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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 31 marzo 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 21 marzo 2023

Approvazione dell'Atto di Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione del Veneto per l'implementazione del NUE (Numero Unico d'emergenza 112) nella Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Viene approvato lo schema di Atto di Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione del Veneto per istituire il NUE 112 nella Regione Veneto, secondo il modello della CUR (Centrali uniche di risposta), tramite la costituzione di un apposito Tavolo tecnico per la redazione del protocollo operativo e del disciplinare tecnico.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la decisione 91/398/EEC del 29 luglio 1991 il Consiglio di Europa ha stabilito che tutti gli Stati membri devono assicurare l’istituzione di un numero unico per tutta l’Europa per le chiamate di emergenza raggiungibile da tutte le reti telefoniche pubbliche fisse e mobili e da tutti i futuri servizi digitali integrati.

Con la Direttiva 98/10/CE del 26 febbraio 1998 il Parlamento Europeo ha successivamente stabilito che tutti gli operatori di telefonia fissa devono consentire l’accesso al Numero Unico Europeo 112 (NUE 112) e che tutti gli Stati membri devono assicurare che la chiamata ai servizi di emergenza sia gratuita se effettuata mediante l’utilizzo del NUE 112 e degli altri numeri di emergenza nazionali, anche da telefoni mobili.

Con la Direttiva 2009/136/EC del 25 novembre 2009, relativa al servizio universale, il Parlamento Europeo ha rinnovato la normativa sul NUE 112 ribadendo i principi che gli Stati membri devono rispettare per la sua attuazione, tra cui:

  • tutti gli utenti finali dei servizi di emergenza, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il Numero di Emergenza Unico Europeo “112” e qualunque numero di emergenza nazionale;
  • sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale:
  • le chiamate al Numero di Emergenza Unico Europeo “112” ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Le chiamate devono essere trattate con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati;
  • i gestori mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità.

In data 16 novembre 2011 la Commissione Salute ha approvato una serie di raccomandazioni in ordine alla realizzazione del NUE 112, che comprendevano:

  • la necessità di una uniformità nazionale nella sua attuazione, da garantire identificando una commissione di coordinamento con rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, il Ministero della Salute e le Regioni, finalizzata anche a definire quale modello organizzativo fosse più opportuno adottare;
  • il coinvolgimento preliminare delle Regioni nella scelta dei modelli attuativi;
  • la predisposizione di disciplinari tecnico/operativi tra il Ministero dell’Interno e le singole Regioni;
  • il mantenimento dell’operatività del numero 118.

L’art. 98 vicies semel del D.Lgs.1 agosto 2003, n. 259, introdotto dal D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, ha attribuito al Ministero dell'Interno poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del NUE 112 attraverso l'istituzione di centrali di risposta (PSAP, Public Safety Answering Points) di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta (CUR), secondo le modalità definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le Regioni, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2015, n.124 e dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

L’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha previsto che ai fini della completa e uniforme realizzazione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva, il Ministero dell’interno provveda a sottoscrivere con tutte le Regioni interessate i protocolli d’intesa di cui all’articolo 98 vicies semel del D.Lgs n. 259/2003.

L’attivazione della CUR prevede la realizzazione di una nuova Centrale Operativa (PSAP di I livello) dove sono attestate tutte le numerazioni di emergenza 112, 113, 115 e 118. Le Centrali Operative di Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e SUEM cessano di ricevere direttamente le chiamate dai rispettivi numeri, assumono la veste di PSAP di II livello e ricevono solo le chiamate filtrate dalla CUR. La CUR ha esclusivamente lo scopo di identificare il chiamante e la tipologia di evento e di inoltrare la chiamata alla Centrale Operativa competente per erogare la risposta, mentre le Centrali Operative 112, 113, 115 e 118 provvedono ad attivare e gestire tutte le fasi dell’intervento di soccorso di propria competenza; in particolare il 118 continua a mantenere tutta l’attività di dispatch.

La decisione circa la Centrale Operativa cui la CUR inoltra la chiamata è presa sulla base di un protocollo operativo interforze concordato in ambito locale a livello prefettizio, redatto secondo un modello predisposto a livello ministeriale.

Il disciplinare predisposto dalla Commissione Interministeriale ha previsto che ciascuna CUR debba avere un bacino d’utenza di circa 3 milioni di abitanti per ciascuna Centrale.

E’ evidente che introducendo nella gestione della chiamata di soccorso un passaggio attraverso la CUR, prima che la stessa raggiunga l’operatore che provvede ad attivare i soccorsi, è necessario che tale ulteriore passaggio non determini un allungamento dei tempi di risposta, in particolare per le richieste che richiedono l’immediata attivazione di percorsi salvavita da parte del sistema SUEM 118. E’ pertanto necessario assicurare la massima rapidità di processo della chiamata alla CUR, non solo attraverso dotazioni tecnologiche adeguate e procedure dettagliate che disciplinino i processi di trasmissione e scambio di informazioni tra i due livelli, ma anche attraverso una adeguata formazione del personale della CUR.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nel corso delle interlocuzioni tra i dirigenti della Regione del Veneto e la Commissione Interministeriale è stata condivisa l’esigenza di istituire il NUE 112 nella Regione Veneto secondo il modello della CUR, al fine di massimizzare le capacità di coordinamento tra tutte le strutture operative preposte alla gestione delle emergenze, adottando tutte le misure tecniche necessarie per garantire un’adeguata efficienza del NUE 112 nello specifico contesto regionale.

E’ quindi emersa la necessità di costituire un apposito Tavolo tecnico, composto da cinque rappresentanti del Ministero e da cinque rappresentanti della Regione del Veneto, con il mandato di concordare attraverso un protocollo operativo le modalità di implementazione del NUE 112 nella Regione e in un disciplinare tecnico le regole del suo funzionamento.

Al fine di costituire tale Tavolo tecnico si propone la stipula di un Atto di intesa, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dell’Interno e la Regione del Veneto, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto.

Considerata la preponderante esigenza di garantire, nella progettazione e nell’attivazione del NUE 112, l’efficienza della gestione delle richieste di soccorso da parte delle Centrali Operative del SUEM 118, si ritiene opportuno attribuire l’individuazione dei rappresentanti regionali nel Tavolo tecnico al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTE le Direttive del Parlamento Europeo 91/398/EEC, 98/10/CE e2009/136/EC;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 98 vicies semel del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

VISTO il D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO l'art. 2, co.2 della L.R. del 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di approvate, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Atto di Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione del Veneto per l’implementazione del NUE 112 nella Regione del Veneto, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto;
  3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, della sottoscrizione dell’Atto d’Intesa di cui al punto 2;
  4. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della nomina dei componenti di parte regionale del Tavolo tecnico previsto dall’Atto d’Intesa di cui al punto 2;
  5. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di definire con il Ministero dell'Interno le modalità di organizzazione e coordinamento del Tavolo tecnico previsto dall’Atto d’Intesa di cui al punto 2;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato (omissis)

(L'Allegato A è stato rettificato con decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 29 del 28 marzo 2023, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_309_23_AllegatoA_499945.pdf  (omissis)

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