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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 03 marzo 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 24 febbraio 2023

Approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico-sportiva mediante l'utilizzo degli attrezzi "fureghin", "tartanella ciara" e "bragotto" e definizione delle modalità di esercizio delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura 3 gennaio 2023, n. 1.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede l’approvazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico-sportiva mediante l’utilizzo degli attrezzi “fureghin”, “tartanella ciara” e “bragotto” e la definizione delle modalità di esercizio delle attività autorizzate al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionale in Laguna di Venezia, per il periodo di vigenza della Carta Ittica Regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1747 del 30 dicembre 2022, “Approvazione della Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19”, ha approvato la Carta Ittica Regionale, che rappresenta il piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e le attività di pesca sia di tipo professionale sia di tipo amatoriale, dilettantistico e sportivo, nonchè le attività di acquacoltura, su tutte le acque interne e marittime interne del territorio regionale.

Inoltre, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1, “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto»" che, assieme alla Carta Ittica Regionale consente di uniformare a livello di bacino idrografico e zone omogenee l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e professionale nel Veneto.

L’articolo 16, comma 5, del Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1, prevede che la Giunta regionale possa autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all’utilizzo nelle acque di Zona C, di attrezzi al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

Negli scorsi anni la Giunta regionale, con DGR n. 693 del  4 giugno 2020 e DGR  326 del 29 marzo 2022, ha approvato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca dilettantistico sportiva mediante l’utilizzo di attrezzi tradizionali e le modalità di esercizio delle attività autorizzate.

La Giunta regionale, viste le richieste pervenute anche quest’anno da parte delle Associazioni di pesca sportiva, ha ritenuto che continuino a sussistere le condizioni per mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare.

Si ritiene opportuno, pertanto, prevedere che per il periodo di vigenza della Carta Ittica regionale,  il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, o suo delegato,  possa rilasciare le autorizzazioni annuali per la pesca dilettantistico sportiva mediante l’utilizzo degli attrezzi tradizionali fureghin, tartanella ciara e bragotto, come già stabilito con DGR n. 693 del  4 giugno 2020 e con DGR n. 326 del 29 marzo 2022, prevedendo che gli attrezzi fureghin, tartanella ciara e bragotto possano essere utilizzati dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, e che per ottenere l’autorizzazione i pescatori interessati possano presentare domanda annualmente alla Struttura regionale competente.

In continuità con quanto precedentemente deliberato e con quanto stabilito dalla Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 si ritiene che:

  1. al fine di mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, o suo delegato,  può autorizzare annualmente, con proprio provvedimento, i pescatori dilettantistico- sportivi, muniti di licenza tipo "B" o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 19/1998, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
    • fureghin: la maglia non deve essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m. 24;
    • tartanella ciara: le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m. 15 ed altezza superiore a m. 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;
    • bragotto: la lunghezza della rete non deve essere superiore a m. 15 e la maglia non inferiore a mm 16. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.
  2. le attività autorizzate di cui al punto precedente possono essere svolte dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno. Il numero complessivo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi non può essere superiore a 40 per la zona denominata “laguna nord” e 40 per la zona denominata “laguna sud”, demarcate dal Ponte della Libertà, dalla Città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò;
  3.  per ottenere l’autorizzazione, i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare annualmente apposita domanda, optando in via esclusiva per la laguna nord ovvero per la laguna sud. Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 1), un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all’uso di tali attrezzi;
  4.  il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire sulla base delle seguenti condizioni di priorità, elencate in ordine di prevalenza:
    1. essere residente in uno dei comuni il cui territorio rientra almeno in parte nell’ambito lagunare veneziano;
    2. essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo "A";
    3. essere socio di un’associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali modalità di pesca;
    4. maggiore età anagrafica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, e in particolare il comma 5 dell’articolo 16;

VISTA la DGR n. 693 del 4 giugno 2020 e la DGR n. 326 del 29 marzo 2022;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1 e di quanto stabilito dalla Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, al fine di mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell’ambito della tradizione lagunare, per il periodo di vigenza della Carta Ittica Regionale, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, o suo delegato, può autorizzare annualmente, con proprio successivo provvedimento, i pescatori dilettanti-sportivi, muniti di licenza tipo "B", o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 19/1998, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
    • fureghin: la maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m. 24;
    • tartanella ciara: le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m. 15 ed altezza superiore a m. 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;
    • bragotto: la lunghezza della rete non deve essere superiore a m. 15 e la maglia non inferiore a mm 16. L’attrezzo deve essere trainato senza l’ausilio di forza motrice meccanica, evitando l’occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.
  3.  di stabilire che le attività autorizzate, di cui al punto precedente, possono essere svolte dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno. Il numero complessivo di pescatori autorizzabili per ciascuno degli attrezzi non può essere superiore a 40 per la zona denominata “laguna nord” e 40 per la zona denominata “laguna sud”, demarcate dal Ponte della Libertà, dalla Città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò;
  4.  di stabilire che per ottenere l’autorizzazione i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare annualmente apposita domanda, optando in via esclusiva per la “laguna nord” ovvero per la “laguna sud”. Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al precedente punto 2, un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all’uso di tali attrezzi;
  5.  di stabilire che il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire sulla base delle seguenti condizioni di priorità, elencate in ordine di prevalenza:
    1. essere residente in uno dei comuni il cui territorio rientra almeno in parte nell’ambito lagunare  veneziano;
    2. essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo "A";
    3. essere socio di un’associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali    modalità di pesca;
    4. maggiore età anagrafica.
  6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, o suo delegato, dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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