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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 26 gennaio 2023
Rideterminazione del calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2022/2023. DGR n. 970 del 02.08.2022.
Il provvedimento ridetermina il vigente calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 970 del 02.08.2022, in particolare con riferimento alla data di chiusura della stagione venatoria 2022-2023 individuata al 30 gennaio 2023 per l’avifauna acquatica (Anatidi, Rallidi e Limicoli), come riportato al punto 2. lettera g) del calendario venatorio regionale medesimo.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2022-2023 con DGR n. 970 del 2.08.2022.
Nel medesimo provvedimento, l’Amministrazione regionale ha autorizzato la chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica (Anatidi, Rallidi e Limicoli) al 30 gennaio 2023.
Con sentenza n. 97 del 21.01.2023 sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2022, il TAR Veneto, nel trattare specificatamente l’argomento della chiusura della caccia al 30 gennaio 2023, ha disposto quanto segue:
"b) lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla le disposizioni del calendario venatorio regionale approvato con la deliberazione impugnata concernenti la fissazione della data di chiusura della caccia relativamente a Cesena, Tordo sassello e anatidi (vd. 9.2).
Pertanto per le specie di seguito indicate Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino la chiusura della stagione venatoria 2022-2023 deve intendersi anticipata al 20 gennaio 2023.
Peraltro la citata sentenza del TAR Veneto, al Paragrafo 9.2.3, con riguardo alla possibilità di riesercizio del potere, precisa che:
“… l’Amministrazione, vincolata all’osservanza dei principi sin qui esposti, potrà scrutinare e se del caso tener conto anche delle approfondite argomentazioni e dei numerosi apporti tecnici introdotti dalle parti nel corso del contraddittorio processuale”.
A riguardo occorre considerare che per quanto concerne la fissazione della data di chiusura della stagione venatoria per gli Anatidi e per l’intera avifauna acquatica, sussistono ulteriori valutazioni di ordine tecnico che supportano la rideterminazione al 30 gennaio 2023 per la chiusura della stagione venatoria 2022-2023. Sulla scorta di quanto riportato nel Paragrafo 9.2.1 e analogamente al Paragrafo 9.2.2 della sentenza, in base alle risultanze contenute nell’Atlante Europeo delle Migrazioni di recentissima pubblicazione (febbraio 2022), si espone quanto segue.
Al fine di contestualizzare puntualmente i dati più recenti disponibili sui periodi di migrazione pre-nuziale delle specie oggetto di prelievo venatorio, si prende in esame lo specifico studio pubblicato, l’Atlante Europeo delle Migrazioni “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, del Prof. Dr. Franz Bairlein (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany), con la collaborazione del Prof. Dr. Frank Mattig (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany) e del Dr. Roberto Ambrosini (Università di Milano, Milano, Italia), aggiornato a febbraio 2022. Il documento citato affronta la questione del periodo pre-riproduttivo in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio, considerando tutti gli Stati Europei interessati e l’insieme dei dati validati ricompresi negli oltre 24 milioni di dati di inanellamento a disposizione per tale studio.
EURING è l'organizzazione che coordina i programmi europei di inanellamento degli uccelli e ha lo scopo di promuovere e incoraggiare:
Lo studio dal titolo “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC” ricade nel più ampio progetto dell’Atlante delle migrazioni.
Gli autori dello studio citato sono stati incaricati dall’EURING di determinare, con affidabilità, il periodo pre-riproduttivo (comprensivo della fase di migrazione verso i luoghi di nidificazione così come indicato all’art. 18 comma 1 bis della L. n.157/1992) in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio considerando tutti gli Stati europei interessati.
EURING e gli autori dello studio rilevano, infatti, che i “nuovi Key-Concepts 2021”, presi come riferimento dagli Stati membri, sono riferiti a fonti bibliografiche o concertati con i portatori di interesse e non derivanti dall’informazione primaria sui dati di inanellamento.
Quindi, l’obiettivo dello studio è quello di fornire un'adeguata base informativa al fine di superare le incongruenze nelle stime nazionali dei tempi di migrazione ed è perciò, in questa sede, richiamato a supporto delle motivazioni specifiche del presente provvedimento.
Da ultimo, si evidenzia che sulla scorta della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, allegato C alla DGR n. 970/2022, la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata comunque uniformata al 30 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia, inoltre, che sulle 12 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili di seguito considerate, ben 9 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (Fischione, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Porciglione, Moriglione), mentre solo 3 (Germano reale, Fischione, Beccaccino) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 30 gennaio non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per Germano reale, Fischione, Beccaccino viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni.
Tutto ciò considerato, per quanto concerne le singole specie si rappresenta quanto segue.
a) Germano reale
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
b) Folaga
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di confermarela data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
c) Gallinella d’acqua
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status della Gallinella d’acqua, si ritiene di confermarela data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
d) Alzavola
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status dell’Alzavola, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
e) Mestolone
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
f) Canapiglia
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
g) Porciglione
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
h) Fischione
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
i) Codone
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
l) Marzaiola
Il calendario approvato con DGR n. 970/2022, risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida e si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
m) Frullino
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
n) Beccaccino
Nel rinviare a quanto già evidenziato nella DGR n. 970/2022 per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di confermare la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) per le seguenti motivazioni:
Tutto ciò premesso, si propone la rideterminazione della data di chiusura della stagione venatoria 2022-2023 al 30 gennaio 2023 per le seguenti specie Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, indicate al punto 2. lettera g) dell’Allegato B alla DGR n. 970 del 2.8.2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;
RICHIAMATO l’Atlante Europeo delle Migrazioni di febbraio 2022;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Ambiente del 9 luglio 2019 prot. n. 0016169;
RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l’articolo 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 02 agosto 2022 di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022;
VISTA la Sentenza del TAR Veneto n. 93/2023 su ricorso n. di registro generale n. 1124 del 2022;
VISTO l’art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture dalla Regione”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;
VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;
VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;
delibera
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