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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 31 marzo 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 29 marzo 2023

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l’anno 2023 in materia di Condizionalità, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori aventi impegni a superficie o a capo in essere relativi alla programmazione PAC 2014-2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di Condizionalità della Programmazione 2014-2022 (“Cross-compliance”), fino all’anno 2022 era definito sulla base del Regolamento (CE) n. 1306/2013, che stabiliva che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale era tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027, in cui la Condizionalità, che si qualifica ora con l’aggettivo “Rafforzata”, mantiene il suo ruolo di fondamentale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III.

Considerata la necessità di accompagnare gli impegni dello Sviluppo Rurale della passata programmazione 2014-2022 e confermati nel 2023, con la relativa baseline di riferimento data dalla Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, il Regolamento (UE) 2021/2116, benché disponga all’articolo 104 l’abrogazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013, mantiene vigenti gli obblighi di Condizionalità, che continuano ad applicarsi per il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’Organismo Pagatore nel quadro dell’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Pertanto, il quadro giuridico di Condizionalità, così come definito dal Decreto MiPAAF del 10 marzo 2020, n. 2588, adottato per il periodo di programmazione 2014-2022, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del nuovo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, per:

  • i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni,
  • i beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Tuttavia, nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti tale periodo, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, ricevano contemporaneamente nel 2023 anche pagamenti a superficie nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) a norma del Regolamento (UE) 2021/2115, i controlli sono eseguiti sulla base delle regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.

L’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172 ha inteso, a tale proposito, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli, in base al principio secondo cui gli obblighi di Condizionalità Rafforzata si pongono su un livello superiore rispetto alla Condizionalità (“Cross-compliance”). Il citato Regolamento n. 2022/1172 ha stabilito – in deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) 2021/2116 – che i controlli sulle superfici relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli sulle superfici della Condizionalità di cui al Reg. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se all’atto del controllo gli obblighi di Condizionalità Rafforzata non risulteranno completamente rispettati, l’art. 6, comma 2 del DM 9.3.2023, n. 147385, stabilisce che l’Organismo Pagatore effettuerà i controlli di Condizionalità a norma dell’articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, e qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013.

In base a quanto sopra esposto, per l’anno 2023, la Condizionalità a norma del Regolamento (CE) n. 1306/2013 si applica in Veneto ai beneficiari di premi annuali per pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica (artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) e Misura 221 (solo con riferimento all’imboschimento e arboricoltura da legno) a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativa alla programmazione 2007-2013,  che presentano domanda di conferma per impegni ancora in essere nel 2023, e non beneficiano di pagamenti a superficie di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) riferiti alla programmazione 2023-2027, a norma del Regolamento (UE) 2021/2115.

Infine, in merito ai CGO 6, CGO 7 e CGO 8, si precisa che, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che attua il Regolamento (UE) n. 2016/429, restano in vigore - fino alla data di entrata in vigore del relativo Manuale Operativo del Ministero della Salute - le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità per i beneficiari sopra richiamati, che devono trovare applicazione nell’anno 2023, sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, che risulta incardinato sui contenuti del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020 e che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun CGO e BCAA, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione e le sanzioni valevoli nella Regione del Veneto per l’anno 2023.

Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MASAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23(2) del sopra citato DM 2020, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 7.3.2023, con nota prot. n. 127266, è stato trasmesso al MASAF il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 171540 del 22.03.2023 è pervenuto il parere favorevole al testo trasmesso.

Sulla base della presente deliberazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA, che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2023, con riferimento alla relativa Circolare AGEA di controllo e al presente provvedimento. Il testo in bozza degli impegni regionali oggetto di controllo sarà preventivamente trasmesso agli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria per l’analisi coordinata dei contenuti riguardanti le parti di competenza.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni regionali in materia di Condizionalità per la campagna 2023, così come definite nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale dei pagamenti dello sviluppo rurale confermati nel 2023 al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI “Condizionalità” definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 2588/2020 contenente la disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (G.U. n. 113 del 4.5.2020);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il DDR n. 328 del 6.4.2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che fornisce l’aggiornamento delle indicazioni applicative riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1 di Condizionalità, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

VISTO il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 contenente la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

VISTO il parere favorevole del MASAF n. 171540 del 22.3.2023, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l’anno 2023;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’Allegato A, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;
  3. di stabilire che il regime di Condizionalità di cui al presente provvedimento, per l’anno 2023, si applica:
    1. ai beneficiari di premi annuali per pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica (artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) e Misura 221 (solo con riferimento all’imboschimento e arboricoltura da legno) della programmazione 2007-2013 a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, che presentano domanda di conferma per impegni ancora in essere che proseguono nel 2023 e non beneficiano di pagamenti di cui al Piano Strategico della PAC riferiti alla programmazione 2023-2027, di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;
    2. ai beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;
  4. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall’Allegato 7 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell’applicazione regionale per l’anno 2023;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_336_23_AllegatoA_499920.pdf

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