Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1370 del 11 novembre 2022
Disposizioni attuative del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022 recante; "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico". Ulteriori determinazioni in merito alla D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021.
Con il presente provvedimento si approvano ulteriori determinazioni in merito alla D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021, che ha previsto l’istituzione dell’Elenco regionale di esperti per la nomina a componente/presidente del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i., al fine di adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa statale recata dalle Linee guida approvate con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, in attuazione dell’art. 51 D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 ha introdotto l’obbligo di istituire il collegio consultivo tecnico per la risoluzione delle dispute tecniche che possono insorgere nella fase di esecuzione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia euro-unitaria. Trattasi di norma temporanea applicabile fino al 30/06/2023, a seguito della proroga disposta dall’art. 51 del D.L. 16 luglio 2021, n. 77, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Con D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021 sono stati approvati gli “Indirizzi applicativi per l'istituzione del collegio consultivo tecnico e per la designazione del presidente. Art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120”, prevedendo l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati al fine di agevolare sia l'individuazione dei componenti del collegio medesimo per le opere di competenza regionale, sia l'individuazione del soggetto da designare come componente con funzioni di presidente, in caso di disaccordo tra le parti sulla nomina di questi. Con il medesimo provvedimento la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia è stata incaricata dell'esecuzione della deliberazione, con indicazione di provvedere all’istituzione dell’Elenco entro il successivo 31 maggio 2021.
Con Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15 aprile 2021, al fine di dare attuazione della D.G.R. n. 283/2021 è stato approvato l’avviso per la raccolta delle candidature degli esperti finalizzata alla costituzione dell’Elenco in questione di cui è stata disposta la pubblicazione sul profilo di committente - sezione bandi e avvisi e sulla pagina del sito web regionale dedicata ai lavori pubblici.
Con il medesimo Decreto n. 86/2021 è stata approvata la documentazione di supporto con la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla gestione dell’elenco di esperti.
Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 126 del 31 maggio 2021, è stato approvato l’“Elenco di soggetti qualificati per la designazione/nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico (CCT), successivamente aggiornato con decreto n. 162 del 26 luglio 2021, a seguito dello scioglimento della riserva disposta con il predetto decreto n. 126/2021 riferita a n. 21 candidature.
In adempimento di quanto previsto dalla D.G.R. 283/2021, in base alla quale l’Elenco è aggiornato con cadenza annuale, con Decreto n. 1 del 31 gennaio 2022 è stato approvato il primo aggiornamento dell’Elenco, in esito all’istruttoria sulle istanze pervenute successivamente alla prima istituzione.
Ciò premesso, a seguito dell’istituzione dell’Elenco regionale in argomento, sulla disciplina statale del collegio consultivo tecnico sono intervenute rilevanti modifiche normative.
In particolare, l'art. 6, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, è stato integrato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 con il nuovo comma 8-bis, che ha demandato ad un apposito provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’approvazione di apposite linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.
In attuazione della summenzionata disposizione, con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022, sono state adottate le “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.
Dette Linee guida intervengono in ambiti già oggetto degli indirizzi approvati con la citata D.G.R. n. 283/2021, con disposizioni che regolano in maniera differente taluni aspetti dell’istituto, con particolare riguardo:
A mente del par. 2.2.3. delle Linee guida, le stazioni appaltanti che hanno istituito propri elenchi sono tenute a riaprire i termini per la presentazione delle candidature e modificare le regole di costituzione e aggiornamento degli elenchi in coerenza con quanto dalle stesse previsto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore.
Al riguardo si rileva peraltro che, come sopra evidenziato, gli indirizzi regionali si discostano dalle successive disposizioni ministeriali anche per profili di merito che non attengono unicamente alle modalità di gestione dell’elenco e che la costituzione di un elenco rappresenta una mera facoltà diretta ad agevolare l’individuazione degli esperti da parte delle stazioni appaltanti.
Inoltre, si sottolinea come le stesse Linee guida, siano oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ed in particolare le indicazioni relative ai requisiti degli esperti giuridici oggetto di una sospensiva disposta dal T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2585 del 19 aprile 2022.
Da ultimo, il comma 1 bis dell’art. 35 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, inserito dalla legge di conversione (L. 29 giugno 2022, n. 79) è intervenuto sull’istituto in esame, integrando l’art. 6 del D.L. 76/2020 allo scopo di fissare un tetto al corrispettivo dovuto ai componenti del Collegio consultivo tecnico.
La sopra descritta evoluzione del quadro normativo di riferimento, ha determinato un mutamento delle condizioni di fatto e di diritto sulla cui base è stata approvata la D.G.R. n. 283/2021 che risulta pertanto superata dalla sopravvenuta disciplina recata dalle Linee guida ministeriali.
In linea con l’iniziativa legislativa di semplificazione assunta dalla Giunta regionale in merito alla soppressione dell’Elenco regionale collaudatori previsto dalla legge regionale in materia di lavori pubblici (L.R. 7 novembre 2003, n. 27) e valutata l’efficacia transitoria della disposizione normativa (art. 6 D.L. 76/2020) che ha introdotto l’istituto in questione, applicabile fino al 30 giugno 2023, si ritiene opportuno stabilire che la selezione degli esperti di parte debba essere effettuata con le modalità di volta in volta individuate dalle Strutture regionali competenti alla realizzazione dell’opera applicando direttamente le disposizioni contenute nelle Linee guida ministeriali di cui al D.M. 12/2022, senza ricorrere all’Elenco regionale.
A tal proposito, la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia ha in ogni caso verificato che, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12/2022, per gli appalti di lavori di competenza dell’Amministrazione regionale non sono stati assunti da parte delle Strutture regionali provvedimenti istitutivi del collegio consultivo tecnico.
In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, la disciplina relativa alle modalità di individuazione in caso di mancato accordo tra le parti rimane immutata. Come previsto dal citato art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il Presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:
Conseguentemente, l'Amministrazione regionale, in base a tale disciplina, è tenuta:
In riferimento alla fattispecie di cui alla suddetta lett. a., alla nomina dei componenti di parte provvede direttamente la Struttura regionale competente alla gestione della procedura di appalto.
Per quanto attiene alla ipotesi di designazione prevista dalla lett. b., la relativa richiesta formulata alla Regione dalle stazioni appaltanti del territorio nel caso in cui vi sia disaccordo con l’appaltatore sulla nomina del Presidente, rimane l’esigenza di individuare in maniera univoca, all’interno dell’articolazione amministrativa regionale, l’organo competente all'adozione degli atti di designazione in questione.
Pertanto, si propone di individuare nel Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio, l’organo competente alla designazione, su proposta della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.
Nel caso in cui i lavori per i quali sia necessaria la nomina siano di competenza dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio, si ritiene di individuare l’organo competente alla designazione nel Segretario Generale della Programmazione, sempre su proposta della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.
Al fine di garantire che la scelta dell’esperto da designare ricada su soggetti in possesso di requisiti professionali e di esperienza adeguati alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera, si ritiene opportuno specificare altresì gli elementi minimi della richiesta di designazione, con la precisazione che la stessa deve essere sottoscritta da entrambe le parti (stazione appaltante ed appaltatore); in alternativa potrà essere corredata da elementi atti a documentare il mancato raggiungimento dell’intesa sulla nomina del presidente.
La richiesta di designazione dovrà pertanto riportare almeno i seguenti elementi:
In relazione al superamento della D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021 e del relativo Elenco di esperti, si demandano alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i.;
VISTO l’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;
VISTO il D.M. n. 12/2022
VISTA la D.G.R. 283/2021;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
delibera
Torna indietro