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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 11 aprile 2023


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 29 marzo 2023

Disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del D. lgs. n. 206/2007, nonché all'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si disciplina il procedimento di verifica delle conoscenze professionali per consentire all’accompagnatore turistico, abilitato all'estero, di esercitare stabilmente in Italia la sua professione, nonché di iscriversi nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo" agli articoli 82 e seguenti definisce e disciplina le professioni turistiche di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistico-ambientale.

L'art. 9, comma 6 della Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018", ha modificato l'art. 83 della L.R. n. 33/2002, attribuendo alla Giunta regionale e non più alle Province la funzione della tenuta degli elenchi delle professioni turistiche.

Ai sensi del numero 1 della lettera b) comma 1 art. 83 della L.R. n. 33/2002 negli elenchi delle professioni turistiche sono iscritti d'ufficio i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame.

Per quanto riguarda l'esercizio della professione di accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, che intendono svolgere le attività di accompagnatore turistico, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 9.11.2007 n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e di cui alla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

In particolare, l'articolo 1, comma 1 bis del suddetto D. Lgs. n. 206/2007, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, al fine di permettere, al titolare di tali qualifiche, di esercitare in un altro Stato membro, la professione corrispondente, per l'accesso ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un Paese non appartenente all’Unione europea, sono consentite anche per i professionisti  turistici abilitati in Stati al di fuori dell’Unione europea, le procedure di riconoscimento dei titoli compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del D.lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, che ha abrogato sia il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 “Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”; sia il D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. 

Ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007, comma 1, lettera d), il riconoscimento della qualifica professionale può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, nel caso in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

In particolare, le misure compensative per gli accompagnatori turistici abilitati all'estero sono determinate con Decreto del Ministero del Turismo che, alternativamente, individua l’esame orale o il tirocinio di adattamento, determinando altresì la Regione come ambito organizzativo di competenza.

Attualmente il Ministero del Turismo, in attuazione del citato Decreto Legislativo, ai fini del riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico conseguito in un altro Stato Membro dell’Unione Europea dai professionisti in libertà di stabilimento in Italia, dopo aver accertato la completezza della documentazione presentata dall’interessato, approva un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di accompagnatore turistico, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007.

Si ricorda che ciascuna delle suddette misure compensative intende verificare, nell’accompagnatore turistico abilitato all’estero, la conoscenza della geografia, della legislazione e di tecniche di pronto soccorso necessarie al fine del rilascio dell’abilitazione ad accompagnatore turistico.

A seguito del ricevimento di richieste di riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss. mm., è quindi necessario disciplinare l'organizzazione nel Veneto della suddetta misura compensativa, anche ai fini dell'iscrizione dei soggetti abilitati, a seguito di superamento con esito positivo del tirocinio, nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.

Si propone, pertanto, di approvare:

  • nell'Allegato A, al presente provvedimento: “Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e ss.mm.”;
  • nell’Allegato B, al presente provvedimento: "Disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e ss.mm.".

Inoltre, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Turismo, dell'esecuzione del presente provvedimento, quale organo tecnico, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54, ampliando le competenze a lui assegnate dalla DGR n. 1997/2018, attribuendogli l'approvazione dei Decreti, definiti nell'Allegato A e nell’Allegato B al presente provvedimento.

Si propone, altresì, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo di apportare modifiche non sostanziali agli Allegati A e B del presente provvedimento qualora si rendesse necessario.

Tutto ciò premesso e considerato si propone l'adozione del seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il Regolamento n. 1024/2012/UE; la Direttiva n. 2005/36/UE; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013; il D. Lgs. n. 115/1992; il D. Lgs. n. 319/1994; l’articolo 49 del D.P.R. n. 394/1999; l'articolo 22 del D. lgs. n. 206/2007; la L.R. n. 33 del 4 novembre 2002; la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012; la DGR n. 1997/2018;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante la “Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e ss.mm.”;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante la "Disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e ss.mm.";
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento e di apportare modifiche non sostanziali agli Allegati A e B del presente provvedimento qualora si rendesse necessario;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito istituzionale della Regione Veneto e sul portale del turismo.

(seguono allegati)

Dgr_337_23_AllegatoA_500033.pdf
Dgr_337_23_AllegatoB_500033.pdf

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