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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 06 settembre 2022
Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dai Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ulteriori disposizioni.
Con il presente provvedimento vengono aggiornate le tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dei Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 di cui alla dgr n. 317/2021 e vengono impartite ulteriori disposizioni.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari” ha recepito il provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero “Linee-guida di riabilitazione” e ha provveduto a reinquadrare l’attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nella fattispecie prevista anche dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Con decreto dell’allora Segretario Regionale per la Sanità (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 87 del 23 maggio 2012 si è proceduto alla presa d’atto dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione” (Rep. Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011).
La programmazione dell’attività dei Centri e Presidi di Riabilitazione, ex art. 26 della l. n. 833/1978, privati accreditati è stata disciplinata con varie deliberazioni della Giunta Regionale. Per ultimo con la deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 18 marzo 2021 si è provveduto all’assegnazione dei budget annuali per l'attività di riabilitazione extraospedaliera per il triennio 2021-2023 (Allegato A), all’approvazione dei codici, delle descrizioni e delle tariffe delle prestazioni erogabili (Allegato B) e all’approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale (Allegato C).
Per quanto riguarda, in particolare i codici, le descrizioni e le tariffe delle prestazioni erogabili, si rappresenta quando di seguito riportato:
La deliberazione n. 317/2021 ha incaricato Azienda Zero di procedere ad una revisione delle tariffe vigenti, coerente con lo sviluppo che la presa in carico di pazienti ha avuto nel tempo e con l’assorbimento delle risorse per l’erogazione delle prestazioni.
Azienda Zero ha elaborato la proposta tecnica, previa rilevazione dei dati e analisi dei costi, che è stata valutata positivamente dalla Direzione Programmazione Sanitaria (documento agli atti della Direzione medesima).
Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, si propone di approvare l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni dei Centri e Presidi di Riabilitazione, ex art. 26 della l. n. 833/1978, privati accreditati, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto.
Si propone che l'aggiornamento delle tariffe decorra dal 1 gennaio 2022. La decorrenza dal 1 gennaio 2022 garantisce una maggiore certezza di spesa sia per l’Amministrazione regionale che per gli erogatori privati e permette di non aggravare ulteriormente il procedimento amministrativo in capo alle Aziende Ulss di ubicazione territoriale.
Alla luce dell’aggiornamento delle tariffe di cui all’Allegato A del presente atto, si ritiene di procedere all’aggiornamento dei budget limitatamente per quei Centri e Presidi nei confronti dei quali i budget di cui alla dgr n. 317/2021 risulterebbero insufficienti per il pieno riconoscimento dell’attività secondo i criteri utilizzati dalla medesima dgr n. 317/2021 (anno di riferimento: 2019).
Conseguentemente, a modifica di quanto disposto dalla dgr n. 317/2021, nell’Allegato B, parte integrante del presente atto, sono riportati i nuovi budget annuali, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le strutture erogatrici che presentano la fattispecie sopra riportata.
Si rappresenta che il totale dei budget annuali assegnati ai Centri e Presidi ex art. 28 l. n. 833/1978 con la dgr n. 317/2021 ammonta, per ciascun anno, ad euro 28.729.000,00. Per quanto disposto con il presente atto - relativamente all’assegnazione dei nuovi budget ai 4 Centri e Presidi ex art. 28 l. n. 833/1978 di cui all’Allegato B - il totale dei budget assegnati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ammonta ad euro 29.061.834,80. L’incremento del totale dei budget annuali, sempre per effetto dell’assegnazione dei nuovi budget ai citati 4 Centri e Presidi, ammonta quindi a euro 332.834,80 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Si rappresenta, altresì, che per n. 15 Centri e Presidi ex art. 28 l. n. 833/1978 permangono i budget già assegnati con la dgr n. 317/2021.
Si dà atto che gli oneri di cui al presente atto, come già previsto dalla dgr n. 317/2021, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie, a titolo di finanziamento per l'erogazione dei LEA, in ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti saranno erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
VISTA la DGR n. 253 del 1 febbraio 2000;
VISTA la DGR n. 317 del 18 marzo 2021;
VISTO il decreto dell’allora Segretario Regionale per la Sanità (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 87 del 23 maggio 2012;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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