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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 136 del 18 novembre 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1361 del 02 novembre 2022

Bando per la capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione per le fitopatie della vite. DGR 19 luglio 2022 n. 877. L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 articolo 12.

Note per la trasparenza

Bando di apertura termini per l’erogazione di un contributo pubblico finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie dei fondi di mutualizzazione delle fitopatie della vite a favore dei soggetti gestori dei fondi riconosciuti dal MIPAAF, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 877/2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

I fondi di mutualizzazione sono strumenti innovativi che consentono di individuare compensazioni economiche in caso di perdite di produzione maggiore del 20% causate da eventi climatici avversi, fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali.

Sono costituiti su iniziativa diretta degli imprenditori agricoli associati in varie forme e si basano sul principio dell’aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche, attraverso la raccolta finanziaria derivata dalla adesione degli agricoltori e la corresponsione di risarcimento per i danni patiti dai soci secondo le regole definite dal fondo stesso.

Trattasi di strumenti della gestione del rischio in agricoltura introdotti nell’ambito della programmazione europea sullo sviluppo rurale 2014-2020 con il Regolamento UE  n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; il relativo regime di aiuto trova applicazione nel Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 (Sottomisura 17.2) gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Anche la nuova programmazione 2023-2027 mette in risalto detti strumenti di gestione del rischio ponendoli tra gli interventi previsti all’interno dei Piani strategici nazionali della PAC (articolo 76 del Reg UE n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021).

La promozione dei fondi mira ad ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l’offerta di tali strumenti è oggi essenzialmente limitata ai prodotti assicurativi. Ciò avviene attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione, che possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di risk-management, in particolare a quello assicurativo per i rischi che non trovano in esso concreta protezione.

Le condizioni per la costituzione e gestione funzionali al riconoscimento del soggetto gestore del fondo per poter operare nell’ambito dello Sviluppo rurale e, quindi, accedere alle relative provvidenze, sono definite dal Decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, modificato dal Decreto ministeriale 31 gennaio 2019 n. 1104, che assegna allo stesso MIPAAF la promulgazione dell’atto finale di riconoscimento ad operare. Ciò determina un riconoscimento da parte dell’autorità pubblica a conferma della correttezza delle procedure di gestione adottate, anche dal punto di vista della solidità finanziaria del fondo stesso.

Per i soggetti riconosciuti, le disposizioni di cui alla sottomisura 17.2 del PSRN prevedono che gli enti gestori dei fondi, possano usufruire di contributi nazionali fino ad una aliquota massima del 70% delle spese ammissibili che riguardano:

  • le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
  • gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;
  • gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;
  • le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
  • il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

Il MIPAAF ha stabilito che i contributi finanziari concessi nell’ambito del PSRN possano coprire le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualizzazione, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

Restano escluse le spese per la costituzione del capitale del fondo, ancorché previste dalla specifica misura 17.2 del PSRN; spese che possono quindi essere ammissibili ai fini della sovvenzione pubblica diversa dal PSRN, fermo restando il limite suddetto del 70%, come peraltro previsto dal DM n. 1104/2019 recante le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.

La Giunta regionale ha approvato con DGR n. 877 del 19 luglio 2022 il Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite in applicazione dell’articolo 12 della Legge regionale 15 dicembre 2021 n. 34 - che prevede interventi di ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della coltivazione per la difesa della coltura, formazione e informazione, compreso il rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione – stabilendo nell’azione 5 “Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite”, un contributo pubblico finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie del fondo (costituite dalle quote degli associati) destinate al pagamento delle compensazioni agli agricoltori.

Si propone, pertanto, di dare corso all’attivazione di detta azione con l’approvazione del bando per l’erogazione di contributi a favore dei soggetti gestori dei fondi di mutualizzazione riconosciuti dal MIPAAF con apposito decreto operanti nel territorio della Regione del Veneto nell’ambito delle fitopatie della vite alle condizioni e prescrizioni previste all’Allegato A del presente provvedimento.

Al fine di consentire agli enti gestori dei fondi di mutualizzazione di individuare le aziende agricole che hanno subito danni da fitopatie della vite nel corso del 2022  e che, quindi, potranno essere oggetto di compensazione avvalendosi del sostegno pubblico ai sensi del presente bando, si propone di fisssare al 30/12/2022 il termine per la presentazione delle domande di contributo.

Considerata l’alta specializzazione ed esperienza operativa raggiunta dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura si ritiene opportuno incaricare l’Agenzia, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001, della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento.

Per l’intervento di capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione, si mette a disposizione l’importo di euro 100.000,00 per l’anno 2022.

Tale contributo trova copertura nel capitolo di spesa n. 104454 “Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite - Trasferimenti correnti (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)” che presenta sufficiente disponibilità, il cui impegno sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroalimentare.

Il contributo viene erogato ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990  e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento UE n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale – PSRN 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 “Gestione del rischio”;

VISTO il DM n. 10158 del 05/05/2016, modificato dal DM 1104/2019, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36 paragrafo 1, lettere b) e c) del Reg. (UE) n.1305/2013;

VISTO l’articolo 12 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 “Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite “;

VISTA la DGR n. 877 del 19/07/2022 “Approvazione del Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del triennio 2022-2024. L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 art. 12”;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare, le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A del presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente le condizioni di accesso ai contributi per la capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione per le fitopatie della vite previsto dall’azione 5 del Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite di cui alla DGR n. 877/2022;
  3. di fissare al 30/12/2022 il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti gestori fondi di mutualizzazione;
  4. di incaricare della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi l’Agenzia veneta per i pagamenti;
  5. di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 09/11/2001, n. 31, lo schema di convenzione di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l’Agenzia veneta per i pagamenti per la gestione del bando di cui al punto 2;
  6. di determinare in euro 100.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività di cui al punto 2, alla cui assunzione di impegno provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5, disponendo la copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 104454 “Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite - Trasferimenti correnti (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)” del bilancio di previsione 2022-2024;
  7. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 6, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1361_22_AllegatoA_488380.pdf
Dgr_1361_22_AllegatoB_488380.pdf

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