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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 13 dicembre 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 29 novembre 2022

Legge n. 13/89. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno regionale annualità 2020 e annualità 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si destinano ai Comuni del Veneto le risorse assegnate, ai sensi della Legge n. 13/89, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze n. 214 del 12 luglio 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, articolo 10, è stato istituito presso il Ministero dei Lavori pubblici il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati che viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i Comuni richiedenti.

Annualmente i comuni e le Unioni di Comuni per effetto della menzionata Legge n. 13/1989 comunicano alla Regione entro il 31 marzo  il fabbisogno derivante dalle richieste di contributo dei cittadini. Tale fabbisogno va comunicato al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili entro il 30 aprile.

Sulla base del fabbisogno comunicato dai Comuni e Unioni di Comuni al 1 marzo 2020 e al 1 marzo 2021,  rilevato a livello regionale e rappresentato al competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto del Ministro di tale dicastero di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze n. 214 del 12 luglio 2022, sono stati assegnati alla Regione del Veneto complessivamente euro 2.572.713,51, ammontare suddiviso in due annualità, in particolare euro 2.110.088,51 per l’anno 2022 e euro 462.625,00 per l’anno 2023. Tali risorse complessive sono relative al fabbisogno delle amministrazioni comunali al 1 marzo 2020 per l’importo di euro 1.196.943,62 e al fabbisogno al 1 marzo 2021 per l’importo di euro 1.375.769,89, che risulta interamente soddisfatto dall'assegnazione ministeriale per l'importo di euro 2.572.713,51.

Si da atto che, ai fini dell’accertamento, le risorse assegnate e riscosse (con bolletta n. 38660 del 31/10/2022)  nell’esercizio 2022, di cui al decreto interministeriale n. 214/2022 sono pari a euro 2.110.088,51.

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 2.110.088,51 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della L. n. 13/89, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)”, esercizio 2022, del Bilancio di previsione 2022-2024. A tal riguardo la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza. Il riparto tra i comuni che hanno maifestato il loro fabbisogno, sino a concorrenza del valore complessivo pari ad euro 2.572.713,51, viene effettuato in modo proporzionale ai trasferimenti ministeriali.

La spesa di euro 2.110.088,51, trova copertura nei trasferimenti statali dal “Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, di cui all’ articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base di quanto già disposto dalla DGR 1468/2018, ossia in ordine cronologico di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, tenendo conto della “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.”, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici e del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015.

Le risorse attribuite con il successivo decreto dirigenziale, così come disposto all’art. 10 della L. n. 13/1989, saranno ripartite dai Comuni con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione e, in subordine, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’entità del contributo concedibile agli aventi diritto viene determinato sulla scorta delle spese effettivamente sostenute.

L’assegnazione Ministeriale copre interamente i fabbisogni 2020 e 2021 determinati sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 11 della L. n. 13/89  e dalla circolare ministeriale citata. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 13/89;

VISTO il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e il successivo Decreto-legislativo 10 agosto 2014, numero 126;

VISTA la circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;

 VISTO il decreto interministeriale n. 214/2022;

VISTA la LR n. 39/2001; 54/2012 e s.m.i.; n. 36/2021;

VISTA la DGR n. 1468/2018;

delibera

  1. di considerare  le premesse parti integranti del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del riparto delle risorse di cui al Decreto interministeriale n. 214 del 12/07/2022 con il quale è stata assegnata alla Regione del Veneto una somma complessiva pari a euro 2.572.713,51, con riferimento al fabbisogno comunale annualità 2020 e annualità 2021 comunicato dalla Regione del Veneto al competente Ministero, ripartiti in due annualità, in particolare euro 2.110.088,51, per l’anno 2022 già riscossa, ed euro 462.625,00 per l’anno 2023;
  3. di stabilire che l'importo di euro 2.110.088,51 venga ripartito in modo proporzionale tra i comuni che hanno maifestato il loro fabbisogno ai sensi della Legge 13/1989;
  4. di determinare in euro 2.110.088,51 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della L. n. 13/89, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)”, esercizio 2022, del Bilancio di previsione 2022-2024;
  5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali - UO Non Autosufficienza  dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. che i Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto tenendo conto di quanto disposto dalla L. n. 13/89, dalla D.G.R. n. 1468/2018, dalla circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici, nonchè dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, co. 1 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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