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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 04 aprile 2023


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 15 marzo 2023

Assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 16 marzo 2023 alle ore 11,30 in prima convocazione e occorrendo il giorno 22 marzo 2023 stessa ora in seconda convocazione.

Note per la trasparenza

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 16 marzo 2023 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, il 22 marzo 2023,  stessa ora, in seconda convocazione, avente all’ordine del giorno: l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad approvare e presentare all’Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano economico finanziario 2020-2032 e Piano finanziario regolatorio 2020-2024 e l’approvazione dello schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota del 28/02/2023 prot. 2594/2023 (prot.reg. n. 114639/2023) è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a., partecipata dalla Regione per il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della Società in Venezia-Marghera, Via Bottenigo, 64/a, il 16 marzo 2023 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, il 22 marzo 2023, stessi luogo e ora in seconda convocazione, anche in audio o audio video collegamento ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad approvare e presentare all’Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali) il Piano economico finanziario 2020-2032 e Piano finanziario regolatorio 2020-2024. Informativa e delibere conseguenti;
  2. approvazione dello schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010. Informativa e delibere conseguenti.

Giova ricordare che:

  • i commi 289 e 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008) stabilivano, rispettivamente, che:
    • "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato";
    • "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, […] ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato”;
  • l'art. 40, L.R. 2/2007 aveva autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

In data 01.03.2008 veniva costituita tra la Regione del Veneto e ANAS S.p.a. la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a." in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. n.244/2007, avente ad oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Rientra altresì nell'oggetto sociale, conformemente a quanto disposto dalla delibera CIPE del 26.01.2007, il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture (MIT).

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si richiama quanto illustrato nelle precedenti DGR 1016/2021 e 1303/2021, rappresentando quanto segue.

L'art. 13, comma 3, D.L. n. 162/2019, convertito con L. n. 8/2020, prevedeva che "per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020."

Il Concedente con nota 20.03.2020 n. 7950/2020, stante il disposto dell'art. 103 D.L. 17.03.2020 n. 18, provvedeva a differire il termine di presentazione da parte dei concessionari delle proposte di aggiornamento dei piani finanziari al 06.05.2020.

Con l'art. 13, comma 5, del D.L. n. 183 del 31.12.2020, (c.d. "milleproroghe" pubblicato sulla GU n. 323 del 31.12.2020), modificato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in GU n. 51 del 1.03.2021), il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari delle concessioni autostradali veniva ulteriormente differito al 31 luglio 2021, poi successivamente posticipato in primis al giorno 31 dicembre 2021 (in virtù del D.L. 10.09.2021 n. 121, pubblicato in G.U. n. 217/2021, convertito con L. 9/11/2021, n. 156 in G.U. n. 267/2021) ed infine al giorno 31 dicembre 2023 (in virtù di D.L. 29.12.2022 n. 198, pubblicato in G.U. n. 303/2022).

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nella propria delibera 19 giugno 2019 n. 67 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, nuove modalità di predisposizione dei piani finanziari (rispetto alle precedenti modalità stabilite dal CIPE), prevedendo in particolare la determinazione della tariffa con il principio del "price cap" e prevedendo nuovi parametri di efficientamento dei costi operativi.

Il MIT di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota 05.10.2020 prot. n. 24522, richiedeva al Concessionario di aggiornare i piani economico-finanziari già inviati in data 04.05.2020 a seguito dell'identificazione di "criteri di quantificazione degli effetti straordinari connessi all'emergenza sanitaria da assumere a riferimento nella procedura di aggiornamento convenzionale".

CAV, previa autorizzazione dell'assemblea dei Soci (giusta DGR 1760/2020) provvedeva pertanto all'adempimento suddetto in data 30 dicembre 2020.

Il Concedente con note n. 9001 del 31.03.2021 e n. 13893 del 17.05.2021, provvedeva, rispettivamente, a formulare alcune osservazioni al PEF-PFR datato 30 dicembre 2020 e ad avanzare talune richieste di chiarimento in merito ad alcuni profili di criticità rilevati dall'ART, nonché a richiedere la quantificazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 (vista anche la nota ART del 4.05.2021 prot. n. 17351).

CAV ha provveduto a riscontrare le richieste del MIT citate trasmettendo allo stesso le versioni modificate del PEF 2020-2032 e PFR 2020-2024 sia secondo il quadro regolatorio dell'ART - approvato dall'assemblea dei Soci del 22.12.2020, giusta DGR 1760/2020 - sia secondo il quadro previgente dettato dal CIPE.

La Società in data 13.07.2021 ha provveduto, quindi, a trasmettere ai Soci la documentazione PEF 2020-2032 e PFR 2020-2024 (pervenuta agli atti con prot. reg. n. 313618, n. 313652 e n. 313710 del 2021) i quali in Assemblea dei Soci del 30.09.2021 provvedevano ad autorizzare la Società a presentare i PEF e PFR predisposti nel periodo tra luglio e settembre 2021 al Concedente (e per quanto riguarda la Regione del Veneto previe DGR 1016/2021 e DGR 1303/2021).

A seguito del ricorso di CAV avverso la sopracitata delibera ART n.67/2019, sono nel frattempo intervenuti i due gradi di giudizio, sinteticamente riportati di seguito, ovvero:

  • il Tar Veneto - sezione prima - con sentenza n. 01128/2020 del 7.11.2020 (pubblicata il 25.11.2020) aveva ritenuto fondato il profilo di censura della Società sulla "mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità da parte di CAV dell'obbiettivo imposto (riduzione dei costi del 23,13% nell'arco di 5 anni), in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici già assunti";
  • il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8765 del 14.10.2022, a parziale riforma della statuizione di primo grado, rigetta il ricorso proposto da CAV ed accoglie quello di ART ritenendo corretto il calcolo della tariffa autostradale secondo i parametri contenuti nella delibera ART n. 67/2019 citata, tra i quali è previsto espressamente che la Società, nelle proprie proiezioni economiche, debba tener necessariamente conto del “valore della percentuale complessiva di recupero di efficienza produttiva X* e dell’indicatore di produttività Xt da impiegarsi nella formula del price cap”.

Nelle more del procedimento di secondo grado il Concedente, con nota prot. n. 6549 del 14.03.2022, provvedeva ad invitare la Società a rappresentare le definitive valutazioni in ordine alla proposta di Piano Economico Finanziario 2020 - 2024 e al testo di Atto Aggiuntivo.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8765/2022 la Società ha rivisto il PEF 2020-2032, modificandolo in virtù delle indicazioni previste dalla citata delibera ART n. 67/2019, in particolare, adottando le seguenti assunzioni principali:

  • recepimento delle osservazioni formulate dall'ART, compresa quella che concerne il “valore della percentuale complessiva di recupero di efficienza produttiva X*” di valore complessivo pari al 23,13% (ventitré virgola tredici per cento) estendendolo all’arco temporale intercorrente dall’1.01.2020 al 31.12.2032 (rif.: punto 20.4 lett.A) della Delibera ART n. 67/2019);
  • inserimento per gli anni intercorrenti tra il 2020 e il 2023 delle tariffe effettivamente applicate mentre, a decorrere dall'anno 2024, applicazione delle variazioni tariffarie previste in via ordinaria dal quadro regolatorio secondo il “metodo” ART (complessivamente per il periodo 2020 - 2032 è prevista una diminuzione dell’11,42% delle tariffe);
  • aggiornamenti del piano delle manutenzioni e del piano degli investimenti rispondenti anche alla necessità di assicurare piena conformità alle disposizioni contenute nel decreto MIT del 17.12.2020 n. 578 contenente le nuove "Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico". Si specifica che il piano delle manutenzioni complessivo risulta pari a 226 mln/euro (inclusa l’inflazione); mentre il piano degli investimenti prevede complessivamente 154,499 mln/euro rispetto agli 149,07 mln/euro previsti a luglio 2021 per una differenza di maggiori investimenti pari a 5,429 mln/euro.

Ai sensi dell'art 18, punto 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione all'assemblea ordinaria, tra le altre, in relazione alle seguenti operazioni:

  • criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, fermi gli obblighi di legge al riguardo;
  • approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società;
  • approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano programmatico annuale.

Pertanto anche queste nuove versioni del PEF e del PFR devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

La struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporti con nota mail del 08.03.2023 ha comunicato l'assenza di osservazioni e/o rilievi in merito alla documentazione trasmessa dalla Società con la citata nota prot. 2594/2023 ed inoltrata dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con nota 02.03.2023 prot. n. 117944.

Sulla base di quanto fin qui rappresentato l'assemblea è chiamata pertanto ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a ripresentare al Concedente i due documenti aggiornati PEF e PFR con il recepimento delle prescrizioni formulate dall'ART, e i cui parametri sono stati considerati congrui dal Consiglio di Stato nella succitata sentenza. 

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del citato art. 18, punto 5 dello Statuto della Società, ad approvare e presentare all'Ente Concedente il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024 nelle versioni aggiornate del mese di febbraio 2023, così come proposti dalla Società e agli atti del socio Regione Veneto.

In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell’Assemblea societaria si precisa quanto segue.

Lo schema di secondo atto aggiuntivo, trasmesso con la nota CAV n. 2594/2023 citata e in corso di approvazione con il Concedente (MIT), risulta predisposto al fine di modificare la c.d. “Convenzione ricognitiva” (ergo la Convenzione sottoscritta in data 30 gennaio 2009 tra CAV  e ANAS - all’epoca Concedente - come modificata con la convenzione del 23 marzo 2010), aggiornata con il Primo Atto Aggiuntivo, sottoscritto l’8.08.2018, di regolazione del PEF relativo al quinquennio 2015-2019 (rif.: decreto interministeriale MIT-MEF 11.04.2019, n. 139, registrato dalla Corte dei Conti in data 24.05.2019).

Il predetto schema di secondo atto aggiuntivo, che nello specifico consta di 22 articoli, è volto essenzialmente ad aggiornare il contenuto della Convenzione ricognitiva e del primo atto aggiuntivo sopracitati, per adeguarli alle rilevanti modifiche normative e regolamentari che sono intervenute negli ultimi anni, tra cui l’adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la delibera ART n. 67/2019 nonché le recenti modifiche apportare all’art. 2, comma 290, della L. 27 dicembre 2007, n. 244, istitutiva di CAV con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 44, co 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha ampliato di fatto l’operatività della società disponendo che alla stessa “possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Si specifica che gli artt. 1, 3, 21 e 22 si limitano ad un aggiornamento su “aspetti formali” dell’atto aggiuntivo/Convenzione ricognitiva.

Invece, tra le disposizioni che apportano modifiche sostanziali alla Convenzione ricognitiva si segnalano gli artt. 2, 8 e 9. Nello specifico si evidenziano:

  • l’art. 2 che sostituisce tutti gli allegati della Convenzione ricognitiva, che ne integrano il contenuto sostanziale; i predetti allegati contengono elementi essenziali e disciplinano aspetti fondamentali di diverso tipo, quali, ad esempio: le tariffe di pedaggio, il piano finanziario regolatorio e il piano economico finanziario;
  • gli artt. 8 e 9 che modificano, rispettivamente, la procedura di contestazione degli inadempimenti a carico di CAV da parte del MIT e la collegata procedura di risoluzione della Convenzione ricognitiva per grave inadempimento di CAV, assicurando, di fatto, una migliore procedimentalizzazione volta a garantire maggiore certezza dei rapporti fra le parti, un più adeguato contraddittorio e, dunque, una più ampia tutela del diritto di difesa di CAV.

Tra le disposizioni che contengono necessari adeguamenti alla delibera ART n. 67/2019 si riconducono gli artt. 5, 12, 14, 16, 17, 18 e 19, che introducono essenzialmente gli adeguamenti necessari a garantire che la Convenzione ricognitiva recepisca e si conformi alle novità introdotte dalla delibera ART citata.

Nello specifico:

  • l’art. 5 introduce alcuni nuovi obblighi in capo a CAV alla luce delle nuove direttive delineate dalla delibera ART (inserendo anche, con l’occasione, alcuni riferimenti alle novità introdotte alla Legge Istitutiva);
  • l’art. 12 sostituisce la disciplina del piano economico finanziario (il cui relativo allegato è sostituito dal già citato Art. 2);
  • l’art. 14 sopprime l’art. 15 della Convenzione ricognitiva relativo alla formula revisionale della tariffa media ponderata perché non più attuale;
  • l’art. 16 detta la nuova disciplina della tariffazione;
  • l’art. 17 detta la nuova disciplina del tasso di inflazione programmata;
  • l’art. 18 detta la nuova disciplina delle procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe;
  • l’art. 19 detta la nuova disciplina dei meccanismi di premialità e penalità relativi alla valutazione della qualità dei servizi.

Tra le disposizioni che contengono i necessari adeguamenti al Codice dei Contratti si segnalano:

  • l’art. 6 che introduce l’obbligo, all’approssimarsi del termine di scadenza della Convenzione ricognitiva, di verificare lo stato delle infrastrutture al fine, se del caso, di apportare i necessari ripristini, così come previsto dall’art. 178, comma 6, del Codice;
  • l’art. 11 che aggiorna la disciplina dei casi di risoluzione della Convenzione ricognitiva per inadempimento del MIT e di revoca della stessa, adeguando le previsioni contrattuali al testo dell’art. 176 del Codice;
  • l’art. 13 che introduce la disciplina sui rischi assunti da CAV, così come definiti dal Codice;
  • l’art. 20 che adegua la previsione della Convenzione ricognitiva recante il regime degli affidamenti di lavori e forniture di beni e servizi da parte di CAV.

Infine, gli artt. 4, 7 e 15, introducono essenzialmente gli adeguamenti necessari a garantire che la Convenzione ricognitiva recepisca e si conformi sia alle novità introdotte dal Codice dei contratti sia a quelle introdotte dalla nota delibera ART n. 67/2019. Nello specifico:

  • l’art. 4 aggiorna i riferimenti contenuti nella Convenzione ricognitiva, con la conseguenza che i riferimenti alla delibera CIPE n. 39/2007 dovranno intendersi sostituiti con i riferimenti alla delibera ART (comma 1), i riferimenti ad Anas S.p.A. dovranno intendersi sostituiti con i riferimenti al MIT (comma 2) e i riferimenti al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dovranno intendersi sostituiti con i riferimenti al Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 (comma 3);
  • l’art. 7 detta la nuova disciplina dei rapporti fra CAV e l’eventuale subentrante nella gestione delle tratte autostradali oggetto della Convenzione ricognitiva in caso di cessazione di quest’ultima;
  • l’art. 15 introduce la disciplina del revenue sharing.

Prima di procedere alla stipula del richiamato atto, la Società deve ottenere, ai sensi del citato art. 18.5 dello Statuto sociale, l'approvazione preventiva dell'Assemblea dei soci in considerazione del fatto che lo stesso prevede nuove clausole e condizioni convenzionali che devono essere valutate ed approvate dai soci medesimi.

La struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporti con nota mail del 08.03.2023 ha comunicato l'assenza di osservazioni e/o rilievi in merito al predetto schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva, trasmesso dalla Società e agli atti del socio Regione Veneto.

Sulla base di quanto fin qui rappresentato, l'assemblea è chiamata pertanto ad approvare il documento in questione che recepisce  quanto prescritto dall'ART con la già citata deliberazione n. 67/2019, si uniforma alle previsioni di cui al Codice dei Contratti, e, oltre ad alcune modifiche di carattere puramente formale, presenta miglioramenti al precedente testo in particolare in merito alla certezza dei rapporti tra concessionario e concedente e alla tutela del diritto di difesa di CAV.

Alla luce di quanto sopra si propone di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea societaria di votare per l’approvazione dello "Schema di atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva", agli atti.

Tenuto conto, inoltre, del dilatarsi dei tempi per addivenire alla conclusione dell’iter per l’approvazione del PEF 2020-2032 e del PFR 2020-2024, si propone, altresì, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore dell’autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad apportare successive modifiche di carattere non sostanziale allo schema di secondo atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva e i relativi allegati elencati all’art. 2 dello stesso, tra cui il PEF 2020-2032 e il PFR 2020-2024, eventualmente richieste dal Concedente e dalle altre autorità governative coinvolte nel processo decisionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 “Legge finanziaria per l’esercizio 2008” e s.m.i.;

VISTA la L. 27.12.2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l’art. 13, D.L. 30.12.2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, convertito con L. 28.02.2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;

VISTO l’art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTI lo Statuto e i Patti parasociali di CAV S.p.a;

VISTA la DGR 28.07.2021, n. 1016 “Assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. del 30.07.2021 alle ore 12.00”;

VISTA la DGR 28.09.2021, n. 1303 “Assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. del 30.09.2021 alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo, il 01.10.2021 stessi luogo e ora in seconda convocazione”;

VISTA la nota CAV S.p.a. prot. n. 2594 del 28.02.2023 di convocazione dell’assemblea societaria e la documentazione allegata, agli atti del Socio Regione del Veneto;

VISTO lo schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010, agli atti del Socio Regione del Veneto;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che ai sensi dell’art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all’assemblea;
  3.  in merito al primo punto dell'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per l’autorizzazione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 18, punto 5 dello Statuto della Società, ad approvare e presentare all'Ente Concedente il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024, nelle versioni aggiornate del mese di febbraio 2023, così come proposti dalla Società e agli atti del socio Regione Veneto;
  4. in merito al secondo punto all’ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea societaria di votare per l’approvazione dello "Schema di atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva", agli atti;
  5. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore dell’autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad apportare successive modifiche di carattere non sostanziale allo schema di secondo atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ed ai relativi allegati elencati all’art. 2 dello stesso, tra cui il PEF 2020-2032 e il PFR 2020-2024, eventualmente richieste dal Concedente e dalle altre autorità governative coinvolte nel processo decisionale;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

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