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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 03 marzo 2023


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 24 febbraio 2023

Approvazione delle nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale. Legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo" come modificata dalla legge regionale 20 settembre 2022 n. 23 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 «Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario»", articolo 10, comma 2.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni operative e procedurali in materia di turismo rurale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 20 settembre 2022 n. 23, alla legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” ha regolamentato in modo organico le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.

Con la legge regionale 20 settembre 2022 n. 23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 «Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario»”, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche innovative e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012 n. 28, ridefinendo le tipologie e le modalità di svolgimento delle attività di turismo rurale.

In particolare, l'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo” così modificata, stabilisce che la Regione del Veneto disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo ed oleoturismo, quali espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo.

Tali attività hanno come finalità di incrementare i redditi  delle imprese del settore primario, di creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime, di valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete, di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso, ampliando e diversificando l'offerta turistica, nonché promuovere il miglioramento degli standard dell’accoglienza sul territorio.

L'articolo 2 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii stabilisce, al comma 2 lett. a), che, ai fini della legge regionale in parola, per turismo rurale debba essere inteso:  “lo svolgimento di attività, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell'azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”.

L'articolo 12 bis della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii, così come modificato dalla L.R. n. 23/2022, riorganizza al comma 1 in maniera più articolata, le attività di Turismo rurale identificandole nelle seguenti specifiche tipologie:

a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;

b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d’acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;

c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia quali Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell’impresa agricola.

Lo stesso articolo stabilisce, al comma 3, che alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all' articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2, della legge n. 96 del 2006.

Nell'ambito dell'attuazione della legge, compete alla Regione la promozione di attività di collaborazione con gli altri soggetti pubblici interessati, anche attraverso il reciproco scambio delle informazioni funzionali allo svolgimento delle attività di competenza, la promozione e valorizzazione in Italia e all’estero delle attività di turismo rurale nell’ambito degli strumenti previsti dalla normativa regionale legata alla promozione economica e alle manifestazioni fieristiche, nonché l’elaborazione e attuazione  delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale.

Compete inoltre alla Regione la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale, individuando le attività che possono essere svolte, nonché i relativi limiti di esercizio.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 28/2012 e ss.mm.ii, i Comuni esercitano l'attività di controllo al fine della verifica della permanenza dei requisiti, del rispetto delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle attività, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Tutto ciò premesso, ed in ottemperanza all’articolo 10, comma 2, della legge regionale del 20 settembre 2022 n. 23, con il quale si dispone la definizione da parte della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della sopracitata legge regionale, delle modalità, procedure e criteri per l’esercizio delle attività di turismo rurale, con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce gli aspetti operativi e di disciplina con specifico riferimento a tali attività, così come definite ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 28/2012 e successive modifiche previste dalla legge regionale n. 23/2022.

Le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nonché la modulistica tipo, sono contenuti rispettivamente nell'Allegato A e negli Allegati B, C e D al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, alla gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie, al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica a sopravvenute esigenze e disposizioni in materia di sviluppo rurale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale così come definite all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", come modificata ed integrata dalla legge n. 23 del 20 settembre 2022 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 «Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario»”;

3. di stabilire che le procedure e le modalità operative di cui al punto 2 sono individuate nei seguenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato A - "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole";

Allegato B - Schema-tipo di "Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale";

Allegato C - Schema-tipo di "Relazione tecnica";

Allegato D - Schema-tipo di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica per il riconoscimento, classificazione ed esercizio dell’attività di agriturismo nonché per il riconoscimento ed esercizio dell’attività di turismo rurale”;

4. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto, autorizzando il Direttore ad apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica a sopravvenute esigenze e disposizioni in materia di sviluppo rurale;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_174_23_AllegatoA_497425.pdf
Dgr_174_23_AllegatoB_497425.pdf
Dgr_174_23_AllegatoC_497425.pdf
Dgr_174_23_AllegatoD_497425.pdf

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