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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 29 novembre 2022
Approvazione del bando di concorso e dell'avviso pubblico tramite graduatoria riservata ai sensi dell' art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019 - ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2022-2025) ex D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i..
Il presente provvedimento approva il bando annuale per il concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, la cui realizzazione è affidata alla competenza delle Regioni dal D.lgs. n. 368/1999 e approva l’avviso pubblico tramite graduatoria riservata - sempre ai fini dell’accesso al corso medesimo - ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n. 368 del 17.8.1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 277 dell’8.7.2003, recependo le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (Direttive 93/16/CEE e 2001/19/CE), ha istituito e disciplinato il corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
Il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale ed iscritti ad un Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana, ha durata triennale ed è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando in conformità a quanto disposto dal citato D.lgs. n. 368/1999 e nel rispetto dei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con il D.M. 7.3.2006 e s.m.i.
A seguito della pronuncia del TAR del Lazio, Sezione terza-quater n. 5994 del 21.4.2017 (che ha disposto l’annullamento dell’art. 5 del D.M. del 7.3.2006), in sede di ottemperanza è stato approvato il D.M. 7.6.2017 con il quale - modificando l’art. 5 co. 1 e abolendo l’art. 6 co. 2 lett. c) del D.M. del 7.3.2006 – si è stabilito che i requisiti dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’Albo professionale dei medici di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana devono essere posseduti entro la data di inizio del corso, pena l’esclusione dallo stesso. Con successivo D.M. 12.10.2021, a modifica dell’art. 5 del D.M. 7.3.2006, si è inoltre stabilito che il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento della prova di concorso. Infine, con D.M. 29.10.2021, modificando l'art. 3 co.6 del D.M. 7.3.2006 è stata eliminata la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte ai fini del superamento della prova concorsuale.
Il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il Sistema Sanitario Nazionale, in qualità di medico di medicina generale.
In attuazione alla normativa sopra citata, con la quale il Ministero della Salute ha fissato i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, le Regioni e le Province Autonome - anche per l’anno in corso - hanno preventivamente concordato nelle sedi competenti una bozza di bando di concorso, quale schema di riferimento al quale conformare i bandi di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Il numero di medici da ammettere annualmente ai corsi viene determinato dalle Regioni sulla base della previsione del fabbisogno nel territorio, nei limiti concordati con il Ministero della Salute e nell’ambito delle risorse disponibili. A seguito degli incontri svolti dalle Regioni tramite il Coordinamento Tecnico Area Assistenza territoriale della Commissione Salute (documentazione agli atti dei competenti uffici regionali), di quanto approvato dalla Commissione Salute in data 26.7.2022, poi condiviso con il Ministero in data 28.7.2022, alla Regione del Veneto relativamente all’anno 2022, sono stati attribuiti n. 160 posti per il corso ordinario.
Nella seduta dell’11.10.2022 la Commissione Salute ha altresì approvato lo schema di bando ordinario, riferimento al quale conformare i bandi di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
I finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale, in relazione a chi accede al corso ordinario, tramite concorso ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n. 56/2000, residuano a carico del bilancio dello Stato.
La determinazione della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare alla formazione specifica in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero della Salute. Successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E.
Per quanto riguarda gli aspetti economici del corso ordinario il Ministero della Salute ha comunicato al Coordinatore della Commissione Salute Regione Emilia-Romagna una disponibilità pari ad euro 68.735.000,00 a titolo di quota vincolata a valere sul FSN 2022, per finanziare le borse di studio per la formazione in Medicina Generale per la prima annualità del triennio 2022-2025 (n. 1.626 borse di studio), tenuto conto che nell’anno 2022 vengono di fatto a sovrapporsi tre annualità di tre distinti trienni, ossia: n. 1.154 della terza annualità del triennio 2020-2023, n. 2.385 della seconda annualità dell’ultimo corso 2021-2024, per un totale di n. 5.165 borse di studio (nota Ministero della Salute prot. n. 0022267-04.11.2022).
Inoltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla voce “M6C2.2 Formazione, Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico” ha previsto che in ogni anno del triennio 2021-2023 venga pubblicato un decreto governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse di studio aggiuntive all’anno per corsi specifici di medicina generale di durata triennale (per un totale di 2.700 borse aggiuntive). Per le sole risorse relative al ciclo triennale 2022-2025 il Ministero della Salute ha ripartito con decreto del 22.9.2022 l’importo pari ad euro 33.991.002,00 assegnando alla Regione Veneto l’importo complessivo di euro 2.492.673,48, di cui euro 830.891,16 per l’anno 2022 (n. 66 borse di studio anno formativo 2022-2023), euro 830.891,16 per l’anno 2023 (n. 66 borse di studio anno formativo 2023-2024), euro 830.891,16 per l’anno 2024 (n. 66 borse di studio anno formativo 2024-2025).
Alla luce di quanto sopra, alla Regione del Veneto sono pertanto stati attribuiti complessivamente n. 226 posti con borsa di studio, n. 66 delle quali a finanziamento PNRR.
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli obiettivi da realizzare nell’ambito della Missione 6, Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale, sono volti all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali.
Nello schema di Piano Operativo, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), è previsto in particolare che entro il 31.12.2022 le Regioni pubblichino i bandi di concorso relativo al triennio 2022-2025.
Anche per quanto riguarda il triennio formativo 2022-2025, deve inoltre trovare applicazione l’art. 12 del D.L. n. 35 del 30.4.2019 come convertito in L. n. 60 del 25.6.2019 che, in collegamento alla carenza di medici, al comma 3 ha disposto: “ …Fino al 31 dicembre 2021 (poi prorogato al 31.12.2022 ex L. 178 del 30.12.2020 art. 1 comma 426) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultano avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio”. Relativamente ai medici appena citati, la L. n. 60 del 25.6.2019 - a parziale modifica del D.L. n. 135 del 14.12.2018 siccome convertito in L. n. 12 del 11.12.2019 - ha inoltre stabilito all’art. 12: “Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti (…) relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 in relazione al corso 2019-2021, 2020 in relazione al corso 2020-2022 e 2021 in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni (…) sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”.
Alla luce dei successivi incontri svolti tra le Regioni con il Coordinamento Tecnico Area Assistenza territoriale della Commissione Salute, alla Regione del Veneto sono stati attribuiti n. 127 posti ex graduatoria riservata, come riportato nella nota del Coordinatore della Commissione Salute prot. n. 75623 del 22.11.2022, a seguito della seduta della Commissione Salute del 18.11.2022.
Anche per questa specifica tipologia di selezione, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato, per il tramite del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Salute, una bozza di avviso pubblico come schema di riferimento, al quale conformare gli avvisi ex graduatoria riservata di ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Tale documento è stato oggetto di esame, condivisione ed approvazione da parte della Commissione Salute nella seduta del 18.11.2022.
Per quanto riguarda gli aspetti economici dell’avviso riservato, il Ministero della Salute in risposta alla richiesta di chiarimenti del Coordinamento della Commissione Salute Regione Emilia-Romagna, ha permesso la prosecuzione delle procedure di ammissione ai corsi di formazione, per le quali era prevista la conclusione entro il 31.12.2022 nonchè la possibilità di impiegare le risorse, che risultano non utilizzate nei tre trienni formativi e accantonate nei bilanci regionali, dal momento che la norma di proroga non mette a disposizione ulteriori fondi rispetto a quelli già stanziati, pari a 2 milioni di euro per ciascuno dei trienni formativi 2019-2022, 2020-2023 e 2021-2024 (note ministeriali prot. n. 0020870-19.10.2022 e n. 0023260-15.11.2022).
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare:
Per quanto attiene alle incompatibilità lavorative con la frequenza del corso, si applicano le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 7.3.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19 comma 11 della L. n. 448 del 28.12.2001, nonché le successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore (anche in relazione all’evoluzione dell’emergenza Covid).
Per quanto riguarda le fasi operative successive relative alle procedure di selezione, tutte le attività di caricamento delle domande di ammissione al corso (sia in relazione al bando ordinario sia per quanto riguarda l’avviso pubblico ai fini dell’accesso al corso tramite graduatoria riservata), saranno espletate tramite apposita piattaforma da Azienda Zero, quale ente di governance della Sanità veneta e supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ex L.R. n. 19 del 25.10.2016 e seguenti provvedimenti attuativi (DGR n. 555 del 30.4.2018 All. A – p.to 2.3.6).
Per quanto riguarda la parte provvedimentale, oltre alle attività previste dal bando di concorso e dall’avviso riservato, si specifica quanto segue:
in relazione al bando di concorso ordinario, Azienda Zero provvederà con proprio atto ad approvare in particolare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla prova di concorso, l’avviso contenente sedi, data ed orari del concorso e la graduatoria finale (ivi compresa la graduatoria rettificata che si rendesse eventualmente necessaria e a seguito di correzione di errori materiali).
Azienda Zero provvederà quindi a pubblicare gli atti di cui sopra nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e a notificare gli stessi secondo quanto stabilito nel bando - Allegato A del presente atto - e a liquidare, previa verifica in relazione al materiale consegnato, gli oneri all’ente individuato a livello nazionale a predisporre la stampa e la spedizione dei plichi di concorso;
per quanto concerne l'avviso pubblico tramite graduatoria riservata, Azienda Zero al termine delle procedure di selezione provvederà in particolare ad approvare la graduatoria finale e la graduatoria rettificata che si rendesse eventualmente necessaria a seguito di correzione di errori materiali. Azienda Zero provvederà a pubblicare gli atti in questione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e a notificare gli stessi secondo quanto stabilito nell’ avviso riservato - Allegato B del presente atto.
Anche per l’anno in corso, il corso sarà gestito dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (istituita con DGR n. 437 del 4.4.2014, quale struttura preposta alla formazione ed all’aggiornamento dei professionisti del Servizio Socio - Sanitario Regionale, le cui finalità, esplicitate nello Statuto stesso, riguardano la promozione e lo sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali regionali).
La stessa, nell’ambito delle attività attribuite, provvederà pertanto a svolgere le attività descritte nel bando e nell’avviso riservato, e a gestire i corsi attivati erogando i compensi ai docenti e le borse di studio ai tirocinanti ordinari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI i D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i.,
VISTA la L.R. n. 39/2001,
VISTA la L. n. 448/2001,
VISTI i D.M. 7.3.2006 e s.m.i. e 12.10.2021,
VISTA la L.R. n. 19/2016,
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 22.09.2022,
VISTE le note del Ministero della Salute prot. n. 0022267-04.11.2022, prot. n. 0020870-19.10.2022 e prot. n. 0023260-15.11.2022,
VISTE le DD.G.R. nn. 437/2014, 555/2018, 1763/2018,
VISTO il D.L. n. 135/2018 siccome convertito in L. n. 12/2019,
VISTO il D.L. n. 35/2019 siccome convertito in L. n. 60/2019,
VISTO l’art. 2, c. 2 della L.R. n. 54/2012
delibera
(seguono allegati)
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