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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 24 gennaio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1639 del 19 dicembre 2022

Riparto, relativamente agli anni 2022 e 2023, tra le aziende del Servizio sanitario regionale delle risorse destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto soccorso e formulazione di Linee di indirizzo per le stesse aziende. Articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone per gli anni 2022 e 2023 il riparto tra le aziende del SSR delle risorse che l’articolo 1, comma 293  della L. 234/2021 destina al personale del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso e, secondo la previsione dell’articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022,  si formulano linee di indirizzo nei confronti delle stesse aziende per la definizione dei criteri di riconoscimento del beneficio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce cheAi fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.

L’articolo 107, comma 4, del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, dà attuazione alla disposizione legislativa sopra riportata disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso. In particolare, la clausola contrattuale in parola stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Il medesimo comma 4 dell’articolo 107 prevede che le regioni individuino la quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse regioni nella tabella G allegata al CCNL. E’ altresì stabilito che, nelle more delle determinazioni regionali, il riconoscimento al personale operante nei servizi di pronto soccorso, all’interno dell’anzidetto limite e a titolo di anticipazione dell’indennità, dell’importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

Si precisa che la tabella G allegata al CCNL, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all’articolo 1, comma 293, della L. 234/2021, attribuisce alla Regione del Veneto la somma di euro 4.349.914,00 al netto degli oneri riflessi.

Si evidenzia poi che l’articolo 7 del CCNL del 2 novembre 2022 dà facoltà alle regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 293, della L. 234/2021.

A tal fine è stato attivato dall’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali e dai competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto per pervenire ad una condivisone dei criteri di riparto alle aziende del SSR delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dalla tabella G, allegata  al CCNL del 2 novembre 2022, nonché delle linee indirizzo regionali nei confronti delle stesse aziende. Tale condivisione si è realizzata con il verbale di confronto sottoscritto il 23 novembre 2022 dall’amministrazione regionale e da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 2 novembre 2022.

Di seguito si illustrano i criteri di riparto delle risorse e i contenuti delle linee di indirizzo, che hanno per destinatarie le aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (di seguito denominate aziende).

Considerata la ratio dell’indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell’ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, si propone che le risorse assegnate alla Regione del Veneto dalla tabella G allegata al CCNL del 2 novembre 2022 siano ripartite tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi al 31 dicembre 2021, secondo la tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A).

Le aziende, secondo la previsione dell’articolo 107, comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, dovranno attribuire l’indennità ai lavoratori di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati ai servizi di pronto soccorso, con la precisazione che a tali servizi è riconducibile anche il personale assegnato alle UOC “Centrale operativa SUEM” e alle UOC “Pronto soccorso pediatrico” individuate dalla DGR 14 maggio 2019, n. 614, nonché il personale assegnato stabilmente per garantire la gestione del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza dei Poli di II livello, che sono previsti negli Ospedali di Treviso, Mestre e Vicenza dalla D.G.R. n. 3318 del 3 novembre 2009.

Al fine di garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui trattasi l’indennità dovrà essere attribuita presso ogni azienda nella misura di 80 euro mensili per 12 mensilità in relazione all’effettiva presenza in servizio. Le aziende distribuiranno entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento ai dipendenti aventi diritto le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo, in ragione delle riduzioni dell’indennità corrisposta ai singoli beneficiari in conseguenza delle assenze dal servizio, o comunque per ridefinire gli importi dovuti a seguito delle intervenute variazioni di personale.

Si evidenzia che ai fini della corresponsione, a titolo di acconto, dell’indennità nella predetta misura di 80 euro mensili non rilevano le assenze dal servizio per congedo ordinario e per permessi retribuiti.

Si precisa, infine, che criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Per l’anno 2024 e seguenti tali criteri saranno ridefiniti, previo confronto con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, quantificati in euro 5.959.382,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte a valere sulla quota indistinta del FSR stanziata sul Bilancio Finanziario Regionale, rispettivamente per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO gli articoli 7 e 107 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022;

VISTA la D.G.R. 14 maggio 2019, n. 614;

VISTA la D.G.R. 3 novembre 2009, n. 3318;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di ripartire per gli anni 2022 e 2023 tra le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, secondo quanto convenuto nel verbale di confronto tra l’Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità del 23 novembre 2022, le risorse quantificate all’allegato G) al CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022, pari, per ciascun anno, ad euro 5.959.382,00 al lordo degli oneri riflessi e ad euro 4.349.914,00 al netto degli oneri riflessi, per il riconoscimento al personale avente titolo dell’ indennità di pronto soccorso di cui all’articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo la tabella allegata al presente provvedimento (ALLEGATO A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
     
  3. di attestare che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in euro 5.959.382,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte a valere sulla quota indistinta del FSR stanziata sul Bilancio Finanziario Regionale, rispettivamente per l’anno 2022 e per l’anno 2023;
     
  4. di rinviare ad una successiva deliberazione la ripartizione delle risorse per l’anno 2024 e seguenti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità;
     
  5. di formulare nei confronti delle Aziende di cui al punto 2 le linee di indirizzo riportate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate;
     
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1639_22_AllegatoA_492585.pdf

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