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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 28 aprile 2023


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 384 del 07 aprile 2023

Disciplina delle vendite di fine stagione. Modifica della data di inizio relativa alla stagione estiva 2023. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, articolo 25.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il differimento della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023 dal 1° luglio 2023 al 6 luglio 2023.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La materia delle vendite di fine stagione, più comunemente note come “saldi”, è attualmente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Per quanto concerne, in particolare, il calendario delle vendite di fine stagione estiva, la predetta deliberazione regionale, in conformità con il Documento unitario  del 24 marzo 2011 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla date di inizio, prevede che tali vendite si svolgano dal primo sabato del mese di luglio di ogni anno (che per il 2023 corrisponde al 1° luglio p.v.) e si concludano il 31 agosto di ogni anno.

Per quanto concerne il predetto calendario, si evidenzia che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 marzo 2023, ha approvato la proposta della Commissione Sviluppo Economico in seno alla medesima Conferenza, relativa al differimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva al 6 luglio 2023. La proposta di differimento è stata formulata sulla base del parere favorevole in tal senso espresso dalle organizzazioni nazionali di categoria del settore (Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione).

Ciò premesso, si rende necessario recepire il suddetto differimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva allo scopo di assicurare l’uniforme applicazione della disciplina in ambito nazionale, preservando in particolare gli operatori commerciali che esercitano la propria attività nelle zone di confine del territorio regionale, potenzialmente esposti a fenomeni di sviamento della clientela in caso di discipline regionali non uniformi dei periodi di svolgimento delle predette vendite di fine stagione.

In merito alla proposta di differimento è stato acquisito il parere favorevole da parte delle rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, maggiormente rappresentative in ambito regionale, in conformità con quanto previsto dal citato articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012.

Rimane confermato ogni altro profilo disciplinato con la citata deliberazione regionale n. 1105 del 2013 e successive modificazioni.

Si ribadisce, da ultimo, che il differimento temporale delle prossime vendite di fine stagione estiva interessa esclusivamente il corrente anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e in particolare l'articolo 25;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Documento unitario del 24 marzo 2011 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di calendario delle vendite di fine stagione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 e successive modificazioni;

PRESO ATTO della favorevole determinazione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023;

PRESO ATTO del parere favorevole formulato dalle rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni delle imprese del commercio e dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, conseguentemente, che le vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023 avranno inizio il giorno 6 luglio 2023 e si concluderanno il giorno 31 agosto 2023;
  3. di confermare, per quanto non diversamente disciplinato con il presente provvedimento, i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione della presente deliberazione;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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