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Materia: Edilizia scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1640 del 19 dicembre 2022
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica dei termini di rendicontazione. (L.R. n. 59/1999 e L.R. n. 27/2003, art. 4 L.R. 01/2009, art. 16 L.R. 01/2014, art. 52 L.R. n. 3/2003)
Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei finanziamenti assegnati, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere.
In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:
A seguito dell'assegnazione dei contributi approvati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta regionale sono pervenute diverse istanze da parte degli Enti beneficiari volte a richiedere una serie di modifiche per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.
Le modifiche di cui sopra riguardano le richieste di proroga ai termini precedentemente stabiliti per la conclusione dei lavori e la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale sia per interventi ancora in itinere oppure conclusi sia ancora da rendicontare o rendicontati oltre la scadenza.
Il presente provvedimento si fonda sulla necessità di garantire la realizzazione degli interventi in questione e il perfezionamento della fase di rendicontazione contabile dei lavori eseguiti in un lasso temporale caratterizzato dall'emergenza sanitaria da COVID - 19 e dalla difficoltà di reperimento dei materiali per l'edilizia.
Si intende pertanto accogliere le istanze pervenute da parte di alcuni enti beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta regionale, come di seguito indicato:
È stato infine verificato da parte dell'ufficio competente che le modifiche conseguenti alle suddette istanze sono tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso e consentono il permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l’individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo con particolare riferimento, qualora prevista, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 3/2003;
VISTO gli art. 4 L.R. 01/2009 e art. 16 L.R. 01/2014;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le D.G.R. nn. 1771 del 16/06/2009, 822 del 15/3/2010, 1430 del 18/05/2010, 2282 del 27/11/2014, 2565 del 23/12/2014, 1402 del 25/09/2018, 959 del 14/7/2020 e 762 del 15/06/2021;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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