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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 07 marzo 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 24 febbraio 2023

D.G.R. n. 1256 del 3 luglio 2012 "Disciplina delle attività extraimpiego e dell'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale". Adeguamenti in materia di titolarità al rilascio di atti di autorizzazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, anche in coerenza a quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si provvede a modificare ed aggiornare i contenuti dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 recante "Disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale" in tema di competenza al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o di attività extra impiego.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1256 del 3 luglio 2012 recante "Disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale", la Giunta regionale ha adottato, in recepimento di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, la disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione del Veneto al fine di regolare lo svolgimento, da parte del personale dipendente, di incarichi ed attività extra istituzionali, individuando casi, criteri, condizioni e modalità per il loro svolgimento.

La citata disciplina prevede l’interessamento di vari soggetti nelle procedure di autorizzazione di incarichi o di attività extraimpiego, con l’individuazione della titolarità al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in capo alle posizioni dirigenziali poste al livello gerarchico più idoneo e prossimo all’istante, anche ricorrendo, in alcuni casi, all’istituto della delega.

Ciò è in linea a quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 165/2001, in tema di poteri di organizzazione riconosciuti in capo ai dirigenti, in particolare laddove prevede che "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Dalla lettura della suddetta disciplina – il cui contenuto è riportato nell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 – emerge la necessità di intervenire su alcuni specifici aspetti che allo stato attuale paiono non del tutto coerenti con gli ormai consolidati orientamenti in materia, anche allo scopo di rendere pienamente effettiva la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale attraverso l’adozione di atti di matrice civilistico-contrattuale ed i poteri tipici del privato datore di lavoro.

Ci si riferisce, più precisamente, alle previsioni di cui all’articolo 2 comma 4, all’articolo 5 comma 1 lett a), all’articolo 6 comma 1 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012, nella parte in cui è stabilito che sia la Giunta regionale, con proprio provvedimento, ad autorizzare alcune tipologie di incarichi extra ufficio o consentire la proroga di incarichi già autorizzati.

L’autorizzazione allo svolgimento di attività extra impiego attiene, infatti, ad attività di natura prettamente gestionale delle risorse umane e di controllo e organizzazione delle stesse, riconducibile, quindi, ai poteri dirigenziali e devono intendersi slegate dalle funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti alla Giunta regionale.

Sulla scorta di quanto sopra è opportuno, pertanto, che il rilascio delle autorizzazioni riferibili specificamente alle fattispecie individuate, seguano la procedura generale prevista dall’articolo 7, comma 1, del medesimo atto, la quale individua nella figura del Segretario Generale della Programmazione il soggetto a cui è attribuito, in via ordinaria, tale potere, con facoltà di delega da parte dello stesso ad altro dirigente (di norma il Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale).

A tal fine si propone di modificare l’articolo 2 comma 4, l’articolo 5 comma 1 lett a) e l’articolo 6 comma 1 della richiamata disciplina contenuta nell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 sostituendo le parole "con provvedimento della Giunta regionale" con le parole "secondo la procedura illustrata al successivo articolo 7".

Il sopramenzionato articolo 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 al primo comma recita testualmente: "L’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico o di attività extraimpiego è rilasciata dal Segretario Generale della Programmazione, salvo delega dallo stesso conferita ad altro Dirigente. I Segretari regionali e i Commissari straordinari sono autorizzati dal Segretario Generale della Programmazione in conformità ai criteri di cui all’art. 5 ed al limite di cui all’art. 8 della presente disciplina, ancorché, tenuto conto della specificità del loro incarico e dell’esclusività della prestazione agli stessi connessa, gli incarichi e le autorizzazioni devono ritenersi del tutto eccezionali. L’autorizzazione nei confronti del Segretario Generale della Programmazione, del Capo di Gabinetto del Presidente, del Segretario della Giunta regionale e del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale viene rilasciata dal Presidente della Giunta regionale".

Dalla lettura del richiamato articolo 7, comma 1, emergono riferimenti formulati sulla base dell’allora vigente articolazione amministrativa della Giunta regionale, essendo la disciplina sulle attività extra impiego applicabile ai dipendenti regionali risalente al 2012. Sono infatti indicate le denominazioni dei soggetti titolari del potere di rilascio che, ad oggi, richiedono un aggiornamento, in conformità all’attuale organizzazione dell’apparato amministrativo della Giunta regionale fissata dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i., anche nell’ottica di una maggiore semplificazione ed economicità delle previste procedure.

Si propone, quindi, di modificare l’art. 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012, sostituendo il primo comma con il seguente testo: "L’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico o di attività extraimpiego è rilasciata dal Segretario Generale della Programmazione, salvo delega dallo stesso conferita ad altro Dirigente. I Direttori di Area e gli altri Direttori equiparati, i Direttori di Direzione e i Responsabili di Strutture temporanee e di progetto sono autorizzati dal Segretario Generale della Programmazione in conformità ai criteri di cui all’art. 5 ed al limite di cui all’art. 8 della presente disciplina, ancorché, tenuto conto della specificità del loro incarico e dell’esclusività della prestazione agli stessi connessa, gli incarichi e le autorizzazioni devono ritenersi del tutto eccezionali. L’autorizzazione nei confronti del Segretario Generale della Programmazione, del Direttore della Direzione del Presidente, del Segretario della Giunta regionale e del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale".

Correlativamente a quanto enunciato, si rende necessario uniformare la disciplina contenuta nell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 sulla scorta delle modifiche precedentemente proposte per l’articolo 7, comma 1, andando a sostituire anche nel rimanente testo le parole che di seguito si indicano:

  • "Direzione Risorse Umane" con "struttura competente in materia di personale";
  • "Segretario regionale/Segretari" con "Direttore/i di Area";
  • "Dirigente responsabile della struttura" e "Dirigente/i della/e struttura/e" con "Direttore/i di Direzione";
  • "Dirigente/i di Servizio" con "Direttore/i di Unità Organizzativa".

In ultimo, si ravvisa la necessità di provvedere all’eliminazione di ogni riferimento che fissa poteri o adempimenti in capo al Consiglio regionale del Veneto, dal momento che, per il personale ad esso afferente, ogni disposizione a loro applicabile è da ritenersi superata con l’adozione della L.R. n. 53/2012 recante "Autonomia del Consiglio regionale" con cui è stata riconosciuta allo stesso, tra le altre, autonomia amministrativa ed organizzativa.

Conseguentemente, si propone di abrogare il comma 2 dell’articolo 7 citato in quanto la disposizione si riferisce ad ipotesi non più rientranti nella competenza della Giunta regionale, nonché di modificare il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 10 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 eliminando le parole "oltre a" e "anche le autorizzazioni rilasciate dal Segretario Generale del Consiglio Regionale".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. n. 53/2012;

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1256 del 3 luglio 2012;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. di modificare l’articolo 2 comma 4, l’articolo 5 comma 1 lett a) e l’articolo 6 comma 1, dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 (Disciplina delle attività extraimpiego e dell'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale), sostituendo le parole "con provvedimento della Giunta regionale" con le parole "secondo la procedura illustrata al successivo articolo 7";

  3. di modificare l’art. 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012, sostituendo il primo comma con il seguente testo: "L’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico o di attività extraimpiego è rilasciata dal Segretario Generale della Programmazione, salvo delega dallo stesso conferita ad altro Dirigente. I Direttori di Area e gli altri Direttori equiparati, i Direttori di Direzione e i Responsabili di Strutture temporanee e di progetto sono autorizzati dal Segretario Generale della Programmazione in conformità ai criteri di cui all’art. 5 ed al limite di cui all’art. 8 della presente disciplina, ancorché, tenuto conto della specificità del loro incarico e dell’esclusività della prestazione agli stessi connessa, gli incarichi e le autorizzazioni devono ritenersi del tutto eccezionali. L’autorizzazione nei confronti del Segretario Generale della Programmazione, del Direttore della Direzione del Presidente, del Segretario della Giunta regionale e del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale";

  4. di adeguare, sulla scorta delle modifiche precedentemente proposte per l’articolo 7, comma 1, la disciplina contenuta nell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012, andando a sostituire anche nel rimanente testo le parole che di seguito si indicano:

  • "Direzione Risorse Umane" con "struttura competente in materia di personale";
  • "Segretario regionale/Segretari" con "Direttore/i di Area";
  • "Dirigente responsabile della struttura" e "Dirigente/i della/e struttura/e" con "Direttore/i di Direzione";
  • "Dirigente/i di Servizio" con "Direttore/i di Unità Organizzativa";
  1. di abrogare il comma 2 dell’articolo 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012;

  2. di modificare il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 10 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1256/2012 eliminando le parole "oltre a" e "anche le autorizzazioni rilasciate dal Segretario Generale del Consiglio Regionale";

  3. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della predisposizione del testo coordinato con le modifiche introdotte dal presente atto;

  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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