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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 04 aprile 2023


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 15 marzo 2023

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, recante "Legge di stabilità regionale 2023" pubblicata nel BUR n. 157 del 23 dicembre 2022.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale del Veneto a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30, con riferimento all’art. 10.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 21.02.2023 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, recante "Legge di stabilità regionale 2023" pubblicata nel BUR n. 157 del 23 dicembre 2022.

In particolare, l’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, rubricato “Disposizioni tributarie” dispone che “1. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali", dopo le parole: "contenzioso tributario" sono inserite le seguenti: ", nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,".

2. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", dopo le parole: "contenzioso tributario" sono inserite le seguenti: ", nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,".

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30:

- l’art. 3 della legge della Regione del Veneto 17 dicembre 2007, n. 36, rubricato “Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale”, risulta oggi del seguente tenore: “1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali" deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali”;

- l’art. 3 della legge della Regione del Veneto 18 marzo 2011, n. 7, rubricato “Riversamento diretto dei proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale”, risulta oggi del seguente tenore “ 1.A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali" deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni”.

In particolare, nel ricorso notificato si sostiene che le disposizioni sopra riportate, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, si pongono in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione in relazione all’art. 9 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in quanto consentono di ricomprendere nel gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale attribuito alla Regione, anche le somme versate a titolo di ravvedimento operoso.

Nel ricorso proposto, inoltre, si censura l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 per violazione dell’art. 81, comma terzo della Costituzione, dato che la scelta di ricomprendere il gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF derivante dai versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso tra le somme da far affluire direttamente nel bilancio regionale, anziché nel fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria nazionale, potrà avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica.

Invero le disposizioni di legge regionale risultano rispettose del dettato costituzionale, ragion per cui è necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne riconoscere la legittimità.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, recante "Legge di stabilità regionale 2023" pubblicata nel BUR n. 157 del 23 dicembre 2022, affidando il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e, in ragione della peculiarità della questione trattata e della materia oggetto del contendere, all’avv. Prof. Mario Bertolissi del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, del foro di Roma, sito in Roma, via Alberico II n. 33.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;
visto l'art. 2, comma 2, lett. m) legge regionale. 31 dicembre 2012, n. 54;
vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
visti l’art. 6 legge regionale 1 settembre 1972 n. 12 e l’art. 6 legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
vista la DGR n. 2472 del 23 dicembre 2014;
viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, recante "Legge di stabilità regionale 2023" pubblicata nel BUR n. 157 del 23 dicembre 2022, affidando il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. Prof. Mario Bertolissi del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, del foro di Roma, sito in Roma, via Alberico II n. 33;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio e domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento della competente Struttura;
  3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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