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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 02 novembre 2022
Riconoscimento ad Azienda Zero degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. dell'art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019" e s.m.i., per l'esercizio 2022.
Con il presente provvedimento si riconosce, per il 2022, un rimborso forfettario ad Azienda Zero per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1. dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 si è provveduto all’istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e sono state date disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS venete. L’art. 2 “Funzioni dell’Azienda Zero”, della suddetta legge regionale, elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero, dalla lett. a) alla lett. f), tra le quali in particolare alla:
Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. citata dispone che la Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire alla Azienda Zero ulteriori funzioni ivi citate. Il comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 introduce altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera “f bis) l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali”;
Per tale ulteriore funzione sopra citata, il comma 5, art. 1, della L.R. n. 42 del 18 ottobre 2019, che dispone la sostituzione del comma 2, art. 23, della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43, quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione di quest’ultimo articolo, in euro 40.000,00 per l’esercizio 2019. Lo stesso importo è stato corrisposto nei successivi esercizi 2020 e 2021.
Con decreto del Segretario Generale della Programmazione (DSGP) n. 19 del 28 dicembre 2021 con oggetto “Bilancio Finanziario Gestionale 2022 – 2024”, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 che contempla anche, in termini di competenza l’importo di euro 40.000,00, nel capitolo di spesa n. 104028 con oggetto “Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - Trasferimenti correnti – Finanziamento regionale (L.R.25/10/2016, n. 19)”.
Con il presente provvedimento, pertanto, si riconoscono in euro 40.000,00 gli oneri sostenuti in capo ad Azienda Zero per le attività conseguenti alle funzioni di cui alla lett. f bis) del comma 1, art. 23, della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, per il corrente esercizio.
Per quanto sopra esposto, si determina in euro 40.000,00 l’importo massimo della obbligazione di spesa, di natura non commerciale, a favore di Azienda Zero per i motivi innanzi esposti, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio 2022, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104028 con oggetto “Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - Trasferimenti correnti – Finanziamento regionale (L.R. 25/10/2016, n. 19)”, del Bilancio di previsione 2022-2024, Art. 002, PdC U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.”.
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 118/2001, in particolare l’art. 20, e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 39/11; n. 54/2012, art. 2, comma 2; n. 19/2016; n. 43/2018; n. 42/2019 e n. 36/2021;
Visto il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
Vista la DGR n. 42/2022
delibera
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