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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 20 gennaio 2023


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 30 dicembre 2022

Avvio dei lavori per la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. D.Lgs. n. 152/2006, art. 121.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si avviano i lavori per l’aggiornamento dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto al fine di armonizzarli con i Piani di Gestione delle Acque, recentemente adottati, rispettivamente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e del Distretto Idrografico del fiume Po, e di esplicitare alcune disposizioni per una più efficace applicazione del Piano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), previsto dall’art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e approvato il 05/11/2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è uno degli strumenti di settore più importanti e qualificanti della nostra Regione, in vigore dall’8/12/2009. L’attuazione del PTA risponde alla necessità di disporre di una normativa di riferimento certa, consolidata e in grado di assicurare la qualità e la corretta gestione dell’acqua.

Il PTA è composto di tre documenti: “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, “Indirizzi di Piano” e “Norme Tecniche di Attuazione” (queste ultime, di seguito NTA). Nel tempo, alcuni articoli delle NTA sono stati oggetto di modifiche, approvate con varie Deliberazioni della Giunta Regionale previa acquisizione del parere favorevole della commissione consiliare competente, come disposto dall’art. 4 delle stesse NTA del PTA, resesi necessarie per l'adeguamento a norme sopravvenute, per chiarimenti di alcuni aspetti applicativi, per la concessione di proroghe per l’attuazione di interventi e per l'applicazione di limiti specifici. Dette modifiche sono state apportate con le seguenti deliberazioni di Giunta: DGR n. 145/2011, DGR n. 1580/2011, DGR n. 842/2012, DGR n. 2626/2012, DGR n. 691/2014, DGR n. 1534/2015, DGR n. 360/2017.

L’art. 121, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che le successive revisioni e gli aggiornamenti del Piano vengano effettuati ogni sei anni, è stato quindi, di fatto, ottemperato.

Nel tempo, sono state inoltre approvate ulteriori DGR che non modificano il testo delle NTA, ma ne chiariscono alcuni contenuti, oppure ne costituiscono provvedimenti attuativi: DGR n. 80/2011, DGR n. 578/2011, DGR n. 1770/2012, DGR n. 225/2016.

L’art. 117 del D.Lgs. n. 152/2006 impone, sulla base della Direttiva 2000/60, che per ciascun Distretto Idrografico sia adottato un Piano di Gestione relativo alle acque (di seguito denominato PdGA). I contenuti dei PdGA e dei Piani di tutela delle Acque sono illustrati in allegato 4 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, rispettivamente nelle parti A e B. L’indice dei contenuti di tali Piani presentano diversi elementi tra loro in comune.

La Regione del Veneto partecipa alla predisposizione di due distinti PdGA in quanto il territorio regionale ricade all’interno di due diversi Distretti Idrografici, Alpi Orientali e fiume Po.

Con Delibera n.1 del 24/2/2010 è stato adottato dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (oggi Distretto Alpi Orientali) il primo PdGA per il territorio del Distretto Alpi Orientali (primo ciclo di pianificazione 2010-2015). In pari data, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di distretto del fiume Po ha adottato il primo PdGA del distretto idrografico del fiume Po, sempre per il primo ciclo di pianificazione 2010-2015.

Con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali è stato approvato il primo aggiornamento del PdGA del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (secondo ciclo di pianificazione 2015-2021). Similmente, con deliberazione n. 1/2016 del 03/03/2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico del fiume Po è stato approvato il primo aggiornamento del PdGA del Distretto Idrografico del fiume Po. Per entrambi i PdGA la Regione Veneto ha fattivamente collaborato per il territorio di propria competenza. Detti PdGA sono stati poi approvati anche con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017.

Per quanto riguarda il Veneto, il lavoro con le Autorità di Distretto per i PdGA è stato condotto dalle strutture regionali deputate alla tutela delle acque e ai rapporti con il Servizio Idrico Integrato, con la costante collaborazione di ARPAV e delle strutture regionali competenti per la difesa del suolo, per il territorio del bacino scolante in Laguna di Venezia e in materia di agricoltura.

Nell'attività di collaborazione con i Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po per l’aggiornamento dei PdGA, ARPAV e Regione hanno individuato i corpi idrici interessati, hanno operato la loro "tipizzazione", nel frattempo resasi necessaria ai sensi del DM n. 131 del 16/06/2008, hanno individuato le “pressioni” e hanno elaborato e rinnovato la classificazione dei corpi idrici sulla base delle nuove normative. Le classificazioni sono state approvate rispettivamente con DGR n. 1856/2015 (stato ecologico e chimico delle acque superficiali interne), n. 1625/2015, n. 1626/2015 (stato chimico e stato quantitativo delle acque sotterranee) e n. 407/2016 (stato ecologico e chimico delle acque marino-costiere e di transizione). ARPAV e Regione hanno altresì avviato l’individuazione dei corpi idrici "naturali", "fortemente modificati" e "artificiali". La Regione ha predisposto il programma delle misure sulla base della relazione tra le pressioni e lo stato dei corpi idrici, ha individuato gli obiettivi ed eventuali proroghe e deroghe, alla scala di singolo corpo idrico. Le misure (ossia gli interventi, le prescrizioni, i vincoli, ecc.) riportate nei PdGA derivano in parte dalle NTA del PTA e in parte dai programmi degli interventi previsti e pianificati dai Consigli di Bacino del servizio idrico integrato, dai Consorzi di bonifica, dalle Strutture regionali soprattutto in merito ad aspetti regolamentari e normativi e da ARPAV per gli aspetti di studio e monitoraggio ambientale; per quanto riguarda gli interventi interessanti il settore agricolo, la struttura regionale competente per il tema agricoltura ha individuato le disposizioni specifiche vigenti.

Con DGR n. 671 del 17/05/2016 è stata avviata un’attività di revisione e aggiornamento del PTA della Regione Veneto, per armonizzarlo con i PdGA dei Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po. Conseguentemente è stata approvata la DGR n. 1023 del 17/07/2018 che apporta modifiche al PTA in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, di adeguamento della terminologia, di aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Inoltre con DGR n. 1170/2021 si è reso necessario istituire una nuova zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e ridefinire dal punto di vista cartografico alcune di tali zone vulnerabili. 

Con delibera n. 2 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente, come integrata dalla delibera n. 1 del 18/3/2022, è stato adottato il secondo aggiornamento del PdGA del Distretto Alpi Orientali (terzo ciclo di pianificazione 2021-2027). Similmente, con delibera 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021 è stato adottato il secondo aggiornamento del PdGA del Distretto del fiume Po. Tale secondo aggiornamento contiene, rispetto al primo, per entrambi i PdGA, informazioni, dati ed elaborazioni più recenti nella parte conoscitiva sulle pressioni, sullo stato dei corpi idrici e sulle misure, ivi comprese le nuove classificazioni dei corpi idrici sia superficiali che sotterranei approvate dall’Amministrazione regionale.

La sopra richiamata adozione dei PdGA evidenzia ora la necessità di un ulteriore aggiornamento del PTA. Al riguardo si richiama il fatto che il PTA contiene, oltre alle NTA, anche altri due documenti ad esse propedeutici: la "Sintesi degli Aspetti Conoscitivi" e gli "Indirizzi di Piano", i cui contenuti risultano ormai in buona parte superati.

Per quanto riguarda i temi trattati dalla "Sintesi degli Aspetti Conoscitivi" del PTA, si deve evidenziare che i PdGA contengono tutta una serie di informazioni conoscitive aggiornate sui corpi idrici (tipizzazione, classificazione, corpi idrici fortemente modificati e artificiali…) basate sulle disposizioni e sui criteri vigenti descritti nel D.Lgs. n. 152/2006 come modificato e integrato dai vari decreti ad esso collegati (D.M. 131/2008 su tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni; D.M. 260/2010 sui criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, D.M. 156/2013 sui criteri tecnici per l’individuazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali) in ottemperanza ai dettami della Direttiva 2000/60/CE.

Stante tale quadro conoscitivo aggiornato e normativamente adeguato, si deve dare atto che il documento "Sintesi degli Aspetti Conoscitivi" del PTA, a suo tempo redatto sulla base di informazioni ora in gran parte superate, sullo stato dei corpi idrici e sulle loro pressioni e su normative e criteri di classificazione da tempo modificati o persino abrogati, non risulta più adeguato a rappresentare l'identificazione e lo stato dei corpi idrici, nonché le pressioni su di essi insistenti.

Negli "Indirizzi di Piano" è riportata la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi per i corpi idrici, ora individuati nei PdGA. Inoltre sono riportate tutta una serie di misure (ossia interventi, prescrizioni, vincoli, ecc.) per il raggiungimento di tali obiettivi, misure che da un lato sono in parte state superate dai vari sopracitati aggiornamenti delle NTA del PTA vigente e, dall'altro, sono state superate dalle misure indicate nel PdGA a motivo dell'evolversi della normativa, degli strumenti di programmazione agroambientale e del Servizio Idrico Integrato, e degli interventi nel frattempo messi in atto. Per questi motivi si deve dare atto che anche il documento "Indirizzi di Piano" del PTA non risulta più adeguato e aggiornato per rappresentare gli obiettivi da conseguire per i corpi idrici e le misure per il raggiungimento di tali obiettivi.

Come sopra ricordato, l’art. 121 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che revisioni e aggiornamenti del PTA devono essere effettuati ogni sei anni, cadenza che coincide con quella dei PdGA come indicato dall’articolo 117 comma 2-bis del medesimo decreto. Si profila quindi la necessità di adeguare ed armonizzare i contenuti del PTA alle informazioni aggiornate presenti nel PdGA del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e nel PdGA del Distretto Idrografico del fiume Po.

E' inoltre necessario apportare alcuni ulteriori adeguamenti all'articolato delle NTA del PTA, sia a fronte delle richieste dei soggetti preposti all'applicazione del PTA stesso, sia per tenere conto della presenza dei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti coinvolti, di nuove normative in materia di scarichi di sostanze pericolose, dell'opportunità di esplicitare alcune disposizioni inerenti ad esempio gli scarichi in generale, nonché delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia delle opere di presa dei pubblici acquedotti. E’ infine opportuno adeguare gli strumenti regolamentari ed attuativi per l’applicazione del corretto rilascio a valle delle captazioni. 

A tal fine si ritiene di dare avvio alle necessarie attività, costituendo un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, e comprendente le Strutture regionali che saranno successivamente individuate dal suddetto Direttore di Direzione, nonché l’ARPAV, e a cui potranno essere chiamati a partecipare gli Enti locali interessati all'applicazione delle norme di Piano.

Si precisa che l'attività di aggiornamento prevede un percorso partecipato con le Autorità in materia ambientale allo scopo di valutare, rispetto agli scenari elaborati e alle azioni individuate dallo strumento vigente, la necessità di opportune misure correttive.

Si evidenzia comunque che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, per le modifiche minori di piani e programmi che hanno già scontato la Valutazione Ambientale Strategica, "...la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto dell'intervento". Conseguentemente, l'Autorità competente, nel caso di specie, potrà ritenere necessaria la Valutazione Ambientale esclusivamente qualora, espletata la procedura di cui all'art. 12 - "Verifica di assoggettabilità" del D. Lgs. n. 152/2006, siano accertati impatti significativi sull'ambiente. La procedura di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere espletata contestualmente alla formulazione della nuova versione del PTA.

Con riferimento alla procedura di approvazione del Piano, la legge regionale n. 33/1985, articolo 20 comma 6, prevede che “…le varianti al piano regionale che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, così come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dai ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere”.

Inoltre, in applicazione dell'art. 121 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, il PTA sarà sottoposto a parere delle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti, che ne verificheranno la conformità con i loro atti di pianificazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, in particolare l'art. 121;

VISTA la L.R. n. 17 del 17/04/2012;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni n.1 e n. 2 del 03/03/2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali;

VISTA la deliberazione n.1 del 03/03/2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico del fiume Po;

VISTI i DM Ambiente n. 131/2008, 260/2010 e 156/2013;

VISTE le DGR n. 1625 e n. 1626 del 19/11/2015, n. 1856 del 12/12/2015 e n. 407 del 07/04/2016;

VISTA la DGR n. 671 del 17/05/2016;

VISTA la DGR n. 1023 del 17/07/2018;

VISTA la DGR n. 1170 del 24/08/2021;

VISTA la delibera n. 2 del 20/12/2021 e la delibera n. 1 del 18/03/2022 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

VISTA la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

VISTE le DGR n. 3/2022 e n. 4/2022;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di dare avvio, per quanto in premessa esposto, all'attività di revisione ed aggiornamento dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
  2. di costituire, per la finalità di cui al punto 1, un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, e comprendente le strutture regionali che saranno successivamente individuate dal suddetto Direttore di Direzione, nonché l’ARPAV, e a cui potranno essere chiamati a partecipare gli Enti locali interessati all'applicazione delle norme di Piano;
  3. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
  5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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