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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 03 marzo 2023


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 24 febbraio 2023

Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 2.03.2023.

Note per la trasparenza

Partecipazione all’assemblea straordinaria di Immobiliare Marco Polo s.r.l., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, convocata per il 2.03.2023 e avente all’ordine del giorno la modifica di alcune previsioni dello statuto societario.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota del 17/01/2023 l’Amministratore Unico di Immobiliare Marco Polo s.r.l., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'assemblea straordinaria della medesima, che si terrà a Venezia presso il Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, il 2.03.2023 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Modifica dello statuto sociale,
  2. Varie ed eventuali.

La società, con l’ausilio dei competenti uffici regionali, ha elaborato una proposta di modifica dei seguenti articoli:

  • 1” Denominazione”,
  • 2 “Oggetto sociale”,
  • 16 “Amministrazione della società” e
  • 21 “Organo di controllo o revisore”

dello statuto societario, come riportata nel quadro sinottico allegato al presente provvedimento (Allegato A).

La modifica relativa al primo articolo dello statuto societario concerne la denominazione sociale.

L’attuale denominazione, stante l’assenza di alcun riferimento alla Regione del Veneto, non rende conoscibile ai terzi lo stretto legame sussistente fra la società, organizzata secondo il modello dell’”in house providing”, ed il socio unico.

Di fatto, questo impedisce all’utenza esterna di apprezzare gli effetti dell’intervento pubblico regionale, ancorché realizzato secondo forme d’intervento privatistiche (utilizzo del veicolo societario per la gestione e valorizzazione di complessi monumentali).   

Appare opportuno proporre di modificare la denominazione sociale, al fine di rendere maggiormente conoscibile nei confronti degli utenti esterni sia l’appartenenza della società al “Gruppo Regione del Veneto” che la natura di “tutela dell’interesse pubblico” dell’attività svolta.

La modifica relativa all’art. 2 rubricato “oggetto sociale”, è volta da un lato ad aggiornare il testo all’avvenuta fusione con la società Rocca di Monselice s.r.l. e dall’altro a estendere il campo di attività della società.

Viene infatti prevista la possibilità, per la medesima, di gestire beni appartenenti a terzi, nel rispetto comunque del limite minimo del fatturato previsto dalla normativa relativa alle società in house e di svolgere iniziative di carattere culturale.

In particolar modo, viene ad essere introdotto il comma 1.ter, il quale prevede che la Regione del Veneto, al fine di favorire una maggiore conoscenza e una più ampia valorizzazione di complessi monumentali affidati e per ottimizzare la fruizione, può incaricare la società dello svolgimento di iniziative di carattere culturale e per l’organizzazione di eventi, anche in collaborazione con soggetti terzi quali centri di studio e ricerca, fondazioni, istituti di cultura e associazioni. A tal fine la società deve predisporre, all’inizio dell’anno, un elenco di proposte da sottoporre ai competenti uffici regionali.

Con riferimento alle modifiche proposte relativamente all’attuale art. 16 “Amministrazione della società” dello statuto societario si rappresenta quanto segue.

Si ritiene che l’attuale formulazione del comma 9 dello stesso, prevedendo che “i componenti dell’organo amministrativo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi” non consenta un’adeguata valorizzazione delle competenze acquisite da parte degli amministratori meritevoli durante gli esercizi trascorsi alla guida della società.

La modifica statutaria proposta è volta a perseguire un miglioramento della governance della società, eliminando un vincolo non previsto dal codice civile per le società in genere, né dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” o da altra specifica legge nazionale per le società a partecipazione pubblica, in relazione alla scelta delle persone da incaricare della gestione delle medesime.

Il bagaglio di esperienze fatto in una specifica realtà può risultare determinante e non facilmente sostituibile con l’ingresso di nuovi soggetti alla guida del veicolo societario.

Ove un amministratore goda della fiducia dell’assemblea non è ritenuto opportuno che tale rapporto debba necessariamente interrompersi dopo sei esercizi (due mandati), considerato che tale durata, può risultare troppo esigua per poter giungere ad un consolidamento dell’operato svolto e dei risultati perseguiti.

Altresì, la modifica proposta amplia la libertà di scelta, premiando anche il merito e la competenza dimostrate nella loro gestione.

Al fine di una miglior tutela dell’interesse pubblico a non disperdere le competenze manageriali acquisite mediante pluriennale esperienza ai vertici societari, appare opportuno armonizzare il testo dell’art. 16 “Amministrazione della società” dello statuto societario con quanto previsto dal comma 4 dell’art. 10 della LR 27/1997, come modificato dal comma 1 dell’art. 3 della LR 6/2022, il quale prevede “la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali”, mediante la soppressione del comma 9 sopracitato.

In merito alla modifica da apportare all’art. 21 “Organo di controllo o revisore”, si rappresenta che l’art. 2 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto preveda in ogni caso la nomina di un revisore o dell'organo di controllo, il quale, per quanto stabilito dall’art. 2477 c.c. per le società a responsabilità limitata, potrà essere collegiale oppure monocratico.

Considerata la normativa citata e al fine di ampliare la possibilità di scelta da parte dell’assemblea, viene aggiunta la possibilità per la medesima di optare per il sindaco unico.

Rinviando per i dettagli al testo riportato in allegato alla presente deliberazione (Allegato A), considerato che le proposte di modifica statutaria sono volte a permettere alla società di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia, si propone di incaricare il rappresentante in assemblea di votare per l’approvazione delle proposte di modifica presentate dalla società.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;

VISTA la nota di convocazione dell’assemblea e le proposte di modifica statutaria presentate (Allegato A);

delibera

  1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all’assemblea;
  3. in relazione al primo punto iscritto all’ordine del giorno dell’assemblea di incaricare il rappresentante in assemblea di votare, stante le motivazioni riportate in premessa, per l’approvazione delle proposte di modifica allo statuto societario presentate dalla società e riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_143_23_AllegatoA_497403.pdf

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