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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 31 gennaio 2023


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1683 del 30 dicembre 2022

Disposizioni in materia di funzioni amministrative relative agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti. Articolo 53, comma 2, legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si adottano nuove disposizioni in materia di funzioni amministrative concernenti gli impianti autostradali di distribuzione di carburanti, adeguando la vigente disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 21 settembre 2001 alle sopravvenute disposizioni normative statali e regionali in materia di semplificazione dei procedimenti.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La disciplina regionale relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 21 settembre 2001 “L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburanti”, successivamente modificata dalla deliberazione n. 4394 del 29 dicembre 2004.

Il succitato articolo 53, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.” attribuisce infatti alla competenza della Giunta regionale - si cita testualmente - “secondo i criteri emanati dalla stessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 112/1998”.

Delineato il contesto normativo di riferimento si rende necessario aggiornare alcuni profili di natura tecnica concernenti le funzioni amministrative disciplinate dalla citata deliberazione giuntale n. 2420 del 2001, al fine di assicurare una maggiore semplificazione dei procedimenti nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.

In particolare si ritiene opportuno estendere le misure di semplificazione già introdotte per gli impianti stradali dall’articolo 9, commi 2 e 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione” in materia, rispettivamente, di certificazione di collaudo di fine lavori e di perizia giurata in caso di rinnovo del titolo amministrativo rilasciato ai fini dell’esercizio dell’attività.

La citata certificazione di collaudo e la perizia giurata hanno infatti sostituito la verifica di sopralluogo effettuata dall’apposita commissione disciplinata dal legislatore regionale nella previgente formulazione della norma, in conformità con la disposizione di carattere generale di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ai sensi della quale l’ultimazione lavori è accompagnata dal predetto certificato di collaudo.

La presentazione della certificazione di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia fiscale e di sicurezza e fatti salvi i controlli da parte degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

Al fine, altresì, di assicurare il perseguimento della predetta finalità di semplificazione si rende necessario modificare la vigente disciplina regionale prevedendo il regime della comunicazione in luogo della vigente procedura autorizzatoria in caso di trasferimento di titolarità dell’impianto, recependo in tal senso quanto già previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di subingresso nelle attività di commercio su area privata e su area pubblica.

Da ultimo, al fine di assicurare il necessario coordinamento con la vigente disciplina regionale di cui alla citata deliberazione giuntale n. 2420 del 2001 si propone di applicare, in via transitoria, detta ultima disciplina  ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del presente provvedimento. 

Sull’odierna proposta di provvedimento si è favorevolmente espressa la Commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 11 della citata legge regionale n. 23 del 2003, appositamente convocata in data 15 novembre 2022.

Ciò premesso, si rende necessaria la rivisitazione della disciplina di cui alla citata deliberazione giuntale n. 2420 del 2001 con l’adozione di nuove disposizioni in materia di funzioni amministrative relative agli impianti autostradali di distribuzione carburanti, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La struttura regionale competente in materia di commercio provvederà all'aggiornamento della relativa modulistica, in recepimento delle nuove disposizioni regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 53, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 9;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2420 del 21 settembre 2001, come modificata dalla deliberazione n. 4394 del 29 dicembre 2004;

PRESO ATTO del parere favorevole formulato in data 15 novembre 2022 dalla Commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2003;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare ai sensi dell’articolo 53, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 l’Allegato A “Disposizioni in materia di funzioni amministrative relative agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione della presente deliberazione;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1683_22_AllegatoA_493605.pdf

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