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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 31 gennaio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 18 gennaio 2023

Disposizioni per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati. Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35, art. 2, e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dettano le disposizioni necessarie per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati, così come prevista dall’art. 2 della Legge Regionale 17 dicembre 2021, n. 35 e s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 17 dicembre 2021, n. 35, così come modificata dalla Legge Regionale 23 dicembre 2022, n. 30, all’art 2 prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

La citata legge regione prevede che:

  • siano esentati gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati, anch’essi residenti in Veneto; l’esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore (comma 1);
  • per trapianti si intendano quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto (comma 1-bis);
  • siano inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente (comma 1-ter).

Vengono disposti, all’articolo 2 comma 3, i termini per la decorrenza dell’esenzione e per la sua cessazione.

L’articolo 2, comma 5 della L.R. n. 35/2021, indica a quali soggetti spetti il diritto all’esenzione ossia coloro che abbiano un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive variazioni ai sensi di Legge, non superiore a euro 45.000,00 e indica altresì la tipologia degli autoveicoli per i quali è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Atteso che la L.R. n. 35/2021 dispone, all’articolo 2, comma 2, che i soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunichino alle strutture afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento e considerato che all’articolo 2 comma 6 della succitata Legge Regionale è previsto l’impegno della Giunta regionale a definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione, si ritiene di individuare quale struttura referente dell’ambito sanitario Azienda Zero, che, in tal modo, è identificata quale “canale univoco” per la presentazione delle richieste di esenzione al pagamento della tassa automobilistica regionale dell’autoveicolo adibito al trasporto del minore trapiantato.

Azienda Zero, avvalendosi del supporto del Coordinamento Regionale per i Trapianti, eseguirà i dovuti controlli nell’ambito sanitario per la parte relativa alle dichiarazioni rese dai richiedenti; successivamente, trasmetterà la documentazione necessaria alla Direzione Politiche fiscali e tributi dell’Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali, che dovrà svolgere gli ulteriori controlli di competenza e provvedere ad applicare l’esenzione del pagamento del bollo auto a beneficio del richiedente.

Per rendere la procedura omogenea e uniforme si propone di approvare la modulistica, riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35, cosi come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare Azienda Zero, quale ente afferente all’ambito sanitario di cui all’articolo 2 comma 2 della L.R. n. 35/2021, a ricevere le richieste di esenzione al pagamento della tassa automobilistica regionale dell’autoveicolo adibito al trasporto del minore trapianto e ad eseguire, avvalendosi del supporto del Coordinamento Regionale Trapianti, i controlli di competenza;

3. di stabilire che Azienda Zero, validata la richiesta di esenzione, provveda a trasmettere alla Direzione Politiche fiscali e tributi la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 5 della L.R. n. 35/2021, ai fini dell’applicazione dell’esenzione del pagamento del bollo auto a beneficio del richiedente;

3. di approvare la modulistica riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che quanto disposto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale e la Direzione Politiche fiscali e tributi dell’Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali, ciascuno per la propria competenza, dell’esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_44_23_AllegatoA_494534.pdf

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