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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 13 gennaio 2023


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1727 del 30 dicembre 2022

Procedimento di rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area disabili e dipendenze. (L.R. n. 22/2002).

Note per la trasparenza

con questo provvedimento si rinnova l’accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area disabili e dipendenze coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1363 del 16/09/2020 e dalla DGR 1060 del 3/08/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell’accreditamento istituzionale, temperando la regola generale del divieto di automatismi nei subentri.

Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell’art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR 1231 del 14/08/2018.

Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002, dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1; tale provvedimento giuntale ha stabilito che le istanze di nuovi accreditamenti siano prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023.

Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n. 1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell’accreditamento, è stata stabilita la possibilità di presentare istanze di rilascio di accreditamento anche per nell’anno 2021 a valere dall’anno 2022.

Con DGR n. 1060 del 3/08/2021 sono state approvate le determinazioni per l’anno 2021 in merito ai procedimenti di rilascio di accreditamento riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sociosanitarie, stabilendo quale termine di presentazione il 30 settembre 2021.

Con la succitata deliberazione n. 1060 del 3/08/2021 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2021.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rinnovo di accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica alle Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, secondo le misure adottate per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte della Azienda Ulss territorialmente competente, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali straordinario previsto dalla DGR 1553 del 11/11/2021.

La commissione regionale CRITE, nella seduta del 7 novembre 2022 e del 5 dicembre 2022, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria e ha confermato il parere positivo volto al rilascio del rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture afferenti all’area disabili e all'area dipendenze specificate nell’Allegato A e nell’Allegato B, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto, comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento, effettuata dalle Aziende ULSS delegate, è stato predisposto l’elenco di rinnovi di accreditamento delle singole strutture afferenti all’area  disabili (Allegato A) e dipendenze (Allegato B).

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 242 del 22/02/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1974 del 23/12/2018;

Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;

Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;

Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;

Vista la DGR n. 1060 del 3/08/2021;

Vista la DGR n. 1153 del 11/11/2021

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale, per tre anni, fino al 31/12/2024, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone con disabilità e di persone con dipendenze patologiche con esiti positivi individuati nell’Allegato A e nell’Allegato B, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento;
  3. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell’accreditamento, le unità di offerta individuate nell’Allegato A e nell’Allegato B hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione competente afferente all’Area Sanità e Sociale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo, per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  9. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e Allegato B e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
  10. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, dell’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda Ulss di riferimento;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1727_22_AllegatoA_493163.pdf
Dgr_1727_22_AllegatoB_493163.pdf

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