 3 febbraio 2023 l’Amministrazione procedente e l’Autorità di bacino competente hanno acquisito la documentazione completa di progetto. Accertata, pertanto, la procedibilità dell’istruttoria in tale data, l’iter istruttorio si è definitivamente concluso in data 20 febbraio 2023, acquisendo anche la rimanente documentazione tecnica di dettaglio richiesta dagli Uffici regionali ai fini della predisposizione dell’atto espresso. Con successive notifiche del 23 e 28 febbraio 2023 l’Amministrazione procedente informava tutte le Amministrazioni e Enti pubblici interessati che il progetto di costruzione e esercizio dell’impianto termoelettrico alimentato da biogas di origine agricola, a far data dal 3 febbraio 2023, poteva considerarsi completo e procedibile in tutti i suoi risvolti endoprocedimentali, avendo acquisito, in data 8 febbraio 2023, anche il parere favorevole dell’Autorità di bacino.

A seguito delle citate ultime comunicazioni alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, all'esito delle quali non è stata acquisita alcuna modifica e/o integrazione ai pareri precedentemente espressi, il responsabile del procedimento regionale, pertanto, ha avviato a definitiva conclusione l’iter amministrativo, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere al Soggetto istante, “Vio Antonio e C. s.s.”, l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-   AVEPA – Sportello unico agricolo di Venezia, con nota del 24 novembre 2022, ha approvato il piano aziendale, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, attestando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;

-   il Consorzio di bonifica Veneto orientale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota acquisita il 20 ottobre 2022;

-   il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha espresso parere favorevole alla costruzione dell’elettrodotto interno nella Conferenza dei Servizi del 28 settembre 2022;

-   il Comune di Eraclea e la Città Metropolitana di Venezia hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto nella Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2022;

-   l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali ha espresso parere favorevole, con nota acquisita in data 8 febbraio 2023;

-   ARPA Veneto ha trasmesso il suo contributo istruttorio, con nota acquisita il 23 novembre 2022;

-   l’Azienda ULSS 4 Veneto orientale ha espresso il suo assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);

-   non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Eraclea – VE, foglio 35, mappali n. 383, 484), a seguito di:

-   atto di disponibilità dei luoghi (contratto di cessione di quota sociale e deliberazione dei soci dell’azienda agricola Vio Pietro e figli s.s. di Vio Antonio e Landino) registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia – Ufficio di San Donà di Piave il 22 luglio 1991 al n. 1293, serie 1 e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 19 luglio 1991 al Registro generale n. 15402 e Registro particolare n. 10974, come da atto notarile del 5 luglio 1991 a firma del dr. Pietro Maria De Mezzo, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 169.755);

-   successivi atti di variazione e frazionamento, con i quali il mappale n. 12 ha originato i mappali n. 383 e 484 (pratiche nn. 169784, VE 0120301, VE 0032692.1/2018, VE 0057723).

La Società istante, con nota del 15 febbraio 2023, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli ingegneri di Venezia al n. 2963 e giurata presso il giudice di pace di Chioggia (VE) il 15 febbraio 2023, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonchè ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 248.466,77, da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 333.442,40.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

delibera

1.   di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di autorizzare la società agricola "Vio Antonio e C. s.s.” (CUAA 00698930278), con sede legale ed operativa in via G. Donizetti, 1 – Comune di Eraclea (VE), alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) per un totale di 1.400 tonnellate all’anno tal quali, pari al 15% del totale in peso della biomassa complessiva, compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali);

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina) pari a 8.050 t/a t.q., pari all’85 % del totale in peso;

3.   di autorizzare la produzione di energia tramite installazione di un motore endotermico (motore Jenbacher, modello J 208 GS-C25) alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 0,779 MW di cui 0,298 MWelettrici (0,336 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Stamford, modello HC534 Ee);

4.   di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connesso con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, denominata “Vio”;

5.   di autorizzare la costruzione e l’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento, per una potenza termica impiegata di 133 KW pari a complessivi 1.150 MWh/anno (40 % della producibilità termica potenziale, pari a 2.903 MWh/anno), a servizio:

-  delle strutture agricolo-produttive (52 kW);

-  della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (77 kW);

-  della sala quadri e pompe (4 kW);

6.   di rilasciare le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati ai precedenti punti 3, 4 e 5 alla società agricola “Vio Antonio e C. s.s.” (CUAA 00698930278) su terreni censiti in Comune di Eraclea (VE), foglio 35, mappali n. 383 e 484, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 278955 del 21/06/2022, n. 291318 del 29/06/2022, n. 297595 del 4/07/2022, n. 319845 del 19/07/2022, n. 382711 del 30/08/2022, n. 382833 del 30/08/2022, n. 407909 del 6/09/2022, n. 432734 del 20/09/2022, n. 484790 del 18/10/2022, n. 502335 del 28/10/2022, n. 507639 del 2/11/2022, n. 528795 del 15/11/2022, n. 7590 del 5/01/2023, n. 65227 del 3/02/2023, n. 88595 del 15/02/2023 e n. 98373 del 20/02/2023, n. 116818 e n. 117099 dell’1/03/2023;

7.   di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

8.   di comunicare, alla società agricola “Vio Antonio e C. s.s.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

9.   di approvare l’importo di euro 333.442,40 (trecentotrentatremilaquattrocentoquarantadue/40) quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_440_23_AllegatoA_501434.pdf

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