Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 13 dicembre 2022


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 del 29 novembre 2022

Voltura dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola - DGR n. 4063 del 29 dicembre 2009 e s. m. e i. (DGR n. 1343 del 9 ottobre 2015). "Società agricola T4 Energy srl" - Comune di Limena (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la voltura all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola alla “Società agricola T4 Energy srl” (CUAA 05444150287), con sede legale in via Montegrappa 12 – Comune di Limena (PD).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, sono state poste le basi per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L’articolo 12 del citato decreto, in particolare, ha previsto che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale (DGR n. 1391/2009, DGR n. 453/2010) sono state meglio definite le competenze delle Strutture regionali in ordine alle diverse fonti energetiche regionali.

Alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Con DGR n. 207 del 12 febbraio 2008, successivamente revocata dalla DGR n. 4063 del 29 dicembre 2009 (in seguito modificata e integrata dalla DGR n. 1343 del 9 ottobre 2015) la “Società agricola Tosetto s.s.” (CUAA 03287230282), con sede legale e operativa in via Montegrappa, n. 12 – Comune di Limena (PD), ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto termoelettrico alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 6.640 tonnellate all’anno tal quali, ossia il 28 % del totale in peso) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, pari a 17.335 t/a t.q., ossia il 72 % del totale in peso (dati 2021).

In data 1° aprile 2009 l’impianto termoelettrico in argomento è entrato in esercizio.

Con istanza del 18 luglio 2022 la “Società agricola Tosetto s.r.l.” e la “Società agricola T4 Energy srl”, hanno comunicato di aver definito il passaggio dello specifico ramo di azienda (produzione di energia da fonti rinnovabili) dalla Società intestataria dell’autorizzazione unica alla “Società agricola T4 Energy srl” (CUAA 05444150287), con sede legale in via Montegrappa 12 – Comune di Limena (PD), in forza dell’atto di costituzione di società, sottoscritto il giorno 14 aprile 2022 presso lo studio notarile del dott. Roberto Franco, notaio in Loreggia - TV (Rep. n. 112.069 e Racc. n. 34.062) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate a Padova il 15 aprile 2022 al n. 14.783, Serie 1T.

A seguito di quanto stabilito dall’articolo 184/bis del D Lgs n. 152/2006, il sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino), con la cessione del ramo di azienda, perde la qualifica di biomassa “aziendale” e pertanto è necessario apportare (Allegati A e B) una modifica al dispositivo della DGR n. 4063/2009 e un’integrazione al documento prescrittivo (allegato A alla DGR n. 1343/2015).

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 29 settembre 2022 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti il rilascio della voltura del titolo abilitativo alla “Società agricola T4 Energy srl”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi avviando a conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, in quanto:

-  la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria, in ultima alla data del 4 ottobre 2022;

-  AVEPA – Sportello unico agricolo di Padova, con nota acquisita in data 21 luglio 2022 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;

-  le restanti Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Limena, Provincia di Padova, Azienda Ulss 6 Euganea, ARPA Veneto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di BL, PD e TV, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di bonifica Brenta, MiSE) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);

-  non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo alla “Società agricola T4 Energy srl” la disponibilità delle superfici sulle quali è stato realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso:

-  atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova il 24 giugno 2008 al n. 13.139, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 25 giugno 2008 al Registro generale n. 27.572 e Registro particolare n. 15.913, come da atto notarile del 18 giugno 2008 a firma del dott. Cesare Corradi, notaio in Piazzola sul Brenta - PD (Rep. n. 85.239 – Rep. n. 16.535), con la quale la società “Leasint SpA” ora “Intesa Sanpaolo SpA” (CF 00799960158), ha disponibilità delle superfici interessate dall’impianto termoelettrico (Comune di Limena, foglio 5, mappali n. 25, 804-ex 22b e 805-ex 23b);

-  con contratto di leasing n. 00898568/003 e 004 sottoscritto con l’Istituto bancario “Intesa Sanpaolo SpA” i citati precedenti mappali catastali sono entrati in possesso della “Società agricola Tosetto s.s.”, poi “Società agricola Tosetto srl”;

-  con atto di frazionamento castale (atto di aggiornamento dell’Agenzia del Territorio-Uff. Prov.le di Padova del 5 febbraio 2009, protocollo n. 2009/37889) i mappali censiti in Comune di Limena, foglio 6, nn. 25, 804 e 805 hanno originato rispettivamente i nn. 877 e 878;

-  con nota del 15 settembre 2022, il medesimo mediatore finanziario ha comunicato la presa d’atto della variazione del soggetto conduttore dei mappali interessati dall’impianto termoelettrico (“Società agricola T4 Energy srl”).

La “Società agricola T4 Energy srl”, con nota del 5 ottobre 2022, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010 e s.m. e i. (DGR n. 253/2012), l’atto di variazione per intestazione della polizza fideiussoria n. 96.168576893 del 9 settembre 2019 e relativi allegati, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione “UnipolSai Assicurazioni SpA”, con la quale si dà atto degli impegni di ripristino dei luoghi previsti dall’articolo 12 del D Lgs n. 387/2003.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la voltura del titolo abilitativo in capo alla “Società agricola T4 Energy srl”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4063 del 29 dicembre 2009 e s. m. e i. (DGR n. 1343 del 9 ottobre 2015);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 e ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di disporre la voltura del titolo abilitativo di cui alla DGR n. 4063 del 29 dicembre 2009 in favore della  “Società agricola T4 Energy srl” (CUAA 05444150287), con sede legale in via Montegrappa 12 – Comune di Limena (PD);

3.   di confermare in capo alla “Società agricola T4 Energy srl” gli impegni e gli obblighi connessi con il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica (DGR n. 4063/2009) e s. m. e i. (DGR n. 1343/2015), così come modificato dall’Allegato A “Modifiche all’autorizzazione unica”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.   di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra le prescrizioni approvate con DGR n. 1343 del 9 ottobre 2015, nell’ambito del quale sono riportate le disposizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

5.   di confermare le restanti prescrizioni tecniche-amministrative rilasciate con il titolo abilitativo e approvate in allegato alla DGR n. 1343/2015, che contengono le disposizioni per un corretto esercizio dell’impianto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;

6.   di comunicare alla “Società agricola T4 Energy srl” e alla società “e-distribuzione S.p.A.”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla “Società agricola T4 Energy srl”;

7.   di approvare l’importo di euro 447.000,00, garantito da idonea polizza fideiussoria agli atti del fascicolo istruttorio, quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati con DGR n. 4063/2009 e s. m. e i. (DGR n. 1343/2015), nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

8.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1494_22_AllegatoA_490494.pdf
Dgr_1494_22_AllegatoB_490494.pdf

Torna indietro