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Materia: Emigrazione ed immigrazione
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 30 dicembre 2022
Minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presenti sul territorio nazionale e minori stranieri non accompagnati. Indicazioni in materia di iscrizione al SSN ed assegnazione dei codici di esenzione individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Modifica alla D.G.R. n. 753 del 04 giugno 2019.
Con il presente atto si forniscono indicazioni in merito all’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno e dei minori stranieri non accompagnati nonché indicazioni in merito alla modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in esenzione a favore delle predette categorie di cittadini stranieri.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto assicura il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività così come previsto dall’art. 32 della Costituzione.
La normativa vigente in materia di soggiorno e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei cittadini extracomunitari è contenuta nel D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” nonché nel D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i. “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286“.
La Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, all’art. 2 non ammette alcuna possibile distinzione tra i minorenni in base alla loro origine nazionale o con riferimento alla loro condizione amministrativa di irregolarità di soggiorno.
La predetta Convenzione del 20 novembre 1989, all’art. 24 specificamente contempla il diritto alla salute, disponendo che gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione nonché si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie nonché lo sviluppo delle cure sanitarie preventive.
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.”, all’art. 63, comma 4 stabilisce quanto segue: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.
La L. 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” di modifica dell’art. 34 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede l’iscrizione a titolo obbligatorio al SSN dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il ritrovamento nel territorio nazionale”.
Il Ministero della Salute è recentemente intervenuto sulla tematica:
- con nota prot. n. DGPROGS/13323 del 23 giugno 2022 ad oggetto “Trasmissione Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E relativa al rilascio del codice fiscale ai minori stranieri STP e minori non accompagnati”, trasmettendo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 7 giugno 2022 ad oggetto “Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.” diretta a fornire indicazioni operative per il rilascio del codice fiscale ai minori stranieri non regolarmente soggiornanti e ai minori stranieri non accompagnati, quale codice identificativo indispensabile per l’iscrizione al SSN;
- con nota prot. n. DGPROGS/16282 dell’08 agosto 2022 ad oggetto “Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative”, trasmettendo indicazioni operative in merito all’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, presenti sul territorio nazionale, dei minori stranieri non accompagnati, nonché in materia di erogazione delle prestazioni in esenzione a favore delle citate categorie di minori stranieri.
Considerata la normativa nazionale vigente e le indicazioni trasmesse dal Ministero della Salute, la Regione del Veneto, con le disposizioni di cui all'Allegato A del presente provvedimento, ad integrazione e modifica del paragrafo 8.2.9 “Minori stranieri” dell'Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 04 giugno 2019, intende garantire:
Si evidenzia infine che nei confronti dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno presenti sul territorio nazionale, dal compimento dei 6 anni e fino al compimento dei 18 anni, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute all’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che stabiliscono quanto segue: “Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani” nonché all’art. 43, comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 che prevede quanto segue: “Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all’art. 35, comma 3 del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico alla USL competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. Lo stato di indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante”. Laddove il cittadino straniero dichiari il proprio stato di indigenza, la singola prestazione dovrà essere erogata in esenzione con codice X01, previa acquisizione di dichiarazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO la Convenzione ONU del 20 novembro 1989 sui diritti del fanciullo resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 n. 1231 che estende i regolamenti di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”;
VISTO il D.P.C.M. 12 gennario 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO la L. 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali rispettivamente della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta recepiti in data 28 aprile 2022;
VISTA la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria prot. n. DGPROGS/13323 del 23 giugno 2022 di cui all’oggetto “Trasmissione Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E relativa al rilascio del codice fiscale ai minori stranieri STP e minori non accompagnati”;
VISTA la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria prot. n. DGPROGS/16282 dell’08 agosto 2022 di cui all’oggetto “Iscrizione al SSN dei minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative”;
VISTO la L.R. n. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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