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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 28 aprile 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 07 aprile 2023

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto nelle tematiche relative alla fauna selvatica, grandi carnivori e progettualità inerenti la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Articolo 15, Legge n. 241/1990.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ai sensi dell'articolo 15, Legge n. 241/1990. Tale accordo è finalizzato alla realizzazione di attività di supporto nelle tematiche relative alla fauna selvatica, grandi carnivori e progettualità inerenti la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale. Si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo della durata di trentasei mesi dalla data di sottoscrizione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Regione del Veneto, nel riconoscere il valore della tutela e della conservazione della fauna selvatica, delle risorse naturali ed ambientali, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica.

In particolare, l’art. 1 comma 2 della suddetta L.R. 50/93 prevede che la Regione adotti le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alla conservazione degli equilibri naturali e alle esigenze produttive agricole. Sempre al richiamato comma 2 dell’art. 1, si prevede che la Regione promuova e attui studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotti opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

A tale proposito, l’ambito delle malghe della montagna veneta è stato oggetto, nei recenti indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale e paesaggistica, di particolare attenzione in quanto riconosciuto quale elemento caratterizzante la storia e la cultura delle popolazioni residenti, e la cui valorizzazione garantisce la conservazione delle valenze paesaggistiche e naturalistiche della montagna nonché occasioni di diversificazione del turismo montano.

In questo quadro la Regione del Veneto, attraverso il Piano territoriale regionale di Coordinamento, già adottato con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009 e n. 427 del 10 aprile 2013, e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020, in coerenza con quanto previsto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconosce il patrimonio storico culturale quale elemento conformante il territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono.

In particolare, facendo riferimento al “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” e alle Norme Tecniche, all’art. 69 “Sistemi culturali territoriali”, al comma 3 si indica  “…. Il presente piano riconosce inoltre quali sistemi culturali i seguenti: d) insediamenti rurali, malghe e architetture alpine e dolomitiche. La Regione, anche con la collaborazione di altri enti, promuove la valorizzazione degli insediamenti rurali, delle malghe e delle architetture alpine e dolomitiche, anche con finalità di incremento dell’offerta turistica in montagna, nonché la formazione degli operatori e la promozione culturale – turistica di tale patrimonio”.

Le malghe quindi, intese come complesso articolato di edifici rurali e superfici pascolive a questi connessi, risultano a pieno titolo inquadrate e formalmente riconosciute nel provvedimento territoriale regionale, PTRC, come afferenti al patrimonio culturale e quindi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 3 dell’art. 29  del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Oggi le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno sostenuti e valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni di cultura locale. Al complesso “malga” intesa quale “unità fondiaria silvo-pastorale di superficie superiore ai dieci (10) ettari dotata di adeguate infrastrutture, costituita di pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito” (L.R. 31/10/1980, n. 88), è stato di recente riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità legata non solo al processo produttivo ma anche alla preservazione dell’ambiente e del paesaggio, al potenziamento  del turismo rurale e della valorizzazione socio-culturale.

Nel corso degli ultimi decenni la gestione dei pascoli e degli animali domestici nel contesto di montagna ha subito profonde modificazioni. Sono infatti profondamente mutate le esigenze alimentari, economiche e sociali le quali hanno impattato anche sulle modalità di allevamento bovino nei pascoli alpini e nelle malghe.

Nel contempo negli ultimi anni i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle montagne venete e la convivenza con questi animali, da sempre in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali e nella gestione delle attività tradizionali.

Oltre ai cambiamenti sopra esposti avvenuti nel medio lungo periodo, nel corso delle ultime stagioni d’alpeggio, si è verificato un naturale cambiamento del sistema di pascolamento dei bovini in quanto, con l’arrivo dei grandi carnivori, l’equilibrio che si era consolidato nel corso dell’ultimo secolo, è profondamente mutato. Infatti, si è notato che in molte malghe i bovini tendenzialmente stanno evitando di pascolare nelle aree più marginali dei pascoli vicino all’area boscata, a favore delle aree immediatamente adiacenti ai fabbricati, proprio per timore di subire attacchi improvvisi da parte dei grandi carnivori. Questo sta provocando un mutamento del cotico erboso, con la conseguente avanzata della superficie boscata nelle aree non monticate e la successiva perdita di biodiversità.

Da considerare che il patrimonio malghivo Veneto comprende oltre n. 700 malghe distinte quasi equamente tra pubbliche e private. Nel solo contesto territoriale dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni sono presenti circa un centinaio di malghe, attribuendo così al territorio un patrimonio economico, storico, ambientale, architettonico e turistico. In riferimento alle province, si evidenzia questa distribuzione:

il 37% delle malghe è localizzato nella provincia di Vicenza;

il 26% nella provincia di Belluno;

il 25% nella provincia di Verona;

il 12% è localizzato nella provincia di Treviso.

I tradizionali sistemi di prevenzione tuttavia, se da un lato rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente utilizzati e più efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore, in particolare per l'allevamento ovi-caprino durante le ore notturne, d'altro canto risultano spesso di difficile ed immediata attuazione nelle aree di nuova ricolonizzazione, laddove il pascolo viene gestito in assenza della custodia permanente degli animali e, in particolare, per la protezione dei bovini al pascolo. È infatti proprio il comparto bovino che sta pagando il maggior costo in questi ultimi anni in termini di perdite causate dalle predazioni di lupo.

Grazie alla collaborazione degli attori ed istituzioni locali, nasce così la necessità di elaborare delle strategie regionali che supportino lo sviluppo di metodologie e l’implementazione delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle malghe della montagna veneta, integrando alcune azioni rispetto alle consuetudinarie attività di alpeggio svolte oggi dal concessionario della malga integrando una sinergia tra diversi enti, sia pubblici che privati.

In Veneto si osserva un costante aumento del numero delle segnalazioni di lupo certe e confermate, segno di una espansione della specie nelle aree montane tradizionalmente vocate all’agricoltura e all’allevamento. Queste aree sono ricomprese soprattutto tra le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno con conseguente aumento delle criticità e delle problematiche nella gestione dei grandi carnivori, perciò l’attenzione della Regione e delle istituzioni locali (Comuni, Unioni Montane, Enti Parco, ecc..) a tutela degli allevatori, delle loro greggi e mandrie rimane sempre alta.

La Regione, attraverso molteplici ed integrati strumenti, svolge attività di supporto, consulenza ed informazione agli allevatori in materia di prevenzione e tutela del bestiame domestico dalla presenza dei grandi carnivori, facilitando l’operatività alle aziende agricole non solo durante il periodo di monticazione, ma anche durante il restante periodo per quelle aziende stanziali collocate nei territori montani e/o rurali.

In considerazione di quanto sopra esposto, il personale del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell’Università degli Studi di Padova (di seguito "DAFNAE"), il quale ha già maturato notevole esperienza pregressa nell’analisi della modifica delle caratteristiche dei pascoli (composizione floristica, densità del cotico, intensità di calpestamento, ecc.), nonché nell’analisi della modalità di pascolamento dei bovini nelle malghe, ha elaborato e sottoposto all'attenzione del competente Assessorato regionale il progetto denominato Melken "Prevenzione delle predazioni da lupo in malga con recinzioni elettrificate: analisi delle modifiche del pascolamento, del pascolo e degli episodi di attacco" con durata fino al 2027 e finalizzato alla sperimentazione di nuovi sistemi di prevenzione delle predazioni sui bovini al pascolo anche attraverso l’installazione di recinzioni elettrificate semipermanenti.

Il progetto Melken approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1424 del 11/11/2022 è stato elaborato anche in collaborazione il personale dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e con il personale della  Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Inoltre, con DGR 800 del 08 giugno 2018 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990, ma, nel corso di questo lasso di tempo, gli obiettivi e le progettualità sono mutate.

Per quanto riguarda invece la specie cinghiale nei contesti territoriali montani, si assiste ad un continuo aumento dei danni arrecati soprattutto nei pascoli delle malghe, causando oltre che ad ingenti danni economici, anche un mutamento del cotico erboso, un aumento delle specie infestanti, un aumento della superficie boscata e la conseguente perdita complessiva di biodiversità.

Pertanto, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 1528 del 29/11/2022 ha approvato il progetto “Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell’approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027”.

Sempre per quanto riguarda la problematica della diffusione del cinghiale, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 1182 del 27/09/2022 ha recepito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021) a cui seguono delle specifiche linee operative per darvi concreta attuazione nelle diverse realtà del territorio regionale.

Inoltre, con L.R. 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) ed è stata modificata la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio", pertanto risulta di primaria importanza creare un collegamento tra la Regione del Veneto ed il mondo venatorio locale al fine di fornire un supporto in questa fase di cambiamento.

Infine, la Commissione europea ha approvato il Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 per l’Italia e pertanto, la nuova Politica agricola comune è stata attuata contemporaneamente in tutti gli Stati membri dell’UE e in tutte le Regioni italiane; in particolare, per quanto riguarda gli Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale, sono stati definiti nuovi criteri di ammissibilità specifici per azione, nonché delle nuove tipologie di Investimenti e spese ammissibili e risulta di primaria importanza creare un collegamento tra la Regione del Veneto ed i contesti territoriali rurali montani.

Risulta pertanto molto utile programmare sul territorio regionale un'efficace attività di supporto nelle tematiche relative alla fauna selvatica, grandi carnivori e progettualità inerenti la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale, in particolare:

  1. concorrere al supporto delle organizzazioni locali e realizzare delle progettualità inerenti alla tutela e valorizzazione del patrimonio rurale e malghivo veneto;
  2. perseguire il mantenimento di una significativa presenza dell'alpicoltura per contrastare i fenomeni di abbandono delle attività agricole nelle zone montane;
  3. creare una dimensione di interconnessione tra i numerosi attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, associazioni venatorie, ecc..) e la Regione del Veneto al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni;
  4. creare un collegamento con i contesti territoriali rurali montani, soprattutto a seguito dell’approvazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027;
  5. creare un collegamento con il mondo venatorio locale al fine di fornire un supporto a seguito dell’approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, verrà individuata la figura professionale dotata di adeguate competenze tecniche, qualificata a coordinare ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione delle sopraccitate attività.

Risulta dunque appropriato fornire supporto e dare la massima informazione su temi di elevato e diretto interesse non solo per le imprese agricole, ma anche per le istituzioni locali anche attraverso l'impiego di strumenti informatici.

Nella fattispecie in oggetto, che vede coinvolte la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nella necessità di programmare sul territorio regionale un'efficace attività di supporto nelle tematiche relative alla fauna selvatica, grandi carnivori e progettualità inerenti la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale, si concretizzano le condizioni che devono essere presenti, richiamate dalla stessa ANAC (Parere 2015), per l'instaurarsi di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge n. 241/1990:

  • lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  • alla base dell'accordo si rileva una divisione di compiti e responsabilità;
  • gli eventuali movimenti finanziari tra i soggetti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute;
  • il ricorso all'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.

Sulla base degli elementi sopra rappresentati, si rileva che sussistono i presupposti tecnici ed amministrativi per dare avvio ad una collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

L'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, è teso a formalizzare il rapporto tra le due parti, per attività di interesse comune.

Emerge, in questo momento, l'urgenza di intraprendere il percorso di collaborazione finalizzato a prevenire predazioni sul bestiame domestico in vista della prossima stagione di alpeggio, nonché consentire la regolare attività di pascolo in quota.

Per essere efficace è infatti essenziale che tale servizio sia disponibile in tempi rapidi (per una tempestiva organizzazione delle attività aziendali), in modo puntuale (per fornire un'appropriata informazione per gli specifici ambiti territoriali) e che venga ampiamente diffuso (affinché tutti i portatori d’interesse interessati possano beneficiarne).

Per le finalità anzidette, si approva con il presente provvedimento lo schema di Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990; ciò consentirà lo svolgimento di un programma di attività, la cui realizzazione è comunque di interesse dell'intero territorio regionale e per le due parti che sottoscrivono l'accordo.

La Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni sono istituzionalmente depositarie di competenze diverse, ma che si legano in tema di fauna selvatica e di attività delle imprese agricole: nel caso della Regione, di carattere maggiormente tecnico, gestionale ed operativo, mentre nel caso delle Unioni Montane del Veneto, più specificamente di gestione dei territori d'alpeggio e delle malghe ivi presenti, quindi con diretta attività sul territorio.

Alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (Allegato A) è delegato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che provvederà, con successivi atti, all'attivazione delle procedure che consentano di designare a dare adempimento a tale compito il proprio referente tecnico per la materia presso l'individuato ufficio collocato all'interno della sede istituzionale dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni sita in Asiago (VI), Via Stazione n. 1, 36012 Asiago.

Stante l'interesse dell'Amministrazione regionale, per le motivazioni sovraesposte, al perseguimento delle finalità di cui all'Accordo di Collaborazione in argomento, il funzionario verrà quindi distaccato presso l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, previo assenso dell'interessato, con le modalità definite dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e  faunistica-venatoria.

La sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di cui all'Allegato A, non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Alla medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione e dell'Accordo sottoscritto tra le parti, nonché all’adozione, in futuro, di eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al richiamato accordo, qualora mutassero le problematiche, gli obiettivi o le progettualità di entrambi le parti.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'approvazione dello "Schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto nelle tematiche relative alla fauna selvatica, grandi carnivori e progettualità inerenti la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Articolo 15, Legge n. 241/1990", di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

VISTA la Legge 157/1992;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ed in particolare l’art. 1 comma 2 e l’art. 28 comma 1;

VISTA la DGR n. 800 del 08/06/2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo "Schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto nelle tematiche relative alla fauna selvatica, grandi carnivori e progettualità inerenti la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Articolo 15, Legge n. 241/1990", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire che l'accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di trentasei mesi, comunque rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione dell'Accordo, di cui al punto 2, e dell'adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all’esecuzione della presente deliberazione, nonché all’adozione di eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al richiamato accordo, qualora mutassero le problematiche, gli obiettivi o le progettualità di entrambi le parti;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_410_23_AllegatoA_500621.pdf

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