Adeguamento regionale, in relazione alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, ai principi normativi nazionali per l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e ai contenuti del Piano tipo definito con Decreto Interministeriale n. 132 del 30 giugno 2022. Art. 6, comma 7-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, a seguito dell’introduzione del Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO) e della previsione di adeguamento a livello regionale del piano stesso, si forniscono specifiche indicazioni alle aziende e gli enti del SSR al fine di semplificare ed omogeneizzare l’elaborazione di un documento che assorbe una serie di piani già previsti come obbligatori per le pubbliche amministrazioni e che confluiscono, anche in termini di scadenze, nel PIAO.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede che “per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e si sviluppa in una logica ampia di programmazione assorbendo una serie di Piani già previsti da disposizioni normative che ora vengono accorpati in un unico documento che favorisce la visione d’insieme allineando eventuali differenti scadenze.
Il Piano nasce nel più ampio contesto dei provvedimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, in più forme, richiede uno slancio innovativo e una revisione delle logiche di programmazione con spirito di profondo snellimento delle modalità operative. La scelta di assorbimento di diversi piani previsti da normative differenti risponde alla necessità di razionalizzare la disciplina in un’ottica di massima semplificazione racchiudendo più documenti in un unico atto sviluppato con una visione d’insieme ancora maggiore.
In particolare il citato articolo 6 del D.L .80/2021 prevede che il Piano contenga:
“a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
Nel medesimo articolo 6 del D.L. 80/2021 si dispone che con uno o più D.P.R. vengano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione e che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni.
Con Decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 2022, n.81 è stato definito, dunque, il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” che, all’art. 1, recita:
“1. [...] sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).
2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
Con Decreto n. 132 del 30 giugno 2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato, inoltre, elaborato il “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” prevedendo che “Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.”
All’interno di questo quadro nazionale va considerato che lo stesso art. 6 del D.L. 80/2021, al comma 7 bis ha precisato che “Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.”
Tutto ciò premesso la Regione del Veneto ritiene di cogliere l’opportunità di adeguare le disposizioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni alle specificità delle Aziende e degli Enti del SSR fornendo delle linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con l’obiettivo di favorire il quadro di armonizzazione dei diversi documenti che entrano a far parte del Piano e che, in alcuni casi, sono legati a specifici provvedimenti regionali e scadenze diversificate.
L’obiettivo principale è favorire il percorso di progressivo superamento dei piani che vengono assorbiti sviluppando una logica di visione sintetica che permetta di collegare le diverse finalità delle sezioni e allineare gli strumenti che compongono la Programmazione Regionale ed Aziendale.
Lo stesso Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli atti normativi – Adunanza di Sezione dell’8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022 – n. 00506/2022) si è pronunciato in merito per sottolineare come:
“la sfida operativa sembra essere costituita dalla capacità del Piao di affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno strumento che non deve costituire ciò che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore “layer of bureaucracy”, ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao. Al contrario, il Piao, nella ratio dell’art. 6, sembra dover costituire uno strumento unitario, “integrato”, che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, crosscutting, che consenta un’analisi a 360 gradi dell’amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare. Pertanto, il Piao dovrebbe porsi nei confronti dei piani preesistenti come uno strumento di riconfigurazione e integrazione.”
Considerato che la ratio di tale raggruppamento è quella di favorire la coerenza dei contenuti dei diversi documenti di programmazione all’interno, anche, della programmazione finanziaria che ne rappresenta il necessario supporto, si ritiene di utilizzare lo schema tipo predisposto a livello nazionale inserendovi gli specifici riferimenti amministrativi regionali.
Si ritiene, inoltre, di voler cogliere l'opportunità di rafforzare ulteriormente la coerenza tra i documenti programmatori aziendali e quelli regionali, in primis il Piano Socio Sanitario Regionale, da cui deriva l’intero sviluppo delle azioni strategiche delle aziende sanitarie in una visione complessiva del sistema sanitario regionale.
Al fine, inoltre, di allineare il più possibile i cicli di misurazione e controllo della Regione e delle Aziende Sanitarie si ritiene che debbano essere definiti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di competenza della giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e ne venga valutato il raggiungimento entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Coerentemente con quanto proposto è auspicabile si svolgano almeno due incontri di monitoraggio annui, orientativamente nei mesi di marzo-aprile e settembre-ottobre al fine di fornire alle aziende sanitarie elementi utili per le fasi del ciclo di valutazione della performance aziendale.
A conferma del necessario collegamento con la programmazione finanziaria la normativa precisa che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di per la presentazione del PIAO e' differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.
L’elaborazione del Piano dovrà essere garantita in linea con la struttura prevista nelle “Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale" allegate al presente provvedimento (Allegato A) rispettando la scadenza del 31 gennaio di ogni anno al fine di garantire la visione d’insieme. Il Piano dev’essere predisposto esclusivamente in formato digitale e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
L’invito è quello di sviluppare uno strumento quanto più possibile sintetico e snello, che minimizzi il lavoro formale ed eviti di replicare i piani preesistenti.
Con riferimento all’eventuale mancata approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 conferma l’impianto sanzionatorio previsto per la mancata adozione dei Piani assorbiti dallo stesso PIAO; in particolare al comma 7 prevede che:
“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.” che, nello specifico prevedono:
“è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.”
“salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.”
Considerata l’importanza strategica del PIAO e la necessità di coordinamento di obiettivi e funzioni a livello regionale, l’Area Sanità e Sociale promuoverà l’implementazione e lo sviluppo di materiali condivisi tra tutte le Aziende e gli Enti del SSR per l’omogeneizzazione dei contenuti minimi, avvalendosi anche del supporto di Azienda Zero.
Si ritiene, infine, di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di presentare alla Giunta Regionale una proposta di aggiornamento dei contenuti della DGR 16 febbraio 2016, n. 140 “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2)” in coerenza con quanto definito dalla presente deliberazione.
Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione delle "Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale" (Allegato A), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
VISTO l’articolo 2, comma 594, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificata dall’art. 263, co. 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n .34,convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021. n. 113;
VISTO il Decreto Interministeriale 30 giugno 2022, n.132;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 Giugno 2022;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
VISTA la DGRV n. 2215 del 20 dicembre 2011;
VISTA la DGRV n. 140 del 26 febbraio 2016;
VISTA la DGRV n. 231 del 6 marzo 2018;
VISTA la DGRV n. 677 del 15 maggio 2018;
VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
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di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
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di approvare le "Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale" che, allegate al presente atto (Allegato A), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di competenza della Giunta Regionale siano definiti entro il 31 dicembre di ogni anno e che ne venga valutato il raggiungimento entro il mese di maggio dell’anno successivo;
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di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di presentare alla Giunta Regionale una proposta di aggiornamento dei contenuti della DGR n. 140 del 26 febbraio 2016 in coerenza con quanto definito dalla presente deliberazione;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1717_22_AllegatoA_493616.pdf