Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 50 del 07 aprile 2023


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 21 marzo 2023

Voltura e modifica dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola - DGR n. 2 del 19 gennaio 2010 e s. m. i. e subentro. "Società agricola BBO srl" in Comune di Ronco all'Adige (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la voltura – con contestuale variazione al piano di alimentazione dell’impianto – all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola alla “Società agricola BBO srl” (CUAA 03151810219), con sede legale in via della Mostra 19 – Comune di Bolzano.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, sono state poste le basi per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L’articolo 12 del citato decreto, in particolare, ha previsto che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale (DGR n. 1391/2009, DGR n. 453/2010) sono state meglio definite le competenze delle Strutture regionali in ordine alle diverse fonti energetiche regionali.

Alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 2 gennaio 2010 l’azienda agricola “Anti Arrigoni Stefano” (CUAA NTRSFN70H22L781M) ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, in Comune di Ronco all’Adige (VR), di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

In data 15 giugno 2012 l’impianto termoelettrico in argomento è entrato in esercizio.

Successivamente, a seguito di conclusione di procedimento giudiziario, al citato titolo abilitativo è subentrata, con DGR n. 1088 del 30 luglio 2019, la “Società agricola GM s.r.l.” (CUAA 02494750207) con sede legale in via Carlo Guerrieri, 7 – Comune di Gonzaga (MN) e sede operativa (sede impianto) in via Olmo – località Tombazosana del Comune di Ronco all’Adige (VR). Contestualmente è stata apportata all'autorizzazione unica una modifica e integrazione sia di natura strutturale sia all'esercizio dell'impianto termoelettrico.

A partire da fine 2021 (DGR n. 1489/2021), la medesima “Società agricola GM s.r.l.” ha ottenuto una nuova modifica del Piano di approvvigionamento della biomassa articolato in 12.617 tonnellate/anno tal quali, (53% del totale in peso) di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), 2.400 t/a t.q. (10%) di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo – pollina), 3.120 t/a t.q. (13%) di sottoprodotti di origine animale – SOA – (siero e affini di categoria 2 e di categoria 3), 3.000 t/a t.q. (13 %) di sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi e 2.500 t/a t.q. (11%) di sottoprodotti della trasformazione dei cereali e del riso (amido).

Con istanza dell’11 luglio 2022 la “Società agricola BBO srl” (CUAA 03151810219), con sede legale in via della Mostra 19 – Comune di Bolzano ha comunicato di aver definito il passaggio dello specifico ramo di azienda, ovvero lo stabilimento di produzione di energia da fonti rinnovabili in Comune di Ronco all’Adige dalla Società intestataria dell’autorizzazione unica (Società agricola GM s.r.l.), in forza dell’atto di costituzione di Società a responsabilità limitata del 4 febbraio 2022; atto comprensivo del verbale del consiglio di amministrazione della “Società agricola GM s.r.l.” con il quale si è deliberata, in data 1° dicembre 2021, la cessione del ramo d’azienda.

Durante la fase istruttoria preliminare, l'Ufficio competente della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha chiesto alla Società agricola interessata alcuni chiarimenti e integrazioni documentali utili al favorevole accoglimento dell’istanza (12 agosto, 16 e 23 settembre, 20 e 28 dicembre del 2022). Con nota integrativa del progetto del 27 gennaio 2023, la “Società agricola BBO srl” ha comunicato che, a regime d’esercizio dell’impianto termoelettrico, il piano di approvvigionamento della biomassa avrebbe subito una modifica, rinunciando all’apporto dei sottoprodotti della trasformazione dei cereali e del riso (amido) e incrementando i quantitativi del sottoprodotto di origine animale – SOA – (siero e affini di categoria 2 e di categoria 3).

Fatti salvi i chiarimenti necessari, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha chiesto alla Pubblica  Amministrazione interessata da specifici endoprocedimenti di sottoporre a istruttoria la documentazione progettuale presentata dal nuovo Soggetto giuridico. Scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti il rilascio della voltura del titolo abilitativo alla “Società agricola BBO srl”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi e ha avviato a conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria, in ultima alla data del 26 gennaio 2023;

- AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza – sede di Verona, con nota acquisita in data 31 gennaio 2023 ha approvato la voltura del titolo abilitativo, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, a condizione di sottoporre a verifica costante la condizione di connessione dell’impianto termoelettrico all’attività agricola;

- le restanti Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Ronco all’Adige, Provincia di Verona, Azienda Ulss 9 Scaligera, ARPA Veneto, Consorzio di bonifica Veronese, Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, MiMIT) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo alla “Società agricola BBO srl” la disponibilità delle superfici sulle quali è stato realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Ronco all’Adige – VR, foglio 34, mappale n. 387), attraverso l’atto di costituzione di Società a responsabilità limitata del 4 febbraio 2022 (atto notarile registrato all’Agenzia delle Entrate di Mantova il 16 febbraio 2022 al n. 1852, Serie 1T, Repertoriato presso lo Studio notarile del dottor Omero Araldi, notaio in Suzzara – MN – al n. 91669 e Raccolto al n. 27839), comprensivo del verbale del consiglio di amministrazione della “Società agricola GM s.r.l.” con il quale si delibera la cessione del ramo d’azienda (registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano il 21 febbraio 2022 al n. 12850, Serie 1T e trascritto presso la medesima Agenzia – Direzione Provinciale di Verona al numero di Registro generale 6528 e al Registro particolare 4658 il 22 febbraio 2022).

La “Società agricola BBO srl” ha trasmesso, peraltro, conformemente alla DGR n. 453/2010 e s.m. e i. (DGR n. 253/2012), l’atto di variazione per intestazione della polizza fidejussoria per cauzioni n. 2022-030-21-00060-08-000026084 del 1° agosto 2022 e relativo Allegato e Appendice n. 1 del 7 ottobre 2022, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione “Insurance JSC DallBogg: Life and Health”, con la quale si dà atto degli impegni di ripristino dei luoghi previsti dall’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la voltura del titolo abilitativo – DGR n. 2/2010 in capo alla “Società agricola BBO srl”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D Mi-SE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/2010 e s. m. i. (DGR n. 1489/2021) e precedente subentro (DGR n. 1088/2019);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e la n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto pro-gramma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la voltura del titolo abilitativo di cui alla DGR n. 2 del 19 gennaio 2010, modificato dalla DGR n. 1088/2019, in favore della “Società agricola BBO srl” (CUAA 03151810219), con sede legale in via della Mostra 19 – Comune di Bolzano;

3. di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo, confermando in capo alla “Società agricola BBO srl” gli impegni e gli obblighi connessi con il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica di cui alla DGR n. 2/2010, integrata successivamente dalle DGR n. 1088/2019 e n. 1489/2021, così come modificato dall’Allegato A “Modifiche all’autorizzazione unica”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui progetto costituisce allegato alle note protocolli n. 474838/48.24 del 31 agosto 2009, n. 561253/48.24 del 12 ottobre 2009, n. 657532/48.24 del 24 novembre 2009, n. 528106 e n. 528113 del 28 dicembre 2018, n. 99625 del 12 marzo 2019, n. 185493 del 13 maggio 2019, n. 49911 del 27 gennaio 2023;

4. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le prescrizioni approvate con DGR n. 1489 del 2 novembre 2021, nell’ambito del quale sono riportate le disposizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

5. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, del venir meno dell’efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1088 del 30 luglio 2019 e n. 1489 del 2 novembre 2021 con le quali, rispettivamente, si era disposto il subentro alla titolarità all’autorizzazione unica, nonché una modifica e integrazione al progetto originario – DGR n. 2/2010;

6. di comunicare alla “Società agricola BBO srl”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Società agricola;

7. di approvare l’importo di euro € 389.931,42 (euro trecentottantanovemilanovecentotrentuno/42), garantito da idonea polizza fideiussoria agli atti del fascicolo istruttorio, quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati con DGR n. 2/2010 e s. m. e i., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_286_23_AllegatoA_499345.pdf
Dgr_286_23_AllegatoB_499345.pdf

Torna indietro