Definizione dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio economico- finanziario 2022 e seguenti ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 5/2001. DGR n.109/CR del 18/10/2022.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, preso atto del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare, approva la definizione dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio economico- finanziario 2022 e seguenti ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 5/2001.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1810 del 07 novembre 2017, sono stati proposti i criteri e la destinazione per la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale - indipendentemente dal suo ammontare - per il periodo 2017-2021.
La definizione dei nuovi criteri di ripartizione era stata resa necessaria a seguito del cambiamento dell’assetto istituzionale del SSR della Regione Veneto avvenuto con l’adozione della L.R. 19/2016 la quale ha istituito Azienda Zero ed ha individuato nuovi ambiti territoriali per le Aziende ULSS.
Nelle more della predisposizione del nuovo riparto del FSN 2022, il budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria 2022-2024, specificamente per quanto riguarda quelle iscritte nel perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dai provvedimenti statali di riparto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021, ripartito con deliberazione della Giunta regionale n. 1237 del 14 settembre 2021.
Sulla base di tali parametri, la Giunta regionale, al fine di consentire l’avvio della gestione finanziaria per l’esercizio 2022, con deliberazione n. 1829 del 23 dicembre 2021, ha autorizzato, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2022 - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - fino all’approvazione del provvedimento di riparto per l’esercizio 2022, e comunque entro il limite massimo dell’importo assegnato a ciascun ente del SSR, con DGR n. 1237 del 14 settembre 2021, a titolo di finanziamento totale indistinto per l’erogazione dei LEA dell’esercizio 2021.
Nel corso del corrente esercizio, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sta formalizzando in questi giorni la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN 2022 e, pertanto, non è ancora possibile procedere alla loro assegnazione.
La competenza dei criteri e la loro applicazione in merito alla destinazione ed alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale stabiliti con deliberazione n. 1810 del 07 novembre 2017 è terminata nell’esercizio 2021. Di conseguenza si rende necessario definire e stabilire nuovamente i criteri di ripartizione delle risorse agli enti del SSR per l’esercizio economico-finanziario 2022 e seguenti.
I nuovi criteri devono tenere conto sia dei cambiamenti e delle modificazioni che sono intervenuti durante gli scorsi esercizi in termini di incidenza demografica e dunque di programmazione sanitaria territoriale dei singoli enti del SSR, sia della necessaria modifica di alcuni criteri che garantiscono l’equità tra gli enti del SSR e tengano in considerazione alcuni aspetti importanti e caratteristici di ciascuna Azienda sanitaria sia legati alla morfologia del territorio che derivanti dalla programmazione sanitaria.
A tal fine, il Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR dell’Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 215613 del 11 maggio 2022 ha incaricato Azienda Zero di predisporre una proposta tecnica di riparto delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale alla Regione del Veneto per l’esercizio 2022, indipendentemente dall’ammontare di tali risorse e che tenga in considerazione alcuni importanti principi ed aspetti significativi:
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Realizzazione di un sistema di finanziamento flessibile rispetto alla diversa quantificazione del Fondo Sanitario Regionale da un anno all’altro per garantire assegnazioni certe fin dall’inizio dell’esercizio economico-finanziario;
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Garanzia di una stabilità dei criteri di riparto, nel tempo;
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Trasparenza del sistema di finanziamento del SSR e la sua massima condivisione con tutti gli interessati;
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Equità tra le Aziende sanitarie, garantendo la corrispondenza tra maggiori bisogni sanitari e maggiori finanziamenti;
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Individuazione di criteri che tengano conto delle aree caratterizzate da specificità nella configurazione geografica e nella dispersione territoriale ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e dell’articolo 4 della Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
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Assegnazioni basate sulla copertura dei costi standard dei servizi da erogare;
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Equilibrio economico e finanziario degli enti del SSR;
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Finanziamento delle Aziende sanitarie sulla base di percentuali d’accesso al totale del FSR,
analogamente a quanto avviene per la ripartizione delle risorse del FSN tra le Regioni.
Con nota prot. n. 22697 del 5/8/2022, Azienda Zero ha trasmesso la proposta tecnica richiesta, predisponendo nuovi criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l’erogazione dei LEA in applicazione dei nuovi principi sulla base delle indicazioni fornite da Area Sanità e Sociale (Allegato A), di seguito descritti.
Fondo sanitario regionale ripartibile
In base ai criteri indicati dalla DGR n. 1810/2017 e di quanto previsto dalla DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii, alla determinazione dell’ammontare del Fondo sanitario regionale ripartibile, concorrono innanzitutto le risorse relative al finanziamento del fabbisogno indistinto, al netto delle entrate proprie e del saldo della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale oltre alle risorse spettanti a titolo di quota premiale e a titolo di risorse per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. In base alla nuova proposta di ripartizione delle risorse, questa metodologia di determinazione dell’ammontare delle risorse ripartibili non subisce alcuna variazione e verrà confermata a seguito dell’adozione del presente provvedimento.
Il nuovo modello di riparto proposto si caratterizza perché estende a tutti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) la logica del finanziamento senza vincoli di destinazione, rafforza il principio delle dotazioni e dei costi standard, così come previsto dal Dlgs. 68/2011 e dal Piano Socio Sanitario regionale, garantisce l’equità orizzontale anche con riferimento agli investimenti in sanità effettuati dalle Aziende Sanitarie e tiene separate le scelte di competenza degli organi di governo da quelle che rappresentano decisioni tecniche.
Poiché l’importo del FSR per la Regione del Veneto varia di anno in anno e data la proposta di validità pluriennale del modello, i finanziamenti alle Aziende Sanitarie sono definiti sulla base di quote percentuali di accesso al FSR e non in termini assoluti.
La nuova proposta prevede che spettano agli organi di governo della Regione le decisioni riguardanti la distribuzione percentuale delle risorse fra i macro LEA e i relativi sotto livelli di assistenza, mentre sono definite da un modello tecnico di riparto le quote relative alla distribuzione delle risorse fra le Aziende sanitarie, in termini di fabbisogno relativo rispetto alle risorse disponibili, finite, con riferimento ai bisogni sanitari della popolazione, che sono potenzialmente illimitati.
La proposta tecnica prevede una prima suddivisione in due macro categorie delle risorse del FSR ripartibile, una prima quota destinata alla ripartizione tra gli enti del SSR attraverso la quota d’accesso prestabilita per ogni singolo Ente ed una seconda quota non immediatamente ripartita agli enti del SSR da mantenere in gestione a livello centrale.
Quest’ultima quota di risorse non ripartite viene destinata:
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al finanziamento delle funzioni che Regione ha delegato ad Azienda Zero e delle risorse necessarie alla propria gestione e funzionamento;
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ad accantonamento di una quota di risorse da destinare con successivo provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell’Area Sanità e Sociale, agli enti del SSR ai fini della promozione da parte di quest’ultimi di azioni di miglioramento ed efficientamento della gestione, compreso altresì l’incremento della qualità dei servizi offerti;
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al finanziamento delle attività relative alla Gestione Sanitaria Accentrata;
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a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR per l’anno in corso e/o a copertura della programmazione degli investimenti in salute dell’anno successivo, a scorrimento;
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specificatamente a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR dell’esercizio in corso, analogamente a quanto già effettuato con i precedenti atti di riparto.
A queste finalità si aggiunge anche quella del finanziamento delle funzioni / servizi che Azienda Zero svolge centralmente per conto delle Aziende sanitarie del SSR.
Al fine di garantire una corretta rappresentazione economica dei costi correlati ai ricavi nei bilanci degli enti del SSR, come anche previsto dall’art. 12 comma 3 punto b D. Lgs 502/92, Azienda Zero procederà gradualmente a compensare, su base di contabilizzazioni analitiche, il valore dei beni consegnati e delle prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito per conto degli enti del SSR.
Il riparto del FSR agli enti del SSR garantirà la copertura degli oneri conseguenti alle attività centralizzate presso Azienda Zero/GSA compensati con le "Poste R", sulla base di contabilizzazioni analitiche.
Con riferimento alle risorse non ripartite e destinate a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR e a finanziamento della programmazione degli investimenti degli enti del SSR per l’esercizio successivo, le medesime di articolano in due finalizzazioni, la prima per finanziare nuovi investimenti, lasciata nella disponibilità della Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia e Edilizia (CRITE) e la seconda per finanziare investimenti per il mantenimento del patrimonio aziendale esistente da ripartire in via programmatoria sulla base di un criterio di natura tecnica come meglio precisato in Allegato A al presente atto.
Inoltre, in continuità con quanto operato per i precedenti riparti del FSR, al fine di garantire il perseguimento del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, si ritiene di autorizzare la Giunta Regionale a prevedere la quota – determinata nell’ambito del riparto del Fondo Sanitario Regionale - da destinare agli enti del SSR in relazione alla dinamica del risultato di esercizio consolidato del SSR in corso di formazione
Per quanto riguarda la quota di risorse destinata alla ripartizione agli enti del SSR, sono inclusi al suo interno i cosiddetti “finanziamenti a funzione”, i quali presentano determinate caratteristiche previste dall’art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e sono finanziati attraverso l’assegnazione di una quota di finanziamento del FSR prestabilita ed espressa in valore assoluto.
Nelle more di una revisione dei finanziamenti a funzione, si elencano di seguito i principali attualmente in essere:
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Pronto Soccorso;
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Emergenza Sanitaria Territoriale;
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Finanziamento delle attività assistenziali del personale universitario;
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Sistema trasfusionale.
Con il presente atto si rinvia ai successivi provvedimenti della Giunta, di destinazione e ripartizione delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in relazione alla quota del Fondo Sanitario Nazionale annualmente attribuito alla Regione del Veneto, la determinazione sia dei finanziamenti a funzione da garantire sia il corrispondente importo da assegnare agli enti del SSR sulla base di criteri tecnici di valorizzazione di specifici fattori produttivi secondo gli standard di riferimento.
La Giunta regionale è autorizzata a quantificare l’entità e la destinazione dei finanziamenti a funzione fino alla quota complessiva di 400 milioni di euro, per l’anno 2022.
Resta inteso che le aziende sanitarie territoriali di riferimento hanno il compito di controllare che, a fronte dei finanziamenti a funzione destinati a erogatori privati accreditati, siano garantiti da parte di quest’ultimi gli standard minimi previsti al fine dell’effettivo riconoscimento del finanziamento.
Al netto dei finanziamenti a funzione ripartiti in valore assoluto, i restanti fondi a titolo indistinto sono ripartiti agli enti del SSR considerando i fabbisogni finanziari relativi e non quelli assoluti in quanto come riportato sopra i bisogni sanitari della popolazione sono potenzialmente illimitati rispetto alle risorse disponibili limitate.
Con riferimento alla quota destinata ad essere ripartita agli enti del SSR per i LEA si propone di attribuire all’organo di governo regionale la distribuzione percentuale delle risorse tra i macro LEA e tra i loro sotto livelli di assistenza e di calcolare sulla base di driver opportuni, principalmente sulla base del criterio della quota capitaria pesata, le quote relative alla distribuzione delle risorse fra le Aziende sanitarie come dettagliatamente descritto nella proposta tecnica di riparto redatta da Azienda Zero, Allegato A al presente atto.
Nell’ambito della definizione delle quote di riparto dei macro LEA, la proposta tecnica propone inoltre l’assegnazione di una integrazione del finanziamento in relazione alla configurazione geografica e alla dispersione territoriale, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 a tutela delle zone regionali con specificità territoriali, appunto.
Lo schema riportato in Allegato B al presente atto riassume la determinazione delle risorse da ripartire, i parametri da definire in capo agli organi di governo della Regione, le deleghe a successivi atti della Giunta e gli ambiti di calcolo della quota di accesso dei singoli enti del SSR in considerazione di fabbisogni finanziari relativi calcolati con criteri tecnici oggettivi specifici per ciascun sottolivello di assistenza sanitaria.
La determinazione in termini percentuali delle risorse tra i macro LEA e i relativi sotto livelli di assistenza, in coerenza sia con la programmazione sanitaria regionale, sia con la normativa nazionale di riferimento in tema di finanziamento dei LEA, in vigore, è contenuta in Allegato C al presente provvedimento.
La proposta di riparto prevede infine, ottenute le risultanze finali del calcolo, una rimodulazione a saldo zero del finanziamento agli enti del SSR, per ridurre gli impatti delle annuauli variazioni della numerosità della popolazione residente sulla ripartizione del FSR, tenuto conto della rigidità della funzione di produzione e dei relativi costi fissi aziendali.
Considerato che le condizioni demografiche nazionali e regionali e /o altre variabili utilizzate nei calcoli tecnici di determinazione del fabbisogno annuo relativo degli enti del SSR con riferimento ai sotto livelli di assistenza sanitaria si modificano annualmente, si ritiene di incaricare Azienda Zero di aggiornare, con la medesima periodicità, tali parametri che incidono sui criteri tecnici di ripartizione delle risorse e di applicarli in sede di predisposizione degli atti di riparto.
Risorse integrative del FSR
Per quanto concerne l’ammontare di risorse aggiuntive derivanti da altri atti e provvedimenti statali, si provvederà di volta in volta a disporre la ripartizione agli enti del SSR sulla base degli atti predisposti dalle competenti Direzioni regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale.
Con il presente provvedimento si propone dunque l’approvazione dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’esercizio economico-finanziario 2022 e seguenti, indipendentemente dal Fondo Sanitario Regionale annualmente riconosciuto alla Regione del Veneto a livello nazionale, rinviando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la destinazione e la ripartizione agli enti del SSR, non appena saranno adottati gli atti di assegnazione della quota del FSN da parte della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano come da modello schematizzato in Allegato B al presente atto.
Si propone inoltre l’approvazione delle percentuali di ripartizione che la nuova proposta di riparto pone in capo agli organi di Governo come riportate in Allegato C al presente atto.
Tutto ciò premesso, si propone di approvare la proposta tecnica di riparto allegata al presente provvedimento (Allegato A), il modello di riparto di riferimento schematizzato in Allegato B e l’articolazione delle risorse sulla base dei parametri percentuali indicati in allegato al presente atto (Allegato C), sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 5/2001.
Infine, come avvenuto per i precedenti provvedimenti di riparto del FSR, con il presente atto vengono assegnati i risultati economici programmati per il 2022 ai Direttori Generali degli Enti del SSR, riportati in allegato alla presente deliberazione (Allegato D).
Tali risultati economici sono stati elaborati considerando, dal lato dei ricavi di gestione, le risorse finanziarie definite con il presente atto; dal lato dei costi di gestione, invece, i risultati programmati recepiscono l'incremento massimo pari all'1,3% rispetto al 2021, valore prudenziale e coerente con l'incremento atteso della quota di riparto delle risorse nazionali.
Ai fini della valutazione dei risultati economici a consuntivo 2022 da parte della Giunta regionale, saranno esclusi dal computo dei costi della produzione gli extra costi - opportunamente rendicontati dalle Aziende Sanitarie all'Area Sanità e Sociale in sede di consuntivo 2022 - generati dalla gestione emergenziale Covid-19 e dei maggiori costi conseguenti alla crisi energetica internazionale.
Il risultato economico di esercizio programmato per il 2022 recepisce anche l'obiettivo, per le Aziende Sanitarie, di un primo recupero di produttività dopo l'emergenza pandemica, migliorando il corrispondente indicatore contabilizzato nel 2021. I risultati economici programmati per il 2023 e per il 2024 recepiscono il completo assorbimento degli extra costi generati dalla pandemia Covid-19, al netto delle corrispondenti coperture economiche.
La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza, sulla predetta deliberazione nella seduta n. 69 del 2 dicembre 2022 e con la presente si è provveduto all'integrazione richiesta con il medesimo parere di prevedere che la Giunta sia autorizzata a quantificare l’entità e la destinazione dei finanziamenti a funzione fino alla quota complessiva di 400 milioni di euro, per l’anno 2022..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 41, comma 1 della legge regionale del 9 febbraio 2001, n. 5;
Vista la Legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
Vista la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
Vista la Legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la DGR n. 1810 del 07 novembre 2017,
Vista la DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
Vista la DGR n. 160 del 9 febbraio 2021;
Vista la DGR n. 1237 del 14 settembre 2021;
Vista la DGR n. 1829 del 23 dicembre 2021;
Vista la DGR n. 709 del 14 giugno 2022;
Vista la DGR n. 109/CR del 18 ottobre 2022;
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 69 del 2 dicembre 2022 prot. n.18364 del 7 dicembre 2022.
delibera
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di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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di approvare la proposta tecnica di riparto trasmessa da Azienda Zero ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
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di approvare il modello di riparto delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’esercizio economico-finanziario 2022 e seguenti come da schema riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato B);
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di approvare la proposta di articolazione delle risorse sulla base dei parametri percentuali indicati in allegato al presente provvedimento (Allegato C);
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di incaricare le competenti Direzioni dell’Area Sanità e Sociale a disporre con propri atti, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, che tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto consolidato della sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite, debbano considerarsi disponibilità da impegnare a favore di Azienda Zero a garanzia dell’equilibrio economico del SSR;
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di incaricare Azienda Zero di aggiornare, annualmente, i parametri demografici e non che incidono sui calcoli dei criteri tecnici di ripartizione delle risorse e di applicarli in sede di predisposizione degli atti di riparto;
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di assegnare alle Aziende sanitarie un risultato economico programmato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, definito nel rispetto dei criteri riportati in premessa (Allegato D);
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione;
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di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1617_22_AllegatoA_492048.pdfDgr_1617_22_AllegatoB_492048.pdfDgr_1617_22_AllegatoC_492048.pdfDgr_1617_22_AllegatoD_492048.pdf