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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 31 gennaio 2023


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1718 del 30 dicembre 2022

Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. n. 132/CR del 13 dicembre 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano per l’anno 2023 misure dirette a definire l’ammontare della spesa a disposizione per il personale del SSR con rapporto di dipendenza, con rapporto di lavoro autonomo e di specialistica ambulatoriale interna e a promuovere l’ottimizzazione della gestione dello stesso personale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Deliberazioni della Giunta regionale, adottate sentito il parere della competente Commissione consiliare, vengono annualmente impartite disposizioni nei confronti delle aziende ed enti del SSR (di seguito denominate aziende), compresa Azienda Zero, riguardanti il personale dipendente, il personale a rapporto di lavoro autonomo e il personale specialista ambulatoriale interno. Si tratta di indicazioni dirette a definire gli obiettivi di costo delle aziende, a disciplinare il reclutamento del personale nelle sue varie forme, ad orientare, alla luce della legislazione di riferimento, i processi di internalizzazione ed esternalizzazione dei servizi e, più in generale, ad assicurare omogeneità di comportamenti in relazione a taluni istituti.

Si ritiene opportuno impartire anche per l’anno 2023 disposizioni nei confronti delle aziende, contenute nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tali disposizioni se da un lato sono in gran parte analoghe, laddove non identiche, a quelle contenute nella D.G.R. n. 417 del 12 aprile 2022, dall’altro introducono alcune novità significative.

Si rappresenta, preliminarmente, che l’obiettivo di costo per il personale, è, per il 2023, pari a 3.106.024.536,27 di euro rispetto ai 2.991.677.746 di euro del 2022. Tale obiettivo rispetta i vincoli di spesa per le aziende ed enti del SSN posti dalla legislazione statale e, in particolare, dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. e s.m. e i..

L’obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e fisici) relativo all’anno 2023 è, invece, pari a 84.897.876 di euro ed è identico a quello indicato per l’anno 2022.

Si propone, comunque, di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a modificare i predetti limiti, nel rispetto della legislazione nel tempo vigente, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali.

Si propone altresì di incaricare lo stesso Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo per ciascuna azienda e, se necessario, di variarli in corso d’anno.

Si segnalano le modifiche relative alla ricognizione degli adempimenti aziendali riguardanti i piani triennali dei fabbisogni di personale alla luce dell’introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113 e delle modifiche legislative e regolamentari in materia intervenute nel corso dell’anno 2022.

Si evidenzia, in proposito, che lo strumento esecutivo dei piani triennali dei fabbisogni inseriti nel PIAO rimane il piano trimestrale adottato dalle aziende in cui vengono riportate tutte le acquisizioni di personale programmate anche in funzione del rilascio delle autorizzazioni alle assunzioni da parte dell’Area Sanità e Sociale.

Si evidenziano altresì, in modo particolare, le integrazioni apportate, rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. 417/2022, in materia di esternalizzazione di servizi, che sono finalizzate a richiamare le aziende alla necessità di esercitare una serie di valutazioni, verifiche e controlli volti da un lato ad accertare che le procedure di esternalizzazione siano conformi alla normativa vigente e dall’altro a limitare l’utilizzo dell’istituto alle sole ipotesi in cui risulti oggettivamente impossibile assicurare i servizi con proprio personale (sia della stessa azienda, sia di altre aziende sanitarie attraverso l’istituto delle convenzioni di consulenza). Inoltre, le indicazioni fornite hanno anche lo scopo di far sì che le prestazioni rese dai professionisti forniti dalle imprese assegnatarie delle gare di appalto e che operano all’interno delle aziende siano effettuate nel rispetto dei parametri qualitativi definiti dalle stesse aziende (specie con riferimento alle garanzie relative agli standard di sicurezza clinica, organizzativa e di qualità del servizio erogato), nonché in conformità alle indicazioni delle strutture di riferimento, delle linee guida e dei protocolli clinici esistenti.

Viene, inoltre, confermata l’autorizzazione alle aziende di avvalersi anche per il 2023 della deroga prevista (sulla base di linee di indirizzo regionali), da ultimo, dall’articolo 70, comma 2 del CCNL del Comparto del 2 novembre 2022, nel limite di 12 mesi, alla durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato per il personale sanitario. Tale deroga, in conformità alla predetta disposizione contrattuale, dovrà essere funzionale alla garanzia della costante erogazione dei servizi sanitari e del rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Si segnalano, infine, gli aggiornamenti in materia di anticorruzione alla luce del nuovo Piano anticorruzione 2022-2024 approvato dall’ANAC il 16 novembre 2022.

Con deliberazione n. 132/CR del 13 dicembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni sopra illustrate e ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

Con nota prot. n. 0019100 del 22 dicembre 2022 il Presidente della Quinta Commissione consiliare ha comunicato il parere favorevole, a maggioranza, della medesima Commissione rilasciato nella seduta n. 71 dello stesso 22 dicembre 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. e s.m. e i.;
  • VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113;
  • VISTO l’articolo 70 del Contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022;
  • VISTA la D.G.R. n. 417 del 12 aprile 2022;
  • VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
  • VISTO l’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
  • VISTA la propria deliberazione n. 132/CR del 13 dicembre 2022;
  • VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 22 dicembre 2022;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare le disposizioni a valere per l’anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna contenute nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di determinare l’obiettivo di costo per il personale relativo all’anno 2023 per tutte le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’IRCCS IOV e l’Azienda Zero nella misura complessiva di € 3.106.024.536,27, autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

4. di determinare l’obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo all’anno 2023 nella misura complessiva di € 84.897.876,00, autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo;

5. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo, complessivamente indicati ai precedenti punti 3 e 4, per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR e, sussistendone la necessità, a modificarli in corso d’anno, effettuando eventuali manovre compensative;

6. di confermare l’autorizzazione per le aziende ed enti del SSR ad avvalersi, per il personale sanitario del Comparto Sanità, della deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato, nel limite di dodici mesi, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 70, comma 2 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022;

7. di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a impartire indicazioni attuative, ed eventualmente integrative, delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1718_22_AllegatoA_493157.pdf


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