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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 03 marzo 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 188 del 24 febbraio 2023

Disposizioni integrative per le attività di raccolta di seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nella Carta Ittica Regionale approvata con D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono stabilite ulteriori disposizioni integrative per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 20 del Regolamento Regionale per la pesca e l’acquacoltura 3 gennaio 2023, n. 1, per le attività di raccolta di seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nella Carta Ittica Regionale approvata con D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all'articolo 7 che la Giunta regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1, per la pesca e l’acquacoltura, pubblicato sul BUR n. 1 del 3 gennaio 2023, è entrato in vigore il 19 gennaio 2023.

L'articolo 20 del Regolamento regionale n. 1/2023 prevede che le attività di pesca del seme di mollusco devono essere svolte con le modalità e nei periodi indicati nella Carta Ittica Regionale e che tali attività possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta Ittica Regionale.

La Carta Ittica Regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022, al capitolo 5 dell’Allegato H, prevede linee guida, indirizzi e prescrizioni per la gestione delle aree nursery per l’effettuazione delle campagne di raccolta del seme di Vongola verace.

La Carta Ittica Regionale prevede che le campagne di raccolta del seme che si effettuano nelle aree nursery, devono avere la finalità di garantire agli allevatori locali, per ciascuna area omogenea e nei limiti delle disponibilità di prodotto, una quota proporzionale ai loro fabbisogni produttivi che deve essere prevalentemente calcolata sul numero degli addetti di tale attività.

In particolare, il paragrafo 5.2 del citato Allegato H alla D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022 prevede le seguenti prescrizioni:

  1. il seme proveniente dalle aree nursery è destinato agli allevamenti di imprese che svolgano attività di venericoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 all’interno dell’ambito omogeneo nel quale ricade l’area nursery stessa;
  2. l'attività di raccolta del seme può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A;
  3. in relazione ai quantitativi stimati in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote dovrà essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa richiedente;
  4. il seme di vongola (inteso come tutti gli individui di lunghezza totale < 25 mm) dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree oggetto di autorizzazione all’attività di venericoltura ricomprese all’interno dell’ambito omogeneo all’interno del quale ricade la nursery stessa. Il prodotto maturo, raccolto secondo i criteri precedentemente riportati, potrà essere avviato al commercio comunque sempre nel rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.

Al fine di dare concreto avvio alle attività di raccolta del seme di Vongola verace, in applicazione di quanto definito dalla Carta Ittica Regionale, vi è la necessità di definire alcuni criteri integrativi su alcuni aspetti di dettaglio che non hanno trovato precisa definizione all’interno della Carta Ittica Regionale.

In particolare, per la corretta applicazione della prescrizione di cui al punto 1 del citato paragrafo 5.2, risulta necessario definire la destinazione del seme di vongola proveniente dai due tratti terminali di asta fluviale posti a confine di due ambiti omogenei di gestione contigui, segnatamente il tratto terminale del Fiume Adige, posto a confine tra l’ambito della Laguna di Venezia e l’ambito del Delta nord, e il tratto terminale del Fiume Po di Maistra, posto a confine tra l’ambito del Delta nord e l’ambito del Delta sud.

In relazione a quanto sopra, risulta opportuno definire la linea di mezzeria del tratto fluviale interessato quale linea di separazione tra i due ambiti omogenei di gestione contigui, per cui l’eventuale seme che si dovesse rendere disponibile nei pressi della sponda settentrionale dovrà essere destinato agli allevamenti dell’ambito omogeneo di gestione posto a nord del tratto fluviale interessato, mentre l’eventuale seme che si dovesse rendere disponibile nei pressi della sponda meridionale dovrà essere destinato agli allevamenti dell’ambito omogeneo di gestione posto a sud del tratto fluviale interessato.

La Carta Ittica Regionale sottolinea l’opportunità che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei comprensori sia affidata ad un soggetto gestore unico (uno per ciascun comprensorio), in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo un’efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

La Carta Ittica Regionale, inoltre, prevede che, per quanto riguarda la definizione dei criteri per l’individuazione e la scelta del soggetto gestore delle attività di venericoltura al quale affidare i compiti sopra descritti, gli stessi potranno essere definiti con successivo provvedimento della Giunta Regionale, anche in modo differenziato per ciascuno dei comprensori individuati dalla stessa Carta Ittica Regionale e che la Giunta regionale possa altresì stabilire, per uno o più dei comprensori, di non procedere all’individuazione del soggetto gestore per un periodo di tempo determinato.

In applicazione dei principi sopra richiamati, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore per ciascuno dei comprensori (o ambiti omogenei di gestione), risulta opportuno stabilire le seguenti disposizioni per le attività di raccolta del seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) a integrazione di quanto già disposto dalla Carta Ittica Regionale approvata con D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022:

  1. le attività di gestione delle aree nursery e di raccolta del seme di Vongola verace per il comprensorio della Laguna di Venezia sono mantenute in capo al soggetto titolare delle concessioni demaniali a scopo di venericoltura in tale area, fatta salva la necessità di acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2023;
  2. le attività di gestione delle aree nursery e di raccolta del seme di Vongola verace per il comprensorio del Delta Sud sono affidate al soggetto titolare dei diritti esclusivi di pesca vigenti in tale area, fatta salva la necessità di acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2023, precisando che il seme dovrà essere destinato equamente agli allevamenti di imprese operanti all’interno dello stesso comprensorio e che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale a scopo di venericoltura;
  3. le attività di gestione delle aree nursery e di raccolta del seme di Vongola verace per il comprensorio del Delta Nord possano essere affidate ad un soggetto gestore unico individuato con un successivo provvedimento della Giunta Regionale;
  4. in carenza dell’individuazione di un soggetto gestore, nel comprensorio del Delta Nord le attività di raccolta di seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) saranno autorizzate dalla Struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento regionale n. 1/2023 previa emanazione di un Bando pubblico che preveda i seguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni:
    • requisiti per presentare istanza: imprese che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri) e che svolgano attività di acquacoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
    • modalità di svolgimento dell'attività: per turni definiti mediante sorteggio tra le imbarcazioni utilizzate dalle imprese richiedenti; l'attività di raccolta può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A, così come previsto dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 1/2023;
    • assegnazione delle quote: in considerazione del quantitativo stimato in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote deve essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa richiedente;
    • periodo: i periodi delle attività saranno definiti nei bandi pubblici, escluse le giornate di sabato, domenica e festive, organizzate per due turni giornalieri di quattro ore ciascuno, dei quali uno al mattino e uno al pomeriggio;
    • destinazione del prodotto: il seme, di dimensioni non superiori a 25 mm, dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree in concessione comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri); il prodotto maturo, di dimensioni superiori a 25 mm, eventualmente raccolto, dovrà essere avviato al commercio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il regolamento regionale 30 dicembre 2023, n. 1;

VISTA la Carta Ittica Regionale approvata con D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di definire, ai fini della destinazione del seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) eventualmente disponibile nei tratti terminali del Fiume Adige e del Fiume Po di Maistra, la linea di mezzeria del tratto fluviale interessato quale linea di separazione tra i due ambiti omogenei di gestione contigui, per cui l’eventuale seme che si dovesse rendere disponibile nei pressi della sponda settentrionale dovrà essere destinato agli allevamenti dell’ambito omogeneo di gestione posto a nord del tratto fluviale interessato, mentre l’eventuale seme che si dovesse rendere disponibile nei pressi della sponda meridionale dovrà essere destinato agli allevamenti dell’ambito omogeneo di gestione posto a sud del tratto fluviale interessato;
  3. di stabilire le seguenti disposizioni per le attività di raccolta del seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) a integrazione di quanto già disposto dalla Carta Ittica Regionale approvata con D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022:
    1. le attività di gestione delle aree nursery e di raccolta del seme di Vongola verace per il comprensorio della Laguna di Venezia sono mantenute in capo al soggetto titolare delle concessioni demaniali a scopo di venericoltura in tale area, fatta salva la necessità di acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2023;
    2. le attività di gestione delle aree nursery e di raccolta del seme di Vongola verace per il comprensorio del Delta Sud sono affidate al soggetto titolare dei diritti esclusivi di pesca vigenti in tale area, fatta salva la necessità di acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2023, precisando che il seme dovrà essere destinato equamente agli allevamenti di imprese operanti all’interno dello stesso comprensorio e che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale a scopo di venericoltura;
    3. le attività di gestione delle aree nursery e di raccolta del seme di Vongola verace per il comprensorio del Delta Nord possano essere affidate ad un soggetto gestore unico individuato con un successivo provvedimento della Giunta Regionale;
    4. in carenza dell’individuazione di un soggetto gestore, nel comprensorio del Delta Nord le attività di raccolta di seme di Vongola verace (Tapes philippinarum) saranno autorizzate dalla Struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento regionale n. 1/2023 previa emanazione di un Bando pubblico che preveda i seguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni:
      • requisiti per presentare istanza: imprese che siano titolari, sub-concessionarie o affidatarie di concessione demaniale in aree lagunari comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri) e che svolgano attività di acquacoltura autorizzata ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998;
      • modalità di svolgimento dell'attività: per turni definiti mediante sorteggio tra le imbarcazioni utilizzate dalle imprese richiedenti; l'attività di raccolta può essere svolta esclusivamente da pescatori di professione in possesso della licenza di pesca di tipo A, così come previsto dall'articolo 20 del Regolamento regionale n. 1/2023;
      • assegnazione delle quote: in considerazione del quantitativo stimato in esito alle attività di monitoraggio, la ripartizione delle quote deve essere proporzionale rispetto al numero di addetti all'attività di acquacoltura di ciascuna impresa richiedente;
      • periodo: i periodi delle attività saranno definiti nei bandi pubblici, escluse le giornate di sabato, domenica e festive, organizzate per due turni giornalieri di quattro ore ciascuno, dei quali uno al mattino e uno al pomeriggio;
      • destinazione del prodotto: il seme, di dimensioni non superiori a 25 mm, dovrà essere reimesso esclusivamente nelle aree in concessione comprese tra la Foce del Po di Maistra a sud e la Foce del Fiume Adige a nord (Laguna Marinetta, Laguna di Caleri); il prodotto maturo, di dimensioni superiori a 25 mm, eventualmente raccolto, dovrà essere avviato al commercio;
      • di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente provvedimento;
      • di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

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